
Guidare un monopattino elettrico in stato di ebbrezza integra il reato dell’art. 186 del Codice della strada?
La Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 37391 depositata il 17 novembre 2025, chiarisce che anche il monopattino elettrico rientra nella nozione di veicolo e che quindi si applica l’art. 186 del Codice della strada sulla guida in stato di ebbrezza.
La decisione respinge l’idea che il monopattino sia un “mezzo ludico” e conferma l’equiparazione ai velocipedi prevista dalla legge.
Il caso riguarda un imputato che circolava su un monopattino a propulsione elettrica dopo aver assunto alcol, provocando anche un incidente. Davanti ai giudici, la difesa sostiene che il monopattino non possa essere considerato un veicolo e che quindi il reato non sussista.
La Corte d’Appello di Venezia conferma la condanna; l’imputato ricorre in Cassazione.
La Corte parte da un dato normativo preciso: i monopattini sono equiparati ai velocipedi ai sensi dell’art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019.
Da qui discendono alcune conseguenze decisive:
la nozione di veicolo (artt. 46 e 47 Codice della strada) comprende anche i velocipedi;
l’equiparazione legislativa fa sì che anche i monopattini rientrino a pieno titolo nel concetto di veicolo;
quando il Codice della strada disciplina la guida in stato di ebbrezza (art. 186), lo fa con riferimento a qualsiasi veicolo.
La Corte richiama anche la propria giurisprudenza consolidata: è già stato chiarito che il reato può essere commesso alla guida di una bicicletta, in quanto ciò che rileva è la idoneità del mezzo a interferire con la sicurezza della circolazione (Cass. pen, Sez. 4, n. 4893/2015).
La difesa del ricorrente prova a sottrarsi alla disciplina penale sostenendo tre punti:
il monopattino non sarebbe un veicolo;
la legge di bilancio 2020 non potrebbe essere utilizzata per “estendere” norme penali;
applicare l’art. 186 ai monopattini comporterebbe un’interpretazione analogica vietata dall’art. 14 delle preleggi.
La Cassazione risponde punto per punto:
non serve estendere nulla: l’equiparazione ai velocipedi è prevista espressamente dal legislatore;
non si introduce alcuna nuova fattispecie penale: si applica semplicemente la disciplina sulla guida dei veicoli;
nessuna analogia: si tratta di una applicazione diretta della normativa vigente.
In più, la Corte sottolinea che il monopattino elettrico ha una concreta idoneità a incidere sulla sicurezza stradale, proprio come le biciclette.
Di conseguenza, l’imputato risponde del reato di guida in stato di ebbrezza.
La sentenza ribadisce un concetto chiaro: i monopattini sono veicoli e la loro guida richiede il rispetto delle stesse regole previste per gli altri mezzi.
Guidare un monopattino elettrico in stato di ebbrezza:
integra l’art. 186 Codice della strada;
comporta multe, sospensione della patente (se posseduta) e, nei casi più gravi, arresto.
Un promemoria utile in tempi di crescente micromobilità elettrica: anche sul monopattino vale una regola semplice: se hai bevuto, non guidare.
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