
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 2 dicembre 2025, dichiara incostituzionale il dimezzamento dei compensi del consulente tecnico di parte (CTP) nei procedimenti civili con gratuito patrocinio quando le tariffe non sono state adeguate all’ISTAT come previsto dall’art. 54 d.P.R. 115/2002.
La riduzione del 50% resta possibile solo dopo un effettivo aggiornamento delle tariffe.
La questione nasce davanti al Tribunale di Torino, impegnato a liquidare i compensi al consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice si trova davanti a tariffe non rivalutate da oltre vent’anni e, applicando il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. 115/2002, otterrebbe importi definiti “irrisori” rispetto al valore dell’opera professionale.
Da qui il dubbio di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost..
La disciplina poggia su due norme chiave:
art. 130 d.P.R. 115/2002, che impone la riduzione del 50% dei compensi di difensori, ausiliari e consulenti di parte quando l’assistito è ammesso al gratuito patrocinio;
art. 54 d.P.R. 115/2002, che prevede l’adeguamento triennale ISTAT delle tariffe fissate dal d.m. 30 maggio 2002.
Secondo la giurisprudenza costituzionale già formatasi sul tema – da sent. n. 266/2022 per gli ausiliari del giudice alle decisioni che hanno censurato l’analogo art. 106-bis per il processo penale – la riduzione dei compensi è compatibile con la Costituzione solo quando interviene su tariffe reali e aggiornate, non su valori ormai superati dall’inflazione.
Il Tribunale di Torino evidenzia che le tariffe per i CTP non sono mai state adeguate nonostante l’obbligo triennale. Sommare a importi già sottostimati un ulteriore dimezzamento significa comprimere:
la ragionevolezza della disciplina (art. 3 Cost.), perché la decurtazione incide su compensi già svalutati;
il diritto di difesa (art. 24 Cost.), perché compensi troppo bassi disincentivano professionisti qualificati dall’accettare l’incarico.
La Corte costituzionale condivide l’impostazione: la logica del gratuito patrocinio giustifica un sacrificio economico, ma non quando questo si aggiunge a un’inerzia normativa che ha lasciato le tariffe ferme al 2002. La riduzione del 50% è quindi possibile solo dopo che i valori tabellari siano stati aggiornati secondo l’art. 54.
La Corte quindi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 d.P.R. 115/2002 «nella parte in cui non esclude» che la riduzione dei compensi del consulente tecnico di parte si applichi quando le tariffe non sono state adeguate al costo della vita. Quando invece le tariffe saranno effettivamente indicizzate, la riduzione tornerà applicabile.
La pronuncia produce effetti immediati sulla prassi:
niente dimezzamento dei compensi del CTP se le tariffe sono quelle originarie del 2002 o comunque non aggiornate;
gli uffici giudiziari devono verificare se l’art. 54 è stato applicato prima di procedere alla liquidazione;
per gli avvocati di parti non abbienti, il ruolo del CTP torna ad avere una valenza effettiva, senza il rischio di compensi tali da scoraggiare professionisti qualificati.
In sintesi: prima si aggiornano le tariffe, poi – eventualmente – si applica il dimezzamento. Fino ad allora, il compenso del CTP va liquidato per intero.
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