
Pubblicata in Gazzetta la Legge 23 settembre 2025 n.132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”
Il provvedimento, composto da 28 articoli, stabilisce un quadro normativo nazionale armonizzato con l'AI Act europeo e basato su una visione antropocentrica, improntata a trasparenza, responsabilità, equità e tutela dei diritti fondamentali.
La disciplina mira a favorire uno sviluppo tecnologico che valorizzi le opportunità offerte dai sistemi di IA e, al tempo stesso, mitighi i rischi legati al loro uso improprio, impiego dannoso o sottoutilizzo. Viene inoltre confermato il divieto di utilizzo dell'IA per alterare in modo illecito il dibattito democratico, a tutela della sovranità dello Stato e dei diritti costituzionali.
Il testo è articolato in sei capi:
Capo I: definisce principi e finalità, richiamando le definizioni dell'ordinamento UE e indicando l'ambito applicativo della legge, con particolare attenzione all'uso dei modelli di IA a finalità generali.
Capo II: regola l'uso dell'IA in settori specifici come sanità, ricerca scientifica, lavoro, pubblica amministrazione e attività giudiziaria, promuovendone l'applicazione nel rispetto della privacy, della sicurezza e dei diritti individuali.
Capo III: introduce la strategia nazionale per l'IA, disciplina le autorita' nazionali competenti (AgID e ACN) e prevede azioni di promozione e sostegno a favore di imprese, giovani e rientro dei cervelli.
Capo IV: interviene sul diritto d'autore, specificando che le opere generate con l'ausilio dell'IA sono tutelate solo se derivano da attività intellettuale umana. Viene prevista la marcatura obbligatoria per contenuti digitali generati da IA, con eccezioni per opere artistiche, satiriche e creative.
Capo V: introduce nuove disposizioni penali, tra cui l'aggravante per l'uso dell'IA in reati comuni, politici o di manipolazione del mercato, e il nuovo reato autonomo di diffusione illecita di deepfake.
Capo VI: include disposizioni finanziarie, clausole di invarianza di spesa e norme finali attuative. L'ACN è autorizzata a collaborare con soggetti privati e internazionali nel rispetto dell'interesse nazionale.
L'accesso dei minori di 14 anni a sistemi di IA è consentito solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Particolare attenzione viene riservata alla protezione dei dati personali, alla cybersicurezza e alla non discriminazione nell'accesso ai servizi, specie per le persone con disabilità.
Nel mondo del lavoro, l'IA può essere impiegata per migliorare le condizioni dei lavoratori, proteggere la salute e accrescere la produttività, nel rispetto della dignità e privacy del personale.
È istituito un osservatorio presso il Ministero del Lavoro per monitorare l'impatto dell'IA.
Nelle professioni intellettuali, l'uso dell'IA resta limitato a compiti di supporto e va sempre comunicato in modo chiaro al cliente (>> vedi approfondimento).
L'impiego dell'IA nella PA è consentito solo a fini strumentali e nel rispetto della responsabilità umana. Nella giustizia, i sistemi di IA possono supportare l'organizzazione del lavoro e la ricerca giurisprudenziale, ma le decisioni restano riservate al magistrato. Le controversie sul funzionamento dei sistemi di IA rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa.
La legge prevede investimenti fino a 1 miliardo di euro a favore di imprese attive in IA, cybersicurezza e tecnologie emergenti, tramite CdP Venture Capital. La governance è affidata a un comitato presso la Presidenza del Consiglio, con il coinvolgimento di ministeri e autorità indipendenti per l'attuazione della strategia nazionale.
La legge fornisce una prima risposta sistemica alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, l'efficacia del nuovo quadro normativo dipenderà dall'adozione dei decreti attuativi previsti entro i prossimi dodici mesi e dalla capacità di adattamento costante rispetto all'evoluzione delle tecnologie emergenti.
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