Intervento diverso da quello prospettato: il consenso informato deve provarlo l’ospedale

Articolo del 22/05/2026

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La Cassazione (n. 11608/2026) chiarisce che, se l’intervento chirurgico eseguito è diverso o più complesso rispetto a quello prospettato al paziente, spetta alla struttura sanitaria provare che il consenso informato sia stato validamente acquisito.

Se il paziente firma il consenso per un certo intervento, ma poi viene sottoposto a un trattamento chirurgico diverso o più complesso, chi deve provare che quel consenso copriva davvero anche l’operazione concretamente eseguita?

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11608 del 28 aprile 2026, risponde in modo netto: l’onere della prova grava sulla struttura sanitaria. Non è il paziente, o chi agisce per lui, a dover dimostrare che avrebbe rifiutato l’intervento diverso se fosse stato informato in modo completo.

La questione riguarda il consenso informato, cioè il diritto del paziente di conoscere natura, rischi, alternative e conseguenze del trattamento sanitario, per decidere in modo libero e consapevole se sottoporsi alla cura.

Il caso: intervento programmato e intervento realmente eseguito

La vicenda nasce dal decesso di una paziente sottoposta a un intervento cardiochirurgico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

Il marito della donna, anche quale erede, agisce in giudizio sostenendo la responsabilità della struttura sanitaria. Il trattamento inizialmente prospettato riguardava un intervento di sostituzione della valvola aortica e della radice aortica con tubo valvolato composito.

In concreto, però, secondo quanto emerge dalla consulenza tecnica, l’intervento eseguito non coincideva pienamente con quello indicato nel modulo di consenso. Oltre alla sostituzione della valvola aortica, i sanitari avevano proceduto anche alla protesizzazione dell’aorta ascendente con reimpianto delle coronarie e a una plastica di ampliamento dell’aorta distale, risultata ipoplasica.

Il punto, quindi, non era soltanto stabilire se la paziente avesse firmato un modulo. Il problema era capire se quella firma riguardasse davvero l’intervento poi praticato.

Le decisioni di merito: consenso informato ritenuto sufficiente

Il Tribunale respinge la domanda risarcitoria. Anche la Corte d’appello conferma il rigetto.

Secondo i giudici di merito, dalla cartella clinica risultava che la paziente e i familiari erano stati informati dei rischi connessi all’intervento. Nei moduli sottoscritti era indicata anche la possibilità di complicanze maggiori, compreso il rischio per la vita o di eventi invalidanti.

La Corte d’appello valorizza inoltre la scelta della paziente di rivolgersi proprio a quella struttura, ritenuta idonea a gestire un intervento delicato e complesso. Da ciò ricava che la donna fosse consapevole della complessità dell’operazione e che, comunque, avrebbe scelto di sottoporsi al trattamento.

Per la Cassazione, però, questo ragionamento non regge.

Il problema giuridico: il consenso generico basta?

La domanda centrale è semplice: un consenso generico a un intervento chirurgico può valere anche per un trattamento diverso, più complesso o più invasivo?

La risposta della Cassazione è negativa.

Il consenso informato non è una formula di stile. Non basta dire che il paziente è stato informato dei rischi dell’intervento, se poi non si chiarisce quali informazioni siano state concretamente fornite.

Secondo la Corte, la motivazione della sentenza d’appello è generica perché richiama la completezza dell’informazione ricevuta dalla paziente, senza indicare che cosa le fosse stato prospettato come rischio specifico e reale.

In altre parole: non basta scrivere che il paziente era stato informato. Bisogna dimostrare di che cosa era stato informato.

La scelta del paziente non libera l’ospedale dall’obbligo informativo

La Cassazione critica anche l’altro passaggio della decisione d’appello: quello relativo alla scelta della paziente di rivolgersi alla struttura ospedaliera.

Il fatto che una persona scelga un ospedale specializzato non significa che conosca già natura, rischi e varianti tecniche dell’intervento. Non si può attribuire al paziente una competenza medica che non è dimostrata.

Per la Corte, ragionare in questo modo finisce per trasformare la scelta del paziente in una specie di esonero di responsabilità per la struttura sanitaria. Ma l’obbligo informativo resta a carico dei sanitari.

La paziente può sapere di avere un problema grave. Può sapere che l’intervento è delicato. Può anche scegliere una struttura di eccellenza. Tutto questo, però, non prova che abbia ricevuto informazioni specifiche sul trattamento concretamente eseguito.

La regola: se l’intervento cambia, la prova grava sulla struttura

Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’onere della prova.

La Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 1443/2025: quando il paziente allega di avere prestato il consenso solo all’intervento programmato e non anche a un intervento più complesso o più invasivo, non spetta a lui provare che avrebbe rifiutato il diverso trattamento.

È invece la struttura sanitaria a dover provare che il paziente avrebbe prestato consenso anche al secondo intervento, cioè a quello effettivamente eseguito.

La regola opera, in particolare, quando il diverso intervento non risulti imposto da una situazione di urgenza medica tale da rendere necessario l’intervento immediato.

La ragione è lineare. Se il trattamento praticato è diverso da quello prospettato, non si può chiedere al paziente di dimostrare un ipotetico rifiuto. Occorre verificare se la struttura abbia adempiuto al proprio obbligo di informazione e abbia acquisito un consenso valido proprio su quel trattamento.

Consenso informato: specifico, concreto, riferito al trattamento effettivo

Dalla decisione emerge una regola pratica: il consenso informato deve essere riferito al trattamento realmente praticato.

Deve quindi essere:

  • specifico, perché deve riguardare quel determinato intervento e non un generico atto chirurgico;

  • informato, perché il paziente deve conoscere rischi, conseguenze e possibili alternative;

  • concreto, perché le informazioni devono essere effettivamente fornite e non solo dichiarate in modo astratto;

  • riferito all’intervento eseguito, perché il modulo sottoscritto non può coprire automaticamente ogni variante chirurgica successiva.

Il modulo prestampato può avere valore solo se contiene informazioni realmente dettagliate. Se invece resta generico, non dimostra da solo che il paziente abbia ricevuto un’informazione effettiva sulla natura, sulla portata e sui rischi del trattamento.

Questo non significa che ogni adattamento tecnico in sala operatoria comporti automaticamente responsabilità. Significa però che, quando il trattamento realizzato presenta caratteristiche diverse da quelle prospettate, soprattutto se più invasive o rischiose, la struttura deve poter dimostrare che il paziente era stato messo in condizione di scegliere.

La decisione della Cassazione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la questione del consenso informato applicando il principio indicato dalla Cassazione: in presenza di un intervento diverso da quello programmato, l’onere di provare il valido consenso del paziente grava sulla struttura sanitaria.

Cosa ci portiamo a casa

La firma sul modulo non chiude automaticamente il problema del consenso informato.

Conta il contenuto dell’informazione. Conta il trattamento effettivamente eseguito. Conta la corrispondenza tra ciò che il paziente ha accettato e ciò che i sanitari hanno poi praticato.

Se l’intervento cambia e diventa più complesso, non basta dire: “tanto il paziente sapeva che era rischioso”.

Nel consenso informato la domanda non è solo: “ha firmato?”.

La domanda vera è: “sapeva davvero a che cosa stava dicendo sì?”


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