
Se l’infezione è ricondotta alla degenza, non basta dimostrare la pulizia del posto letto o la corretta profilassi antibiotica: la struttura sanitaria deve provare di avere concretamente applicato le misure preventive adeguate allo specifico rischio infettivo.
Quando un paziente contrae un’infezione ospedaliera, cosa deve provare la struttura sanitaria per andare esente da responsabilità?
La risposta arriva dalla Cassazione, sez. III civile, ordinanza 1° settembre 2026, n. 24916: l’ospedale deve dimostrare non solo di avere predisposto le misure generali di prevenzione, ma anche di avere applicato nel caso concreto i protocolli pertinenti allo specifico rischio.
La Suprema Corte accoglie così il ricorso dei familiari di un paziente deceduto per sepsi dopo un intervento ortopedico e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila.
Il paziente viene ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per una frattura del femore, sottoposto a intervento chirurgico e dimesso il 7 novembre 2013.
Quattro giorni dopo viene nuovamente ricoverato. Gli esami evidenziano un’infezione delle vie urinarie da Serratia marcescens, resistente a diversi antibiotici. Il 24 novembre l’uomo muore con diagnosi, tra l’altro, di sepsi e infezione urinaria.
Nel giudizio di merito viene accertato che l’infezione è stata contratta in ambito ospedaliero, presumibilmente in relazione all’utilizzo del catetere vescicale.
Tribunale e Corte d’appello riconoscono però la responsabilità della Asl soltanto per l’incauta dimissione, ritenuta causa dell’anticipazione della morte.
I familiari ricorrono in Cassazione.
La Cassazione richiama il criterio già affermato da Cass. 6386/2023.
Il paziente deve provare il nesso causale tra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di una nuova patologia, e la condotta sanitaria.
Alla struttura sanitaria spetta invece dimostrare di avere esattamente adempiuto oppure che l’impossibilità dell’esatta esecuzione dipende da una causa imprevedibile e inevitabile.
Per le infezioni nosocomiali, la struttura deve quindi provare:
di avere adottato tutte le cautele previste dalla normativa e dalle leges artis;
di avere concretamente applicato i protocolli di prevenzione richiesti dal caso specifico.
Non si tratta, quindi, di responsabilità oggettiva. Ma la prova liberatoria deve essere positiva e concreta.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva valorizzato la pulizia del sito operatorio, il campo sterile, la profilassi antibiotica e un certificato di pulizia e sanificazione del posto letto.
Per la Cassazione, questi elementi non esauriscono l’onere probatorio della Asl.
La CTU aveva infatti rilevato che la struttura non aveva fornito prova positiva dell’attuazione di tutte le procedure e misure di prevenzione necessarie a ridurre il rischio di infezioni nosocomiali.
Ed è qui il punto centrale della decisione: dimostrare alcune misure preventive non significa dimostrare di avere prevenuto adeguatamente lo specifico rischio.
L’infezione risultava presumibilmente collegata al catetere vescicale. Occorreva quindi verificare anche le cautele riferibili a quella procedura, e non soltanto la prevenzione perioperatoria in generale.
Richiamando ancora Cass. 6386/2023, la Suprema Corte indica gli elementi che possono documentare l’effettiva prevenzione delle infezioni ospedaliere.
Tra questi rientrano i protocolli di disinfezione e sterilizzazione, la gestione della biancheria e dei rifiuti, l’impiego dei disinfettanti, la qualità dell’aria, i sistemi di sorveglianza e monitoraggio microbiologico, i controlli sul personale e sui visitatori e i report sui germi patogeni.
Conta anche la tracciabilità concreta delle attività: la struttura deve poter indicare quando le misure preventive sono state effettivamente eseguite.
Non basta, dunque, che un protocollo esista. Occorre dimostrare che sia stato realmente applicato nel caso concreto.
Ai fini della prova assumono rilievo anche tre criteri.
Il criterio temporale considera il momento in cui l’infezione si manifesta rispetto al ricovero o alle dimissioni.
Il criterio topografico guarda alla sede in cui l’infezione insorge.
Il criterio clinico considera invece le caratteristiche della specifica infezione per individuare quali misure preventive avrebbero dovuto essere adottate.
La valutazione avviene secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente.
Con l’ordinanza n. 24916/2026 la Cassazione ribadisce che, nelle infezioni ospedaliere, la struttura sanitaria non può limitarsi a produrre generiche attestazioni di pulizia, sterilizzazione o profilassi.
Se il paziente prova il nesso causale richiesto, l’ospedale deve dimostrare di avere adottato le misure generali di prevenzione e di avere concretamente applicato quelle richieste dallo specifico rischio infettivo.
In altre parole: avere il protocollo non basta. Bisogna dimostrare di averlo applicato, nel caso concreto e al momento giusto.
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