
La Corte costituzionale (n. 153/2026) chiarisce che gli studi associati non sono automaticamente soggetti a IRAP: l’imposta non è dovuta se l’attività professionale resta personale, individuale e autonoma.
Uno studio associato deve sempre pagare l’IRAP?
No. La sola esistenza di un’associazione professionale non basta per applicare l’imposta.
Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale chiarisce che l’IRAP non è dovuta quando i singoli professionisti continuano a esercitare l’attività in modo personale, individuale e autonomo.
La Corte non introduce un’esenzione generalizzata per gli studi associati. L’imposta si applica soltanto quando la professione è realmente esercitata in forma associata, cioè quando l’attività è direttamente riferibile al soggetto collettivo e non ai singoli professionisti.
La questione nasce davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze e riguarda uno studio notarile associato.
Lo studio aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2022, sostenendo che l’attività notarile conserva carattere personale anche quando viene svolta all’interno di un’associazione.
Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della disciplina che esclude dall’IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni, ma non prevede espressamente la stessa esclusione per le associazioni professionali.
Secondo il giudice, ne derivava una disparità di trattamento tra il notaio che esercita individualmente e quello che opera all’interno di un’associazione.
La Corte costituzionale dichiara le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione.
Non dichiara quindi illegittime le norme, ma ne offre un’interpretazione costituzionalmente orientata: anche l’attività svolta all’interno di uno studio associato resta fuori dall’IRAP quando è concretamente esercitata dai singoli professionisti in modo individuale.
L’art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021 stabilisce che, dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni.
L’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR equipara invece alle società semplici le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
È proprio questa espressione a essere decisiva.
Dopo la riforma del 2021, per il singolo professionista non occorre più verificare caso per caso la presenza di un’autonoma organizzazione. Per lo studio associato bisogna invece stabilire se l’attività sia effettivamente esercitata dal soggetto collettivo oppure dai singoli associati.
La Corte si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui uno studio associato può sottrarsi all’IRAP quando non viene esercitata alcuna attività professionale in forma associata.
La parola chiave utilizzata dalla Consulta è spersonalizzazione.
L’IRAP si applica quando l’attività professionale perde il suo carattere individuale e diventa direttamente ascrivibile all’associazione.
Se, invece, ciascun professionista svolge personalmente e autonomamente i propri incarichi, l’attività resta riferibile alle persone fisiche che compongono lo studio.
Per capire quale situazione ricorre, possono assumere rilievo elementi concreti come:
il soggetto al quale viene conferito l’incarico;
chi esegue la prestazione;
a chi sono imputabili attività e responsabilità;
il ruolo svolto dall’organizzazione comune;
le modalità di ripartizione di compensi e spese.
Non si tratta di criteri rigidi. Occorre valutare nel complesso se la professione sia esercitata dai singoli oppure dall’associazione come autonomo centro di imputazione.
La presenza di una struttura condivisa non determina automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
L’associazione può avere una funzione soltanto interna e servire per:
ripartire spese e proventi;
prendere in locazione un ufficio;
acquistare beni strumentali;
organizzare le prestazioni del personale ausiliario.
Questi elementi, considerati da soli, non dimostrano che la professione sia esercitata in forma associata.
Diventano rilevanti quando l’organizzazione comune interviene direttamente nella produzione della prestazione professionale.
Condividere una segreteria o uno studio, quindi, non trasforma necessariamente più professionisti autonomi in un unico soggetto professionale.
Spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare che la professione è effettivamente esercitata in forma associata.
Questo requisito è necessario per equiparare l’associazione professionale alla società semplice e considerarla un soggetto passivo IRAP distinto dai singoli associati.
Non bastano quindi la denominazione dello studio o l’esistenza di un accordo associativo. Il Fisco deve accertare che l’attività sia svolta in comune e direttamente riferibile all’associazione.
Resta fermo il dovere di leale collaborazione del contribuente, che deve fornire informazioni complete, documentazione attendibile e rispondere correttamente alle richieste dell’amministrazione finanziaria.
All’interno dello stesso studio possono essere svolte alcune attività individualmente e altre attraverso l’organizzazione comune.
In questo caso non è soggetto a IRAP il reddito di esclusiva derivazione dal lavoro professionale dei singoli associati, purché sia adeguatamente separato da quello prodotto mediante l’attività esercitata in forma associata.
La separazione deve essere effettiva, verificabile e documentata.
Non basta quindi dichiarare che una parte dell’attività è personale: occorre poter distinguere i relativi compensi da quelli generati dall’organizzazione comune.
Per le associazioni notarili, la Corte sottolinea il carattere particolarmente personale della funzione.
L’attività del notaio presenta infatti i connotati della pubblica funzione, tra cui la terzietà, il controllo di legalità, la competenza territoriale e la doverosità del ministero.
L’associazione costituita ai sensi dell’art. 82 della legge notarile ha quindi, di regola, un rilievo meramente interno, soprattutto per la distribuzione degli onorari, senza interferire con l’attività notarile, che resta personale.
La Consulta non stabilisce però un’esclusione automatica per tutte le associazioni notarili. Anche in questo caso occorre verificare concretamente come viene esercitata la professione.
Per stabilire se l’IRAP è dovuta, occorre verificare:
a chi sono conferiti gli incarichi;
chi svolge concretamente le prestazioni;
a chi sono imputabili attività e responsabilità;
quale funzione svolge la struttura comune;
se esistono attività realmente esercitate in comune;
se i redditi individuali sono separati da quelli prodotti dall’associazione.
Questi elementi possono assumere rilievo anche nelle richieste di rimborso e nei contenziosi già pendenti.
Il rimborso, però, non deriva automaticamente dalla presenza di uno studio associato: dipende dalle concrete modalità di esercizio dell’attività e dalla documentazione disponibile.
Lo studio associato non è automaticamente soggetto a IRAP.
Il criterio decisivo non è il nome dello studio, né la semplice condivisione di locali, personale o beni strumentali. Bisogna capire a chi sia realmente riferibile l’attività professionale.
Se ciascun associato opera personalmente e autonomamente, l’attività resta individuale e l’imposta non si applica.
Se, invece, la prestazione è il risultato di un’attività esercitata in comune e direttamente imputabile all’organizzazione, si verifica quella spersonalizzazione che giustifica l’IRAP.
In materia tributaria, insomma, anche lo studio può essere associato. Ma il presupposto d’imposta deve esserlo davvero.
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