Guida sotto effetto di droghe: i chiarimenti sui criteri di accertamento

Articolo del 08/05/2025

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Con la circolare dell’11 aprile 2025, i Ministeri dell’Interno e della Salute hanno ridefinito i criteri per l’accertamento del reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall’art. 187 del Codice della strada, così come modificato dalla legge 177/2024.

La direttiva risponde ai dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione della riforma e agli interrogativi di legittimità sollevati, tra gli altri, dal tribunale di Pordenone, che ha investito della questione la Corte costituzionale.

Non basta il test positivo: serve provare l’effetto attuale della sostanza

La principale novità introdotta dalla circolare riguarda la condizione per cui il reato può dirsi integrato: non è sufficiente riscontrare nel corpo del conducente la mera presenza di sostanze stupefacenti o dei loro metaboliti. Occorre invece accertare che tali sostanze producono ancora effetti sull’organismo al momento della guida.

Questo supera l’approccio iniziale della riforma, che prevedeva la punibilità anche in presenza di metaboliti rintracciabili giorni o settimane dopo l’assunzione, indipendentemente da un effettivo stato di alterazione psicofisica.

Assunzione “prossima” alla guida e tipo di analisi

Secondo la circolare, è necessario provare che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida, tanto da far presumere che ne derivi ancora un effetto psicotropo durante la condotta di guida.

A tal fine, l’accertamento si deve basare su:

  • Test salivare preliminare effettuato dalle forze dell’ordine;

  • In caso di positività, prelievo di due campioni di saliva:

    • Il primo, per le analisi tossicologiche di conferma;

    • Il secondo, conservato a -18°C per almeno un anno per eventuali controanalisi.

Le analisi devono cercare principi attivi o metaboliti attivi. La sola presenza di metaboliti inattivi o il semplice riscontro di sostanze nelle urine (non indicativo di intossicazione in atto) non può portare a incriminazioni.

Esclusione dei farmaci terapeutici

Un passaggio cruciale della direttiva riguarda i soggetti in terapia: la circolare dispone che non devono essere sanzionati i conducenti che assumono farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci prescritti dal medico, anche se contenenti principi attivi analoghi alle sostanze stupefacenti.

Coerenza con il principio di effettiva pericolosità

La nuova impostazione sembra voler ripristinare il criterio dello stato di alterazione psicofisica effettiva, che era alla base del vecchio Codice della strada. Tale principio punta a sanzionare solo le condotte realmente pericolose per la sicurezza stradale, evitando punizioni per meri riscontri tossicologici privi di effetti attuali sulla guida.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che la direttiva non rappresenta una retromarcia, ma piuttosto una attuazione coerente della riforma stessa, che mantiene l’obiettivo di colpire chi guida sotto l’effetto di droghe senza penalizzare chi assume regolarmente farmaci.

In attesa della Corte costituzionale

Resta ora da attendere il pronunciamento della Corte costituzionale, che dovrà valutare la compatibilità della normativa con i principi costituzionali, alla luce anche delle nuove indicazioni operative fornite dalla circolare.


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