
Il TAR Marche (n. 758/2026) chiarisce che la Pubblica amministrazione può utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento di supporto, purché mantenga un controllo effettivo sul procedimento e la decisione resti giuridicamente imputabile all’autorità competente.
L’intelligenza artificiale può entrare nel procedimento amministrativo?
Sì. Ma il suo utilizzo non deve trasformarsi in una delega incontrollata del potere decisionale.
Lo chiarisce il TAR Marche, sez. I, 1° giugno 2026, n. 758, in una controversia relativa all’esclusione di un’impresa da una gara pubblica per grave illecito professionale.
Secondo la società ricorrente, la relazione del RUP conteneva argomentazioni generiche, richiami a sentenze inesistenti o inconferenti e passaggi stereotipati. Da qui il sospetto che fosse stata redatta con il supporto di un sistema di intelligenza artificiale non dichiarato e non adeguatamente controllato.
Il punto da chiarire era quindi questo:
l’uso dell’AI nella preparazione di un atto amministrativo viola la riserva di umanità?
L’Agenzia del Demanio esclude un’impresa da una procedura per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico.
L’esclusione si fonda sull’art. 98 del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, su tre precedenti risoluzioni contrattuali subite dall’operatore economico.
La società contesta il giudizio di inaffidabilità e sostiene che il RUP non abbia valutato adeguatamente le sue difese.
Aggiunge poi un’ulteriore censura: alcuni richiami giurisprudenziali contenuti nella relazione sarebbero errati o non pertinenti. Questo, secondo la ricorrente, farebbe presumere l’impiego dell’AI senza un effettivo controllo umano.
La società chiede quindi al TAR di accertare se la relazione sia stata elaborata con l’intelligenza artificiale.
Il TAR parte dalla nozione di decisione amministrativa completamente automatizzata.
Si ha una decisione di questo tipo quando l’atto deriva dalla mera elaborazione di dati inseriti in un sistema, senza un effettivo intervento umano nella fase di immissione dei dati, nella loro elaborazione o nella decisione finale.
Il problema, quindi, non è soltanto stabilire se l’AI sia stata utilizzata.
Occorre verificare quale ruolo abbia svolto.
Un sistema può limitarsi ad assistere il funzionario nella ricerca di fonti, nell’analisi dei documenti o nella predisposizione di una bozza. In questo caso non è necessariamente l’algoritmo a decidere.
Diversa è l’ipotesi in cui l’amministrazione recepisca automaticamente il risultato prodotto dal sistema, senza comprenderlo, verificarlo o correggerlo.
È qui che entra in gioco la riserva di umanità.
Il riferimento normativo è l’art. 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023.
La disposizione ammette l’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, ma impone il principio di non esclusività della decisione algoritmica.
Deve essere garantito un contributo umano capace di controllare, validare, correggere o smentire il risultato del sistema.
L’amministrazione deve inoltre assicurare trasparenza e comprensibilità, fornendo spiegazioni chiare sul ruolo svolto dall’intelligenza artificiale nella procedura.
Il TAR precisa, però, che l’intensità dell’intervento umano può variare a seconda della natura del procedimento.
Ciò che deve restare fermo è il controllo effettivo sul sistema e la possibilità di ricondurre la decisione all’autorità titolare del potere.
Nel caso esaminato, il possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale avrebbe riguardato soprattutto la ricerca di precedenti giurisprudenziali e la formulazione di alcuni principi generali.
Il TAR non accerta che la relazione sia stata effettivamente redatta con l’AI. Ragiona, invece, per ipotesi: anche qualora il sistema fosse stato usato per cercare precedenti o preparare alcuni passaggi, ciò non renderebbe automaticamente illegittimo il provvedimento.
Un funzionario può consultare una banca dati, una rivista, un manuale oppure utilizzare un sistema di AI.
Lo strumento cambia, ma resta identico il dovere di verificare il risultato e assumersi la responsabilità del suo impiego.
