Infezioni nosocomiali: responsabilità presunta della struttura sanitaria

Articolo di Carmine Lattarulo del 18/11/2025

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In quali casi la struttura sanitaria risponde per un’infezione contratta dal paziente durante il ricovero?

Torna ad occuparsi della questione la Cassazione, con l’ordinanza n. 17145 del 25 giugno 2025, precisando che non può considerarsi provaliberatoria il rispetto delle regole di prevenzione dell'infezione nei soli luoghi in cui si svolgono le cc.dd. “manovre cruente”.

Nella vicenda in esame, un paziente, risultato negativo ai test per epatite B e C due giorni prima dell’intervento, veniva dimesso con un forte aumento delle transaminasi e, al successivo controllo, risultava positivo all’epatite HCV.

La Cassazione chiamata a decidere sulla responsabilità della struttura sanitaria, ha evocato che:

  • la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, ma si fonda sulla presunzione che il paziente abbia contratto l’infezione in ospedale se risultava negativo prima del ricovero e positivo dopo la dimissione;
  • la struttura, per liberarsi, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione, non solo nei luoghi “a rischio” (sale operatorie ecc.), ma in tutta la degenza e attraverso protocolli, controlli, sorveglianza e segnatamente nella indicazione:

a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio;

  • in difetto di tale prova documentale, la responsabilità può essere affermata anche in base a presunzioni semplici.

La Corte sottolinea che la struttura deve provare di aver gestito l’intero percorso di ricovero in modo da prevenire il rischio infettivo.

La pronuncia rappresenta una riaffermazione dei principi consolidati in tema di responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali, valorizzando la regola della “vicinanza della prova” e il ricorso alle presunzioni semplici a tutela del paziente: la struttura sanitaria deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni idonee, non potendo limitarsi ad affermare genericamente il rispetto delle regole nei soli ambiti operatori.


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