Per ottenere un risarcimento dei danni da incendio propagatosi per corto circuito, è necessario dimostrare che le fiamme si siano innescate dal veicolo del responsabile? Oppure è sufficiente che da quest’ultimo mezzo si siano propagate concausalmente?
La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con la sentenza n. 17980 del 2 luglio 2025, ha affrontato la questione.
In caso di danni da cosa in custodia incendiatasi, non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione.
Il custode, cioè il proprietario del veicolo dal quale le fiamme si sono propagate concausalmente, può fornire la prova liberatoria del "caso fortuito".
Il custode (nel caso di specie, il proprietario del veicolo) può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito.
Tale prova può essere costituita:
La causa ignota dello sviluppo dell’incendio, in assenza di prova liberatoria, resta a carico del custode (Cfr. Cass. n. 9404/1997; Cass. n. 23945/2009).
Qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”.
Pertanto il giudice è tenuto:
Per ottenere il risarcimento dei danni da incendio del veicolo, non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione.
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