L’intelligenza artificiale può dunque essere utilizzata per:
cercare precedenti giurisprudenziali;
individuare norme e orientamenti;
analizzare documenti;
predisporre una bozza;
organizzare le informazioni.
Nei procedimenti caratterizzati da valutazioni discrezionali, però, il ricorso all’AI richiede un controllo umano effettivo sull’analisi dei fatti e sull’applicazione delle regole al caso concreto.
La relazione del RUP richiamava anche una pronuncia non pertinente alla materia degli appalti pubblici.
Per il TAR, questo errore non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto.
Il richiamo a una sentenza non attribuisce al provvedimento una particolare garanzia di legittimità. Negli atti amministrativi non opera, infatti, il principio dello stare decisis.
Una decisione non diventa corretta soltanto perché cita un precedente.
Allo stesso modo, l’errore nell’indicazione di una pronuncia non travolge necessariamente il provvedimento.
Occorre verificare se:
il principio richiamato esista realmente;
la motivazione contenga una valutazione autonoma dei fatti;
l’errore sia decisivo o marginale;
l’amministrazione abbia applicato concretamente il principio al caso esaminato.
Nel caso deciso, il TAR rileva che i principi riportati nella relazione trovano comunque riscontro in altre pronunce.
Il TAR distingue inoltre tra la relazione del RUP e il provvedimento conclusivo.
Nel caso concreto, l’esclusione era stata adottata dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio.
Sul dirigente competente ricade la responsabilità di verificare la correttezza degli atti del procedimento.
Quando il dirigente recepisce la proposta del RUP, ne condivide il contenuto, ma la decisione resta giuridicamente imputata all’organo che adotta il provvedimento finale.
Non basta quindi sostenere che una parte dell’istruttoria possa essere stata redatta con l’AI.
Bisogna dimostrare che l’autorità competente abbia rinunciato al proprio potere di controllo, limitandosi a recepire automaticamente il risultato prodotto dal sistema.
Nel caso esaminato, questa prova non è stata fornita.
Il TAR ritiene che la valutazione sull’inaffidabilità dell’impresa sia stata svolta in modo concreto.
La relazione non contiene soltanto richiami astratti alla giurisprudenza, ma esamina:
le precedenti risoluzioni contrattuali;
le condotte attribuite all’impresa;
l’abbandono dei cantieri;
l’inosservanza degli ordini di servizio;
le analogie tra i precedenti appalti e quello oggetto della nuova gara;
il rischio di reiterazione delle stesse criticità.
Anche ammettendo l’utilizzo dell’AI nella ricerca dei precedenti, le valutazioni sulle condotte dell’operatore restano riconducibili al funzionario.
L’intelligenza artificiale avrebbe quindi svolto una funzione di supporto, senza incidere in modo decisivo sulla parte volitiva dell’atto.
Per queste ragioni il TAR respinge anche la richiesta di accertare l’effettivo impiego dell’AI.
Dalla sentenza emergono alcune indicazioni operative.
La PA può utilizzare l’intelligenza artificiale per attività preparatorie e strumentali, come la ricerca normativa e giurisprudenziale, l’analisi dei documenti e la predisposizione di bozze.
Il funzionario deve però:
verificare le informazioni prodotte dal sistema;
controllare l’esistenza e la pertinenza delle fonti;
correggere eventuali errori;
applicare autonomamente le regole ai fatti;
motivare il provvedimento;
assumersi la responsabilità della decisione.
L’uso dell’AI diventa problematico quando l’algoritmo determina l’esito del procedimento senza un controllo umano adeguato.
L’intelligenza artificiale può entrare negli uffici della Pubblica amministrazione, ma deve restare uno strumento controllabile.
Può cercare una sentenza, organizzare i dati o preparare una bozza.
Ciò che conta è che l’amministrazione comprenda il risultato, possa verificarlo e sia in grado di spiegare la decisione adottata.
In altre parole, l’AI può preparare la bozza. Ma la responsabilità della firma non può essere delegata.
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