Intercettazioni in carcere: avvocati in sciopero dall’8 al 12 giugno

Articolo del 04/06/2026

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L’Unione delle Camere Penali Italiane proclama l’astensione dalle udienze penali dall’8 al 12 giugno 2026 dopo il caso del carcere di Perugia “Capanne”: al centro non c’è solo la protesta degli avvocati, ma la tutela del colloquio difensivo come garanzia del cittadino davanti al potere punitivo dello Stato.

Per sei mesi, secondo l’Unione delle Camere Penali Italiane, nel carcere di Perugia “Capanne” sarebbero stati captati colloqui tra detenuti e difensori, anche se l’autorizzazione riguardava soltanto i colloqui tra uno specifico avvocato indagato e il suo assistito.

Da qui la decisione dell’UCPI: astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026, con una manifestazione nazionale a Perugia fissata per l’11 giugno.

La vicenda pone una domanda semplice: che cosa resta del diritto di difesa se il colloquio tra avvocato e assistito può essere ascoltato, registrato e inserito nel materiale investigativo?

Il caso del carcere di Perugia “Capanne”

La delibera dell’UCPI riguarda un procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica di Perugia, relativo a un’ipotesi associativa connessa a un traffico di stupefacenti.

Il provvedimento autorizzativo del giudice, secondo quanto riportato nella delibera, riguardava esclusivamente i colloqui tra uno specifico difensore indagato e il suo assistito.

Dalle risultanze processuali sarebbe però emerso un quadro diverso: le operazioni sarebbero proseguite per circa sei mesi, captando e registrando anche i colloqui di almeno quindici avvocati diversi da quello indicato nel decreto autorizzativo.

Non si trattava di conversazioni ordinarie, ma di colloqui tra difensori e assistiti, svolti nell’esercizio della funzione difensiva.

Perché il colloquio difensivo deve restare riservato

Il colloquio tra avvocato e assistito non è una normale comunicazione privata. È lo spazio in cui si costruisce la difesa.

In quel colloquio si parla di strategie processuali, scelte difensive, fatti personali, possibili iniziative, rischi e alternative. Sono informazioni che l’indagato o l’imputato ha il diritto di non anticipare all’accusa.

Per questo la riservatezza non protegge l’avvocato come categoria professionale, ma il cittadino che si trova davanti al potere punitivo dello Stato.

Se l’assistito teme di essere ascoltato, non parlerà liberamente. E se non può parlare liberamente con il proprio difensore, il diritto di difesa diventa solo una formula scritta nei codici.

Le registrazioni nel materiale investigativo

Secondo l’UCPI, la violazione sarebbe stata aggravata da un ulteriore passaggio: le registrazioni dei colloqui illegittimamente captati non sarebbero state immediatamente eliminate, ma sarebbero confluite nel materiale investigativo e messe a disposizione delle parti processuali.

La delibera richiama anche le modifiche legislative del 2024, sottolineando che la normativa vigente impone l’immediata interruzione delle operazioni di intercettazione quando risulti che la captazione riguarda soggetti non autorizzati.

Secondo i penalisti, ciò avrebbe potuto essere evitato con accorgimenti tecnici e organizzativi, come il monitoraggio in tempo reale degli accessi alle sale colloqui.

Le garanzie costituzionali e convenzionali

La questione viene ricondotta dall’UCPI a un quadro preciso di garanzie.

Il segreto dei colloqui tra difensore e assistito è collegato all’articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa, all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul diritto a un equo processo, e agli articoli 103 e 271 del codice di procedura penale, che presidiano la riservatezza della funzione difensiva e l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in violazione dei divieti.

La delibera richiama inoltre l’articolo 8 CEDU, evidenziando il divieto per gli organi inquirenti di prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni tra imputato e difensore.

Il punto, quindi, non è soltanto stabilire se la sala colloqui del carcere sia o meno un luogo di privata dimora. Il punto è che quella sala è destinata al colloquio difensivo. E quel colloquio deve restare inviolabile.

Il rischio per il rapporto tra avvocato e assistito

Per l’UCPI, i fatti di Perugia non possono essere ridotti a un errore locale o a una patologia procedurale.

Il rischio è che episodi simili, se non ricevono una risposta istituzionale, possano trasformarsi in prassi. Con un effetto diretto sul rapporto fiduciario tra imputato e difensore.

Un detenuto deve poter parlare con il proprio avvocato senza il sospetto che qualcuno stia ascoltando. Altrimenti il colloquio difensivo non è più uno spazio di libertà, ma una conversazione sorvegliata.

L’astensione dall’8 al 12 giugno 2026

Per denunciare la gravità della vicenda, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026.

Resta escluso il circondario di Verona, già interessato da una diversa astensione indetta dalla Camera Penale di Verona per i giorni dal 23 al 25 giugno 2026.

L’UCPI ha inoltre indetto una manifestazione nazionale a Perugia per l’11 giugno 2026 e si è riservata ulteriori iniziative per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla tutela del diritto di difesa e del segreto professionale dell’avvocato.

La richiesta alle istituzioni

La delibera dispone la trasmissione dell’atto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Capi degli uffici giudiziari del distretto di Perugia e al Consiglio Nazionale Forense.

La richiesta è duplice: verificare i fatti accaduti e trarne le eventuali conseguenze disciplinari e ordinamentali.

Ma la questione va oltre il singolo episodio. Secondo l’UCPI, l’effettività del diritto di difesa richiede regole chiare, controlli efficaci e una cultura istituzionale capace di riconoscere nel difensore non un ostacolo all’accertamento, ma un presidio della legalità processuale.

Quando si ascolta l’avvocato, si colpisce la difesa

Le intercettazioni sono strumenti essenziali in molte indagini. Ma quando entrano nel perimetro del colloquio difensivo, il bilanciamento cambia radicalmente.

Non si tratta più soltanto di cercare una prova. Si rischia di entrare nella stanza in cui l’indagato o l’imputato costruisce la propria difesa.

Ed è proprio lì che il processo deve fermarsi. Non per tutelare un privilegio dell’avvocato, ma per garantire il diritto del cittadino a difendersi senza che l’accusa possa ascoltare in anticipo le sue mosse.

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