
La Consulta (n. 55/2026) dichiara inammissibili le questioni sull’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, ma chiarisce che la presunzione di superamento del limite di reddito non esonera il giudice da una verifica concreta, soprattutto quando la condanna ostativa è molto risalente nel tempo.
L'imputato può ottenere il gratuito patrocinio anche se a suo carico opera la presunzione di un reddito superiore ai limiti di legge?
La risposta arriva dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 55 del 17 aprile 2026, non entra nel merito della disciplina e dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze per difetto di motivazione sulla rilevanza.
La decisione, tuttavia, chiarisce il quadro applicativo dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002: la presunzione continua a operare, ma resta relativa, e quindi può essere vinta con allegazioni adeguate. Inoltre il giudice, davanti a elementi concreti offerti dall’istante, deve valutarli in modo rigoroso e spiegare perché li ritenga insufficienti.
Nel giudizio a quo l’imputato, cittadino extra UE, aveva chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento penale conclusosi con condanna per tentato furto semplice. Dal certificato penale, però, emergeva una precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta del 19 maggio 2000, divenuta irrevocabile il 3 ottobre dello stesso anno, relativa a reati in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettere a) e b), cioè per fatti commessi avvalendosi di minorenni e con cessione anche a minorenni.
Si tratta di una delle ipotesi in cui il testo unico sulle spese di giustizia fa scattare la presunzione di superamento del limite reddituale.
Il punto, però, non era se il beneficio fosse astrattamente precluso. Dopo la sentenza n. 139 del 2010 della stessa Consulta, infatti, è chiaro che non si tratta di una presunzione assoluta: la prova contraria è ammessa. Né rilevava, secondo la giurisprudenza richiamata dal rimettente, l’eventuale estinzione degli effetti penali del patteggiamento, che non impedisce di considerare quella condanna ai fini dell’accesso al beneficio.
Il Tribunale di Firenze contestava anche la ragionevolezza della disciplina. Secondo il giudice rimettente, le aggravanti richiamate dall’art. 80, comma 1, pur aumentando la gravità del fatto, non esprimono necessariamente una maggiore redditività del reato. Da qui il dubbio di costituzionalità: assoggettare a quella presunzione anche ipotesi di spaccio aggravato che non rivelano, di per sé, una concreta disponibilità di ricchezze illecite potrebbe rendere irragionevolmente più gravoso l’accesso al beneficio.
La vera questione era allora un’altra: come deve muoversi il giudice quando l’interessato allega elementi per dimostrare di non avere un reddito superiore alla soglia prevista dalla legge?
La disciplina di riferimento è quella contenuta nel Testo unico sulle spese di giustizia. In particolare, l’art. 76, comma 4-bis, include tra i soggetti per i quali si presume il superamento dei limiti di reddito anche i condannati in via definitiva per alcuni reati specificamente indicati, tra cui determinate fattispecie in materia di stupefacenti. Dopo l’intervento della Corte costituzionale n. 139 del 2010, però, questa presunzione deve essere letta come relativa e non assoluta: il richiedente può vincerla con allegazioni idonee.
A questa regola si affianca l’art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che attribuisce al giudice strumenti di verifica incisivi. Il magistrato può chiedere al questore informazioni sul tenore di vita, sulle condizioni personali e familiari e sulle eventuali attività economiche svolte dal richiedente, anche attraverso accertamenti della Guardia di finanza.
Su questa base, la Corte ribadisce un principio preciso: l’onere iniziale resta a carico dell’istante. È lui che deve dimostrare, con allegazioni adeguate, il proprio stato di non abbienza. Ma, una volta offerti elementi concreti, il giudice non può limitarsi a richiamare in modo automatico la presunzione legale. Deve invece svolgere una valutazione rigorosa e, se necessario, attivare gli strumenti di controllo previsti dalla legge.
Secondo la Consulta, questi strumenti diventano particolarmente rilevanti quando l’istanza contiene allegazioni concrete e non solo formule di stile.
Ed è proprio qui che, secondo la Consulta, l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze non regge. Il giudice a quo si era limitato a dire che l’istante aveva prodotto la “consueta autocertificazione”, una certificazione unica e due buste paga del 2022, ma non aveva spiegato perché quella documentazione e le altre allegazioni fossero inidonee a superare la presunzione.
La Corte valorizza, invece, il contenuto complessivo dell’istanza: l’interessato aveva dichiarato di avere redditi inferiori alla soglia di legge negli anni 2022, 2023 e 2024, di non convivere con familiari, di non possedere beni immobili o mobili registrati, di essere senza fissa dimora, di avere trascorso lunghi periodi di detenzione e di avere richiesto all’autorità consolare la certificazione sui redditi eventualmente percepiti all’estero.
A fronte di questi elementi, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare due cose: perché non riteneva necessario attivare gli accertamenti di cui all’art. 96, comma 3, e perché quelle allegazioni non potessero essere considerate sufficienti o almeno meritevoli di ulteriore verifica.
Il passaggio più interessante della sentenza è un altro. La Corte osserva che la condanna ostativa risaliva a oltre venticinque anni prima e afferma che, quanto più la sentenza è lontana nel tempo, tanto meno la presunzione di disponibilità di redditi illeciti può essere considerata “invincibile”. In altre parole, l’onere probatorio richiesto per superarla deve modularsi anche in rapporto alla data della condanna.
Per la Consulta, proprio questa valutazione avrebbe dovuto essere particolarmente accurata, per evitare che l’illimitata durata della presunzione finisca per trasformarsi in una sorta di sanzione impropria, cioè in una limitazione perpetua dell’esercizio del diritto di difesa.
La sentenza, quindi, non dice che la disciplina sia senz’altro conforme a Costituzione in ogni sua applicazione. Dice però che, in questo caso, la questione è stata proposta senza motivare adeguatamente il nesso tra la norma censurata e la decisione da adottare nel giudizio principale. Per questo le questioni sono state dichiarate inammissibili in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.
Cosa ci portiamo a casa? Il gratuito patrocinio non viene negato in automatico solo perché opera una presunzione legale di reddito superiore ai limiti. Ma quella presunzione resta e il richiedente deve fare la sua parte, offrendo elementi concreti per superarla.
La sentenza aggiunge un chiarimento operativo molto utile: non basta richiamare in astratto la presunzione. Il giudice deve confrontarsi con le allegazioni dell’istante, valutarne l’attendibilità e, quando occorre, attivare gli strumenti di verifica previsti dalla legge. Soprattutto, deve tenere conto del fattore tempo: una condanna molto risalente non può pesare oggi con la stessa forza di una recente.
In questa prospettiva, la Consulta non smonta il sistema, ma ne impedisce un uso automatico. La presunzione resta, ma non può diventare una barriera perpetua al diritto di difesa.
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