Guida in stato di ebbrezza: gastrite, etilometro e prova della soglia penale

Articolo del 13/07/2026

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La Cassazione (n. 20966/2026) chiarisce che la gastrite non esclude automaticamente la guida in stato di ebbrezza, ma può incidere sulla prova del tasso alcolemico quando il dato dell’etilometro è vicino alla soglia penale.

La gastrite può incidere sull’esito dell’etilometro? E se il test indica un tasso superiore alla soglia penale, il giudice può limitarsi a prendere quel dato per buono?

La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 10 aprile 2026, depositata l’8 giugno 2026, n. 20966, risponde così: se la difesa introduce una prova tecnica secondo cui una patologia gastrica può alterare la misurazione, il giudice deve spiegare perché, nonostante quella possibile alterazione, il tasso resta comunque sopra la soglia di rilevanza penale.

Attenzione però: la Cassazione non dice che la gastrite esclude automaticamente il reato di guida in stato di ebbrezza. Dice una cosa più precisa: se la patologia può incidere sul dato dell’alcoltest, il giudice deve motivare in modo concreto.

Nel caso esaminato, un automobilista era stato condannato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. L’etilometro aveva rilevato un tasso pari a 0,92 g/l. La difesa aveva però documentato la presenza di gastrite cronica e reflusso gastroesofageo, sostenendo che tale condizione potesse determinare una sovrastima del tasso alcolemico.

Il problema: quanto conta la gastrite sull’alcoltest?

Il nodo è numerico.

L’etilometro segnava 0,92 g/l. La soglia penale, per l’ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, scatta oltre 0,80 g/l. Sotto quella soglia, tra 0,50 g/l e 0,80 g/l, la guida in stato di ebbrezza resta nell’area dell’illecito amministrativo.

Lo scarto, quindi, era ridotto.

Per questo la possibile incidenza della patologia gastrica non poteva essere trattata come un dettaglio. Se la gastrite o il reflusso avessero alterato anche solo in parte la misurazione, il fatto avrebbe potuto uscire dall’area penale.

La regola: l’etilometro non è una prova legale

La Cassazione ricorda che, nel reato di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento strumentale non costituisce una prova legale.

Il dato dell’etilometro ha valore probatorio, ma non è intoccabile. Può essere messo in discussione quando emergono elementi concreti idonei a incidere sulla sua attendibilità.

Nel caso specifico, la difesa aveva sostenuto, attraverso una consulenza tecnica, che l’acido cloridrico presente in caso di reflusso potesse alterare la rilevazione, facendo apparire un livello di alcol superiore a quello effettivo.

A quel punto il giudice non poteva limitarsi a dire che la patologia era solo una “concausa”. Doveva spiegare perché, anche considerando quella possibile alterazione, il tasso alcolemico restava comunque oltre la soglia penale.

La consulenza tecnica va valutata davvero

Il giudice non deve rispondere a ogni singolo rilievo del consulente tecnico di parte. La consulenza della difesa è un contributo tecnico, non una prova che impone automaticamente una determinata decisione.

Ma se il giudice decide di discostarsene, deve indicare le ragioni del proprio convincimento.

Secondo la Cassazione, nel caso concreto i giudici di merito non lo avevano fatto in modo adeguato. Il Tribunale aveva respinto la tesi difensiva senza una reale argomentazione. La Corte d’appello l’aveva esaminata, ma con un ragionamento ritenuto illogico e in parte fondato su un travisamento.

Il punto era semplice: la difesa non sosteneva che la patologia avesse modificato l’assorbimento dell’alcol nell’organismo. Sosteneva che potesse avere alterato la misurazione effettuata dall’etilometro.

Sono due piani diversi. E proprio su questa differenza il giudice doveva motivare.

Gli indici sintomatici non chiudono la questione

La Cassazione affronta anche il tema degli indici sintomatici.

Lo stato di ebbrezza può essere accertato anche attraverso elementi esteriori: condotta di guida, alito vinoso, stato di alterazione, comportamento del conducente.

Ma questi elementi non bastano sempre.

Quando si discute della soglia penale, il giudice deve spiegare perché quegli indici dimostrano non solo l’assunzione di alcol, ma proprio il superamento della soglia prevista dall’art. 186 cod. strada.

In altre parole: dire che il conducente aveva bevuto non basta. Occorre spiegare perché quel fatto integra un reato e non soltanto un illecito amministrativo.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna e ha rinviato il processo alla Corte d’appello di Perugia.

Nel nuovo giudizio dovrà essere rivalutata la prova del superamento del tasso alcolemico penalmente rilevante, tenendo conto della possibile incidenza della patologia gastrica sulla misurazione.

Il principio è chiaro: la gastrite non salva automaticamente chi guida dopo aver bevuto. Però, se la difesa porta elementi tecnici concreti, il giudice deve affrontarli e spiegare perché il dato dell’etilometro resta attendibile ai fini della condanna.

Cosa ci portiamo a casa?

L’etilometro pesa molto, ma non chiude sempre la partita.

Quando il valore è vicino alla soglia penale e la difesa dimostra che una patologia può incidere sulla misurazione, il giudice deve motivare con precisione. Deve dire perché, nonostante quella possibile alterazione, il fatto resta penalmente rilevante.

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