Incendio di veicolo: non serve provare l’innesco, basta la mera propagazione concausale

Articolo di Carmine Lattarulo del 14/07/2025

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Per ottenere un risarcimento dei danni da incendio propagatosi per corto circuito, è necessario dimostrare che le fiamme si siano innescate dal veicolo del responsabile? Oppure è sufficiente che da quest’ultimo mezzo si siano propagate concausalmente?

La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con la sentenza n. 17980 del 2 luglio 2025, ha affrontato la questione.

Il principio di diritto

In caso di danni da cosa in custodia incendiatasi, non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione.

Il custode, cioè il proprietario del veicolo dal quale le fiamme si sono propagate concausalmente, può fornire la prova liberatoria del "caso fortuito".

Il custode (nel caso di specie, il proprietario del veicolo) può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito.

Tale prova può essere costituita:

  • da un fattore esterno che interviene sulla partecipazione della cosa all'evento, assorbendone interamente la causalità;
  • oppure dalla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato.

La causa ignota dello sviluppo dell’incendio, in assenza di prova liberatoria, resta a carico del custode (Cfr. Cass. n. 9404/1997; Cass. n. 23945/2009).

Il criterio della probabilità prevalente

Qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”.

Pertanto il giudice è tenuto:

  1. dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili;
  2. poi, ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili;
  3. infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr Cass. n. 10978/2023; Cass. n. 25886/2022).

Conclusione

Per ottenere il risarcimento dei danni da incendio del veicolo, non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione.


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