
Le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva spettano al giudice tributario o alla Corte dei conti?
A questa domanda rispondono le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026: dopo la riforma del 2020, la giurisdizione è esclusivamente tributaria, con conseguente esclusione di quella contabile.
La decisione interviene su un contrasto che aveva generato incertezze operative per Comuni, gestori e Procure regionali della Corte dei conti, e chiarisce in modo definitivo quale sia il giudice competente.
Il caso trae origine da un’azione promossa dalla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto.
Si contestava a una società alberghiera e al suo amministratore il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno incassata negli anni 2022 e 2023, per un importo superiore a 100.000 euro.
Secondo la Procura contabile, la condotta integrava un danno erariale, sul presupposto che il gestore fosse ancora qualificabile come agente contabile, tenuto alla resa del conto per il maneggio di denaro pubblico.
Il gestore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che, alla luce della riforma del 2020, la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario.
La domanda centrale è allora questa:
dopo la riforma del 2020, il gestore è ancora un agente contabile oppure è divenuto un responsabile d’imposta?
La risposta passa dall’art. 4 del d.lgs. 23/2011.
Con l’art. 180, comma 3, del d.l. 34/2020 (conv. in l. 77/2020) è stato introdotto il comma 1-ter, che qualifica espressamente il gestore della struttura ricettiva come:
responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno;
titolare del diritto di rivalsa nei confronti del cliente;
obbligato alla presentazione della dichiarazione;
assoggettato alle sanzioni tributarie per omesso, ritardato o parziale versamento (richiamo al d.lgs. 471/1997).
Successivamente, l’art. 5-quinquies del d.l. 146/2021 (conv. in l. 215/2021) ha fornito un’interpretazione autentica, estendendo tale qualificazione anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020.
Il legislatore compie così una scelta netta:
il gestore non è più un mero incaricato della riscossione per conto del Comune, ma un obbligato in proprio, solidale rispetto al soggetto passivo dell’imposta (l’ospite).
È questo il punto di svolta.
Le Sezioni Unite chiariscono in modo inequivoco che, a seguito della riforma del 2020, l’obbligo del gestore di versare l’imposta di soggiorno deve essere qualificato come obbligazione di natura esclusivamente tributaria.
Da questa qualificazione discende una conseguenza sistematica precisa: viene meno la figura dell’agente contabile e tutte le controversie relative al mancato versamento dell’imposta sono attratte nella giurisdizione tributaria, con esclusione di quella contabile.
Per giungere a questa conclusione, la Corte sviluppa un percorso argomentativo che tocca tre profili centrali.
In passato (Cass., Sez. U., n. 19654/2018), la giurisprudenza aveva ricondotto il gestore nell’alveo dell’agente contabile proprio in assenza di una norma primaria che lo qualificasse come responsabile d’imposta.
Quel “silenzio normativo” oggi non esiste più: il legislatore ha espressamente qualificato il gestore come responsabile d’imposta, secondo lo schema dell’art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973.
Il punto di partenza del ragionamento non è più il maneggio del denaro, ma la qualificazione legislativa del rapporto.
Il gestore è un obbligato solidale dipendente:
risponde dell’imposta insieme al soggetto passivo (l’ospite), pur essendo estraneo al presupposto impositivo.
La sua obbligazione:
ha natura tributaria;
prescinde dall’effettivo pagamento da parte del cliente;
è assistita da diritto di rivalsa.
Non è più decisivo stabilire se abbia materialmente incassato e trattenuto somme pubbliche: la responsabilità discende direttamente dalla legge, come obbligazione solidale rispetto al tributo dovuto.
Il focus si sposta quindi dal “maneggio di denaro pubblico” all’esistenza di un’obbligazione tributaria prevista ex lege.
Il legislatore ha inserito la disciplina nel circuito delle sanzioni tributarie:
sanzioni dal 100% al 200% per dichiarazione omessa o infedele;
applicazione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 per omesso o ritardato versamento.
Questo innesto nel sistema fiscale conferma che l’intero rapporto tra gestore ed ente locale si colloca sul piano tributario.
La Corte esclude la possibilità di una doppia giurisdizione (tributaria e contabile).
Due argomenti risultano decisivi.
Primo: il capitale dovuto a titolo d’imposta non costituisce un “danno” risarcibile ex art. 1218 c.c., ma rappresenta l’oggetto dell’obbligazione tributaria.
Non si può trasformare il tributo non versato in danno erariale solo cambiando etichetta.
Secondo: ammettere una responsabilità contabile parallela comporterebbe una proliferazione sanzionatoria (tributaria, contabile e, talvolta, amministrativa) per i medesimi fatti, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La riforma del 2020 ha dunque “sterilizzato” il presupposto del maneggio di denaro pubblico:
non è più quel maneggio a fondare la responsabilità, ma l’esistenza di un’obbligazione tributaria solidale prevista dalla legge.
L’ordinanza n. 1527/2026 produce effetti chiari sul piano pratico.
Le controversie relative all’omesso o parziale versamento dell’imposta di soggiorno spettano alla Corte di giustizia tributaria.
La Corte dei conti difetta di giurisdizione in ordine alla pretesa fondata sul mancato riversamento del tributo.
Il Comune deve attivare gli strumenti tipici dell’accertamento e della riscossione tributaria nei confronti del gestore, quale responsabile d’imposta.
Resta distinta l’ipotesi di violazioni meramente procedurali dei regolamenti comunali, che possono seguire un diverso riparto; ma quando la contestazione riguarda l’imposta dovuta o non versata, la materia è tributaria.
La Cassazione compie un passaggio sistematico di rilievo:
il gestore della struttura ricettiva non è più un agente contabile, ma un responsabile d’imposta.
Il rapporto con il Comune è oggi un rapporto trilatero di natura esclusivamente tributaria (gestore–cliente–ente locale).
Per le liti sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno, la strada è una sola:
giudice tributario, non Corte dei conti.
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