
La Cassazione (n. 15487/2026) chiarisce che le immagini tratte da Google Earth, Google Street View e da altre fonti online non sono prive di valore probatorio solo perché provengono da internet.
Le immagini tratte da Google Earth, Google Street View o da altri siti internet possono essere utilizzate nel processo tributario?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, risponde di sì, ma con una precisazione: non sono prove da accettare automaticamente, né documenti da scartare in blocco. Devono essere valutate dal giudice insieme agli altri elementi del giudizio.
Il caso riguarda l’imposta sulla pubblicità applicata ad alcune stazioni di servizio. Il concessionario del Comune di Cremona aveva emesso tre avvisi di accertamento per le annualità 2011, 2012 e 2013. La società contribuente aveva impugnato gli atti e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello.
Tra i profili esaminati dalla Cassazione vi è anche quello relativo alle fotografie tratte da internet, prodotte a sostegno della pretesa impositiva. Secondo il giudice regionale, quelle immagini non erano sufficienti a fondare l’accertamento. La Suprema Corte, invece, corregge questa impostazione.
Il punto è semplice: se il Comune o il concessionario producono immagini ricavate da Google Earth o Google Street View, quelle immagini possono servire a dimostrare la presenza di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari?
La risposta della Cassazione è che le immagini tratte da internet non sono prive di efficacia probatoria per il solo fatto di provenire dalla rete.
La fotografia, spiega la Corte, costituisce una prova precostituita della conformità alle cose e ai luoghi rappresentati. Questo non significa che sia sempre decisiva. Significa però che non può essere ignorata o svalutata in modo automatico.
La Cassazione richiama il principio elaborato in tema di riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c..
Chi vuole contestare l’efficacia probatoria di una fotografia non può limitarsi a dire che il fatto rappresentato non è vero. Deve invece contestare la conformità della riproduzione alla realtà.
Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. In altre parole, la parte deve indicare elementi concreti dai quali risulti che l’immagine non corrisponde alla realtà fattuale che pretende di rappresentare.
La Corte richiama, sul punto, precedenti secondo cui il disconoscimento idoneo a far perdere alle riproduzioni la qualità di prova deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Nel caso concreto, la Cassazione censura la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha svalutato le immagini prodotte dal concessionario perché tratte da internet.
Secondo la Corte, il giudice tributario avrebbe dovuto compiere un passaggio diverso: valutare quelle immagini, tenendo conto della loro natura, della loro tipologia e delle contestazioni formulate dalla contribuente.
Il giudice deve quindi stabilire quale valore attribuire alle immagini. Possono avere efficacia pienamente probatoria, efficacia probatoria solo parziale, valore indiziario oppure nessuna efficacia. Ma questa valutazione deve essere motivata e deve avvenire insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
Il principio è pratico: una foto online non vince da sola la causa, ma non può nemmeno essere trattata come se non esistesse.
La decisione incide anche sulla strategia difensiva del contribuente.
Se l’amministrazione produce immagini tratte da Google Earth, Google Street View o da altri servizi online, la difesa non può limitarsi a una contestazione generica. Occorre spiegare perché quelle immagini non sono attendibili.
Ad esempio, può rilevare la data dello scatto, l’angolazione della ripresa, la riferibilità al luogo oggetto di accertamento, la possibile modifica dello stato dei luoghi oppure la non corrispondenza tra ciò che appare nell’immagine e ciò che viene contestato nell’atto impositivo.
La contestazione deve quindi entrare nel merito dell’immagine. Non basta dire: “è presa da internet”.
L’ordinanza affronta anche il tema della produzione documentale nel giudizio tributario d’appello.
La Cassazione ricorda che, in base all’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile al caso, in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti nel giudizio di primo grado.
Sono utilizzabili anche i documenti tardivamente prodotti in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Questo profilo completa il quadro: non solo le immagini digitali possono avere valore probatorio, ma il giudice tributario deve anche verificare correttamente se la documentazione sia stata ritualmente acquisita al processo.
La Suprema Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e inammissibile il primo.
La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia tenendo conto dei principi indicati dalla Cassazione, anche in relazione alla valutazione delle immagini prodotte nel giudizio.
La pronuncia chiarisce un punto destinato a tornare spesso nei contenziosi fiscali: le immagini online possono entrare nel processo tributario.
Non sono prove magiche, ma nemmeno carta straccia digitale. Il giudice deve valutarle. La parte che le contesta deve farlo in modo specifico.
Per l’amministrazione, Google Earth e Street View possono diventare strumenti utili per documentare lo stato dei luoghi. Per il contribuente, invece, la difesa deve spostarsi dal “non vale perché viene da internet” al “non rappresenta correttamente la realtà per queste ragioni concrete”.
Insomma, anche nel processo tributario la mappa può diventare prova. Ma, come sempre, bisogna leggere bene la legenda.
Documenti correlati: