
La Corte costituzionale (n. 136/2026) conferma i quindici giorni aggiuntivi per impugnare riconosciuti al difensore dell’imputato giudicato in assenza, anche quando il difensore di fiducia non deve acquisire lo specifico mandato previsto per quello d’ufficio.
Il difensore di un imputato giudicato in assenza può beneficiare di quindici giorni aggiuntivi per proporre impugnazione, anche se è un difensore di fiducia e non deve munirsi di uno specifico mandato?
La risposta è sì.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 136 del 21 luglio 2026, dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Secondo la Consulta, il termine supplementare non viola l’art. 3 Cost., perché consente al difensore di contattare l’imputato, spiegargli la decisione e valutare insieme a lui l’eventuale impugnazione.
La questione nasce da un appello contro una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino il 19 settembre 2024.
L’imputato era stato giudicato in assenza ed era assistito da un difensore di fiducia.
Il termine ordinario per l’appello scadeva il 3 dicembre 2024. Il difensore deposita l’impugnazione il 18 dicembre, utilizzando i quindici giorni aggiuntivi previsti dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Se la norma fosse stata dichiarata illegittima nella parte applicabile al difensore di fiducia, l’appello sarebbe risultato inammissibile per tardività.
Il dubbio della Corte d’appello di Roma nasce dal rapporto tra due riforme.
Nel 2022 il legislatore introduce, per il difensore dell’imputato assente, sia l’obbligo di depositare uno specifico mandato a impugnare, sia un termine supplementare di quindici giorni.
Nel 2024 l’obbligo del mandato viene mantenuto soltanto per il difensore d’ufficio, mentre il termine più lungo continua a valere anche per il difensore di fiducia.
Secondo il giudice rimettente, questa disciplina crea due possibili disparità:
tra difensore d’ufficio e difensore di fiducia dell’imputato assente;
tra difensore di fiducia dell’imputato presente e difensore di fiducia dell’imputato assente.
L’art. 585 c.p.p. disciplina i termini per proporre impugnazione nel processo penale.
Il comma 1-bis stabilisce che tali termini siano aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.
La Corte ricorda che il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella disciplina degli istituti processuali. La scelta normativa può essere censurata soltanto quando risulta manifestamente irragionevole.
Non basta quindi dimostrare che sarebbe stata possibile una soluzione diversa.
La Consulta riconosce che la riforma del 2024 ha fatto venir meno l’originaria corrispondenza tra mandato specifico e termine più lungo.
La proroga conserva però una ratio autonoma.
Il difensore, d’ufficio o di fiducia, può avere bisogno di più tempo per:
contattare l’assistito;
illustrargli la vicenda processuale e la sentenza;
valutare l’opportunità dell’impugnazione;
concordare la strategia difensiva per il grado successivo.
La nomina di un difensore di fiducia non garantisce, infatti, che i rapporti con l’imputato siano rimasti continui durante il processo.
Nel processo in assenza, la distanza dell’imputato dalla vicenda processuale può quindi giustificare una disciplina diversa rispetto a quella prevista per chi è stato giudicato in presenza.
Il termine supplementare non serve soltanto a ottenere una firma. Serve a rendere consapevole la scelta sull’impugnazione.
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione relativa all’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
I quindici giorni aggiuntivi continuano quindi ad applicarsi:
al difensore d’ufficio;
al difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza.
Il legislatore avrebbe potuto limitare il beneficio al solo difensore d’ufficio, ma non era costituzionalmente obbligato a farlo.
Nel processo in assenza, il termine più lungo non dipende soltanto dalla necessità di acquisire uno specifico mandato a impugnare.
La sua funzione è consentire al difensore di riallacciare il contatto con l’imputato, spiegargli la decisione e valutare con lui se proporre impugnazione.
Quindici giorni in più, quindi, non per allungare il calendario, ma per evitare che la strategia difensiva venga decisa parlando soltanto con il fascicolo.
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