
Il Consiglio dei ministri approva la cosiddetta “norma anti maranza”: per i minori tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta, salvo prova contraria. Restano invariati la soglia dei 14 anni e la diminuzione della pena.
Il minore tra 14 e 18 anni che commette un reato deve essere considerato normalmente consapevole delle proprie azioni oppure la sua capacità deve essere accertata ogni volta?
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, modifica l’art. 98 c.p. e introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere.
La riforma è stata ribattezzata informalmente “norma anti maranza”: una definizione giornalistica, priva di valore tecnico, che richiama la finalità di contrastare più efficacemente i fenomeni di delinquenza minorile.
Nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, Nordio ha collegato la riforma all’aumento della criminalità minorile, cresciuta, secondo il ministro, “sia quantitativamente che qualitativamente”.
Il provvedimento non sarebbe la risposta a un singolo fatto di cronaca, ma il “tassello finale” di una serie di interventi avviati con il decreto Caivano per fronteggiare la recrudescenza della delinquenza minorile.
La ratio dichiarata è quella di aggiornare una disciplina risalente al Codice Rocco e di rendere più agevoli le indagini e il processo, partendo dal presupposto che un ragazzo, ad esempio di 16 anni, sia normalmente consapevole del significato delle proprie condotte.
La soglia minima dell’imputabilità resta fissata a 14 anni.
Il minore che non ha ancora compiuto 14 anni non è imputabile.
Tra 14 e 18 anni, invece, il minore è imputabile soltanto se, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere.
L’art. 98 c.p. non stabilisce espressamente una presunzione di incapacità, ma richiede che tale capacità sia positivamente accertata dal giudice, caso per caso, tenendo conto della maturità del ragazzo, delle sue condizioni personali e delle circostanze concrete.
Il disegno di legge modifica il punto di partenza dell’accertamento.
Per il minore tra 14 e 18 anni, la capacità di intendere e di volere sarà presunta, senza dover essere verificata positivamente in ogni procedimento.
Non si tratta, però, di una presunzione assoluta.
L’imputabilità potrà essere esclusa quando, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, risulti che il minore era privo della capacità di comprendere il significato della propria condotta o di determinarsi liberamente.
Nordio ha definito la modifica come una “inversione dell’onere della prova”. Sul piano tecnico, il Ddl introduce soprattutto una diversa regola di giudizio: la capacità diventa il presupposto iniziale, salva la possibilità di dimostrare il contrario.
La possibilità di valutare la situazione concreta del minore resta garantita.
Il Ddl modifica anche l’art. 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo che il pubblico ministero e il giudice possano acquisire elementi anche ai fini del giudizio sull’imputabilità.
Le informazioni sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del ragazzo potranno quindi essere utilizzate per stabilire se, al momento del fatto, fosse effettivamente capace di intendere e di volere.
No.
Il limite resta fissato a 14 anni, nonostante nel dibattito pubblico fosse stata prospettata anche l’ipotesi di ridurlo a 13.
Rimane quindi invariata la distinzione:
sotto i 14 anni il minore non è imputabile;
tra 14 e 18 anni la capacità sarà presunta, salvo prova contraria;
dai 18 anni si applica la disciplina ordinaria.
No.
Il Ddl non introduce un aggravamento delle pene.
Resta ferma la diminuzione della pena prevista dall’art. 98 c.p. per il minore riconosciuto imputabile.
La riforma interviene quindi sul criterio di accertamento della responsabilità, non sul trattamento sanzionatorio.
La cosiddetta “norma anti maranza”:
non abbassa l’età dell’imputabilità;
non aumenta le pene;
introduce una presunzione relativa di capacità tra 14 e 18 anni;
consente di escludere l’imputabilità sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento;
modifica l’art. 9 del processo penale minorile;
si inserisce nel percorso avviato con il decreto Caivano;
mira, secondo il Governo, a rispondere all’aumento quantitativo e qualitativo della delinquenza minorile.
Il cambiamento riguarda dunque il punto di partenza dell’accertamento: la capacità del minore sarà presunta e potrà essere esclusa quando dagli elementi raccolti risulti che, al momento del fatto, il ragazzo ne era privo.
Documenti correlati: