
La guida in stato di ebbrezza richiede sempre una condotta di guida effettiva. Non basta essere trovati all’interno di un veicolo fermo, anche se con motore acceso e con un tasso alcolemico elevato.
È quanto chiarisce la Corte di cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 39736 depositata il 10 dicembre 2025, che annulla con rinvio la decisione della Corte d’appello di Milano per vizio di motivazione sul concetto di "guida" ex art. 186 Codice della strada.
La questione posta alla Cassazione è semplice solo in apparenza: la presenza di una persona in stato di ebbrezza a bordo di un’auto ferma con motore acceso integra di per sé la condotta di guida?
Secondo la Corte d’appello di Milano, sì. Secondo la Cassazione, no, se manca la prova di una dinamica di circolazione, attuale o antecedente.
Alle 2:30 del mattino, una pattuglia della Polizia stradale di Milano Ovest, appena uscita dallo svincolo della tangenziale, viene avvicinata da un utente della strada che riferisce di aver visto poco prima un’autovettura procedere zigzagando, con alla guida una persona di sesso maschile.
Poco dopo gli agenti individuano l’auto segnalata ferma lungo la tangenziale, con motore acceso e due ruote sul marciapiede. Il conducente è trovato accasciato sul volante, in evidente stato di ebbrezza. L’alcoltest registra un valore di 2,18 g/l in entrambe le prove; gli operanti rilevano alito vinoso, difficoltà espressive e problemi di deambulazione.
Il Tribunale di Lodi condanna l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., aggravato dall’orario notturno ai sensi dell’art. 186, comma 2-sexies, C.d.S.. La Corte d’appello conferma la ricostruzione del fatto ma dichiara la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La Cassazione ribadisce un principio già noto nella propria giurisprudenza:
il reato di cui all’art. 186 C.d.S. punisce chiunque guida in stato di ebbrezza;
il concetto di guida può comprendere anche le fermate o le soste, ma solo quando esse siano fasi della circolazione;
è necessaria una prova concreta di una movimentazione del veicolo in area destinata al pubblico transito, oppure di una fermata collegata a una dinamica di marcia.
La Corte richiama precedenti in cui la guida è stata ritenuta sussistente, ad esempio:
auto ferma in mezzo alla carreggiata;
veicolo in fermo tecnico dopo un sinistro;
conducente fermato subito dopo aver parcheggiato, sulla base di riscontri fattuali.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva desunto la guida da una serie di presunzioni:
l’accensione del motore, ritenuta idonea a esprimere una “spinta dinamica”;
la posizione del conducente, giudicata incompatibile con una vera e propria sosta;
la collocazione dell’auto con due ruote sul marciapiede, ritenuta indice di fermata temporanea;
la segnalazione dell’utente della strada, valorizzata come indizio di una precedente condotta di guida.
Per la Cassazione, questa motivazione è contraddittoria e illogica. In particolare, la segnalazione del terzo costituisce al più uno spunto investigativo, ma non una prova diretta della guida, tanto più quando il processo non ha consegnato riscontri oggettivi sulla movimentazione del veicolo in area destinata al pubblico transito.
La stessa sentenza di merito ammette che non vi è prova che l’imputato abbia guidato l’auto prima del controllo. Inoltre:
l’accensione del motore, da sola, non dimostra la circolazione;
un’auto ferma a bordo strada, in orario notturno, non integra automaticamente una fase della circolazione;
non è possibile fondare la responsabilità penale su presunzioni o su una segnalazione non corroborata da elementi fattuali.
In assenza di una prova concreta della guida o di una fermata riconducibile alla dinamica del traffico, la condotta tipica del reato non è integrata. La sentenza viene quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo esame.ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo esame, limitatamente alla sussistenza del fatto.
Dal punto di vista pratico, la sentenza chiarisce che il reato di cui all’art. 186 C.d.S. non può essere fondato su automatismi o su presunzioni logiche, come la sola accensione del motore o la presenza del conducente al posto di guida. Occorre sempre dimostrare una dinamica di circolazione, attuale o precedente, o quantomeno una fermata riconducibile a una fase del traffico.
Per le forze dell’ordine, il messaggio è chiaro: l’accertamento non può arrestarsi agli indici sintomatici dello stato di ebbrezza, ma deve estendersi alla verifica concreta della movimentazione del veicolo e del contesto spaziale e temporale in cui l’auto è stata trovata.
Per la difesa, la pronuncia offre un criterio argomentativo preciso nei casi di confine, in cui il veicolo è fermo a bordo strada e manca la prova di una precedente condotta di guida. In questi casi, il rispetto del principio di legalità impone di distinguere tra una situazione statica e una vera e propria circolazione stradale.
In sintesi, ciò che ci portiamo a casa è una regola semplice: nel diritto penale della circolazione non basta l’alcol, occorre la guida.
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