Infiltrazioni condominiali: si può chiedere l’intero risarcimento a un solo responsabile?

Articolo del 03/09/2026

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Chi subisce danni da infiltrazioni può chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo dei corresponsabili, senza doverli citare tutti in giudizio. La Cassazione (ord. 23963/2026) chiarisce come opera la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 c.c.

Se le infiltrazioni condominiali dipendono da più cause e sono imputabili a più soggetti, il danneggiato deve fare causa a tutti per ottenere il risarcimento?

La risposta è no.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23963 del 23 luglio 2026, ribadisce che, quando più soggetti concorrono a provocare lo stesso danno, opera la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 c.c.

Il danneggiato può quindi chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo dei corresponsabili. Saranno poi questi ultimi a regolare tra loro le rispettive quote.

Il caso: le infiltrazioni nell’autorimessa

La controversia nasce dalle infiltrazioni che interessano un’autorimessa situata al piano interrato di due edifici adiacenti.

Il titolare dell’attività esercitata nei locali chiede il risarcimento dei danni subiti. La consulenza tecnica accerta diverse concause: un vizio costruttivo dovuto alla mancanza del giunto di dilatazione e problemi nell’impermeabilizzazione, nel sottofondo e nella pavimentazione delle terrazze sovrastanti.

Il Tribunale condanna in solido i Condomini e alcuni proprietari. La Corte d’appello conferma.

Due proprietarie ricorrono in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere anche gli altri soggetti potenzialmente corresponsabili delle infiltrazioni.

Se il danno è unico, opera la solidarietà

La Cassazione parte dall’art. 2055 c.c.: quando il medesimo fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

Ciò che conta è l’unicità del danno.

Non occorre che i diversi responsabili abbiano tenuto la stessa condotta o rispondano in base allo stesso titolo. È sufficiente che le rispettive azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo pregiudizio.

Il principio vale anche per le infiltrazioni: quando il danno all’immobile sottostante è provocato, ad esempio, dal concorso tra il titolare dell’uso esclusivo di una terrazza e il condominio, opera il regime di solidarietà dell’art. 2055 c.c. (Cass. 11585/2026).

Il danneggiato non deve citare tutti i corresponsabili

La solidarietà è prevista nell’interesse del danneggiato.

Chi ha subito le infiltrazioni può quindi chiedere l’intero risarcimento a uno solo dei responsabili oppure ad alcuni di essi, senza essere obbligato ad agire contro tutti.

Gli altri potenziali coobbligati non sono litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e il processo può svolgersi validamente anche senza la loro partecipazione (Cass. 542/2020; Cass. 11199/2021).

Naturalmente deve essere comunque accertato il contributo causale del soggetto al quale viene richiesto il risarcimento: la solidarietà opera tra effettivi corresponsabili e non consente di rivolgersi a chi sia estraneo alla produzione del danno.

La solidarietà viene meno solo se il danneggiato vi rinuncia in modo chiaro e inequivoco. Non basta, come nel caso esaminato, chiedere la condanna dei responsabili «ciascuno in proporzione delle rispettive responsabilità».

Le quote riguardano i rapporti tra i responsabili

Le diverse percentuali di responsabilità non scompaiono, ma rilevano su un piano diverso.

Nei confronti del danneggiato, ciascun corresponsabile può essere chiamato a risarcire l’intero danno.

Chi paga può poi esercitare il regresso nei confronti degli altri, chiedendo a ciascuno la quota corrispondente alla gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze prodotte.

La ripartizione delle responsabilità riguarda quindi i rapporti interni tra i danneggianti e non può limitare il diritto del danneggiato al risarcimento integrale.

Ripartizione delle spese e risarcimento sono due piani diversi

Le ricorrenti invocavano anche l’art. 1126 c.c., relativo alla ripartizione delle spese per il lastrico solare di uso esclusivo.

Ma per la Cassazione si tratta di una questione diversa.

Un conto è stabilire come ripartire le spese necessarie alla manutenzione o al rifacimento della terrazza; altro è individuare chi debba risarcire il danno già provocato dalle infiltrazioni.

I criteri condominiali di riparto delle spese non possono quindi ridurre il diritto del danneggiato al risarcimento quando ricorrono i presupposti della responsabilità solidale.

Cosa ci portiamo a casa?

Se più soggetti concorrono a provocare le infiltrazioni, chi subisce il danno non deve prima ricostruire tutte le percentuali di responsabilità né è obbligato a citarli tutti in giudizio.

Può chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo dei corresponsabili.

La ripartizione delle quote viene dopo e riguarda chi ha provocato il danno, non chi lo ha subito.


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