Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: il test tossicologico è sufficiente per la condanna?

Articolo del 30/01/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

In caso di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, per la punibilità ex art. 187 cod. strada,  è sufficiente risultare positivi a un test tossicologico oppure serve un accertamento ulteriore sul pericolo per la circolazione?

A rispondere è la. Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, che interviene sulla nuova formulazione dell’art. 187 del codice della strada, modificato nel 2024.

La Consulta chiarisce che la norma è compatibile con la Costituzione solo se interpretata nel senso che è punibile esclusivamente la condotta che crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

La riforma del 2024 e i dubbi di costituzionalità

La questione nasce dalla riscrittura dell’art. 187 cod. strada, che ha eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, limitandosi a punire la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope.

La scelta legislativa è stata motivata dalle difficoltà probatorie riscontrate nella prassi, ma ha sollevato dubbi rilevanti: la norma, così formulata, sembrava consentire la punizione anche di chi avesse assunto stupefacenti molto tempo prima della guida, senza alcuna incidenza sulle capacità di controllo del veicolo.

Le questioni sollevate dai giudici di merito

Secondo i giudici rimettenti, la nuova disciplina avrebbe potuto produrre effetti irragionevoli e sproporzionati, incriminando condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza stradale e determinando disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol.

La Corte non accoglie queste censure in modo diretto, ma afferma che la norma può restare nell’ordinamento solo attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con i principi fondamentali del diritto penale.

Il criterio decisivo: il pericolo per la circolazione stradale

Secondo la Consulta, non è sufficiente la mera positività agli accertamenti tossicologici. È necessario accertare la presenza, nei liquidi corporei del conducente, di quantitativi di sostanza che, per qualità e quantità, e in relazione alle singole matrici biologiche, risultino idonei, secondo le attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche rilevanti ai fini della guida.

La punibilità resta dunque ancorata alla creazione di un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale.

Offensività e proporzionalità della risposta penale

Il fulcro della decisione è il principio di offensività. Il diritto penale non può colpire il semplice fatto storico dell’assunzione pregressa, se questo non si traduce in una messa in pericolo del bene giuridico tutelato.

Accanto all’offensività, la Corte richiama anche il principio di proporzionalità, chiarendo che l’inasprimento del sistema repressivo non può estendersi a situazioni in cui la presenza di meri metaboliti residui, privi di incidenza funzionale, non comporti alcun aumento del rischio di incidenti.

Le ricadute pratiche sugli accertamenti e sui processi

Sul piano applicativo, la pronuncia incide direttamente sugli accertamenti ex art. 187 cod. strada. Non sarà più sufficiente dimostrare una generica assunzione di stupefacenti “in passato”.

Occorrerà invece provare che, al momento della guida, l’assunzione si collochi entro un intervallo temporale e con livelli di sostanza tali da risultare concretamente idonei a incidere sulle capacità di guida di una persona media.

La sentenza non mette in discussione la scelta legislativa di anticipare la soglia di tutela, ma ne delimita l’operatività ai soli comportamenti realmente pericolosi. Chi si pone alla guida dopo un’assunzione ormai priva di effetti sulla sicurezza stradale resta fuori dall’area del penalmente rilevante.

Una linea destinata a incidere sia sulla prassi della polizia giudiziaria, sia sulle strategie difensive nei procedimenti in corso e futuri.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472