
Nel reato di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, comma 2, c.p.), è legittima la previsione di una divieto assoluto che esclude in automatico l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 22 gennaio 2026, ha risposto no: quel divieto è manifestamente irragionevole e viola l’art. 3 Cost.
La questione nasce da un procedimento davanti al GUP del Tribunale di Potenza, chiamato a decidere sul rinvio a giudizio.
Secondo l’accusa, il 3 agosto 2023 l’imputato aveva acceso fuochi per bruciare residui vegetali in piccoli ammassi nella sua proprietà. Per un improvviso cambio della direzione del vento, le fiamme si sarebbero propagate:
su terreni incolti di pertinenza dell’abitazione;
su un tratto di bosco ceduo (specie quercina).
Dagli accertamenti risultava un incendio che aveva coinvolto soprattutto sterpaglia e rovi del sottobosco, con lievi danni alle chiome degli alberi.
Il dato dimensionale, rilevato tramite l’applicativo regionale RSDI (Regional Spatial Data Infrastructure), indicava circa 500 mq di terreni incolti e 3500 mq di bosco.
Un elemento che pesa nella valutazione del rimettente: dopo l’innesco, l’imputato avrebbe tentato di spegnere e avrebbe chiamato lui stesso i soccorsi.
Il GUP afferma di poter formulare una prognosi ragionevole di condanna (e quindi di dover disporre il giudizio), perché sarebbero integrati gli elementi dell’art. 423-bis, comma 2, c.p.
Ma, allo stesso tempo, ritiene che il fatto possa essere di particolare tenuità per:
modalità della condotta (piccoli ammassi, in proprietà);
grado della colpa contenuto (evento legato al vento e non a incuria sistematica);
offesa concreta limitata (sterpaglia/rovi, danni lievi alle chiome);
assenza di significativo pericolo per la pubblica incolumità;
condotta successiva (tentativo di spegnere e chiamata dei soccorsi).
Il problema è qui: l’art. 131-bis, comma 3, n. 3, c.p., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022, vietava in modo espresso di ritenere tenue l’offesa quando si procede, tra l’altro, per i delitti dell’art. 423-bis c.p.
Quindi il giudice si trova con una valutazione “pronta” sul caso concreto, ma con la porta chiusa per legge.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non significa “il fatto non è offensivo”. Significa: l’offesa c’è, ma è minima.
La valutazione, come ricordato dal rimettente richiamando la giurisprudenza di legittimità, è complessiva e passa dai criteri dell’art. 133, comma 1, c.p. (modalità della condotta, intensità del dolo o grado della colpa, gravità del danno o del pericolo, ecc.).
Resta fermo anche un altro blocco: l’art. 131-bis, comma 2, c.p. esclude la tenuità quando dalla condotta derivano, come conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
In più, la tenuità non opera se il comportamento è abituale.
La Consulta decide su due profili:
proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, comma 3, Cost.): la Corte dichiara la questione inammissibile, perché il GUP sta decidendo sul rinvio a giudizio e non sulla pena; quindi la doglianza è “ipotetica” in quel momento processuale.
ragionevolezza (art. 3 Cost.): la questione è fondata.
La Corte parte da un punto: il legislatore ha ampia discrezionalità nel definire l’ambito delle cause di non punibilità, e il sindacato della Corte è limitato alla manifesta irragionevolezza.
Qui, però, l’anomalia è evidente, perché la tenuità:
è applicabile a reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 c.p.);
è applicabile a reati colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.), compresi epidemia e avvelenamento di acque nella forma colposa;
è applicabile perfino al disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies c.p.), che ha una struttura di evento con offensività ambientale elevata e, in una delle sue ipotesi, include anche una dimensione di offesa o pericolo per la pubblica incolumità.
E allora la Corte arriva al nodo: è irragionevole che la tenuità sia ammessa per un reato più grave e invece esclusa per un reato che, nella realtà, può presentarsi in forme molto eterogenee.
Il punto è proprio la variabilità dei fatti riconducibili all’incendio boschivo: si va da incendi devastanti su vasta scala, fino a incendi di sterpaglia, comunque rientranti nella nozione penalistica di incendio boschivo.
Un divieto assoluto impedisce al giudice di distinguere.
La Corte ricorda che il legislatore, anche di recente, ha scelto un trattamento più severo per l’incendio boschivo, e richiama il rango del bene protetto, anche in relazione all’art. 9 Cost. (tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni).
Questa cornice spiega perché il legislatore possa voler essere “rigoroso”.
Ma non spiega – dice la Corte – un’esclusione automatica della tenuità proprio nella forma colposa, quando la stessa tenuità resta possibile per altri delitti colposi di impatto comparabile o superiore.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, comma 3, n. 3, c.p., nella parte in cui prevedeva che l’offesa non potesse essere tenue quando si procede per l’art. 423-bis, comma 2, c.p.
Quindi oggi:
nel processo per incendio boschivo colposo, il giudice può valutare l’art. 131-bis c.p.
la valutazione è caso per caso, e resta soggetta a tutti i criteri dell’istituto (offesa tenue, non abitualità, valutazione ex art. 133 c.p., ecc.).
Non c’è più un “mai” automatico: la tenuità del fatto torna a essere una valutazione in concreto anche per l’incendio boschivo colposo.
La sentenza non riduce la tutela del bosco: sposta il baricentro dalla presunzione assoluta alla valutazione giudiziale delle modalità del fatto e del grado della colpa.
Se l’episodio assomiglia a quello descritto dal GUP (sterpaglia, danni lievi, nessun pericolo per le persone, condotta post factum collaborativa), oggi esiste uno spazio processuale per chiudere il caso con l’art. 131-bis c.p.
In sintesi: nel bosco, non tutti gli incendi sono uguali. E adesso la legge consente di trattarli come tali.
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