Lavoro di pubblica utilità e liberazione anticipata: decide il magistrato di sorveglianza

Articolo del 29/06/2026

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Chi decide sulla liberazione anticipata quando la pena detentiva breve è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità?

Il giudice dell’esecuzione, che segue lo svolgimento della pena sostitutiva?

Oppure il magistrato di sorveglianza, che di regola decide sui benefici penitenziari?

La risposta arriva dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2026: anche in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l’istanza di liberazione anticipata va decisa dal magistrato di sorveglianza.

La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 69 e 69-bis dell’ordinamento penitenziario, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost.

Il caso

Il procedimento nasce dalla richiesta di liberazione anticipata presentata da un condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Gli atti erano stati trasmessi dal GIP del Tribunale di Nola al Magistrato di sorveglianza di Napoli, ritenuto competente a decidere sull’istanza.

Il magistrato di sorveglianza, però, solleva il dubbio.

Secondo il giudice rimettente, sarebbe più lineare attribuire la decisione al giudice dell’esecuzione penale.

Perché?

Perché è proprio quel giudice a seguire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e a decidere sulle questioni relative alla pena sostitutiva, comprese la modifica e la revoca.

Da qui il problema: se il magistrato di sorveglianza non vigila sull’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, ha senso farlo intervenire solo nel momento “premiale” della liberazione anticipata?

Secondo il rimettente, questo assetto poteva violare l’articolo 3 Cost., per irragionevolezza, e l’articolo 27, terzo comma, Cost., perché avrebbe rischiato di rendere solo formale la valutazione sulla funzione rieducativa della pena.

La regola

Il tema non nasce dal nulla.

La Cassazione aveva già affermato l’applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la competenza del magistrato di sorveglianza.

Questa interpretazione stabile viene qualificata dalla Corte costituzionale come diritto vivente.

Il primo nodo riguarda la compatibilità tra liberazione anticipata e pena sostitutiva non detentiva.

L’articolo 54 ordin. penit. parla infatti di condannato a pena detentiva. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, invece, ha natura non detentiva e si svolge fuori dal carcere.

La Corte richiama però il sistema introdotto dalla riforma delle pene sostitutive.

Il lavoro di pubblica utilità è previsto dall’articolo 20-bis c.p. ed è disciplinato dalla legge n. 689/1981, come modificata dal d.lgs. n. 150/2022.

In particolare, l’articolo 76 della legge n. 689/1981 rende applicabili alle pene sostitutive, in quanto compatibili, alcune norme dell’ordinamento penitenziario, tra cui l’articolo 47, comma 12-bis, relativo alla detrazione di pena prevista dall’articolo 54 ordin. penit.

Quindi la natura non detentiva del lavoro di pubblica utilità non esclude, da sola, la liberazione anticipata.

Quello che conta è che sia ancora pendente il rapporto di esecuzione penale e che vi sia una valutazione sul percorso del condannato.

L’applicazione al caso concreto

Per la Corte costituzionale, la competenza può essere divisa, ma non è confusa.

Il giudice dell’esecuzione resta competente sulle questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Spetta a lui decidere sulla modifica e sulla revoca della pena sostitutiva.

Questa scelta non è irragionevole, perché il lavoro di pubblica utilità ha natura non detentiva e si svolge con modalità interamente extramurarie.

Quando però si passa alla liberazione anticipata, cambia il piano.

Non si tratta più di gestire la pena sostitutiva.

Si tratta di valutare se il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, secondo l’articolo 54 ordin. penit.

E questa valutazione appartiene al magistrato di sorveglianza.

La Corte richiama un principio già affermato nella propria giurisprudenza: la verifica dei presupposti della liberazione anticipata spetta “al solo magistrato di sorveglianza”.

Non è un controllo automatico.

Il magistrato deve considerare gli elementi comunicati dagli organi competenti, ma deve poi compiere una valutazione autonoma, anche sulla base di parametri ulteriori rispetto alle relazioni ricevute.

Questo è il passaggio centrale.

La liberazione anticipata non è un semplice calcolo aritmetico.

Non basta contare i semestri.

Occorre verificare se il condannato abbia davvero partecipato all’opera rieducativa.

Per la Consulta, proprio questo apprezzamento autonomo costituisce il “fulcro” dell’istituto.

Per questo non regge neppure la censura fondata sull’articolo 27, terzo comma, Cost.

Il fatto che il magistrato di sorveglianza non segua ogni profilo esecutivo del lavoro di pubblica utilità non rende la sua decisione meramente formale.

La conclusione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2026, conferma che sulla liberazione anticipata decide il magistrato di sorveglianza anche quando la pena detentiva breve è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Il giudice dell’esecuzione gestisce la pena sostitutiva.

Il magistrato di sorveglianza valuta lo sconto di pena.

Cosa ci portiamo a casa?

La competenza non segue automaticamente il giudice che segue il lavoro.

Segue l’istituto.

E l’istituto della liberazione anticipata, nell’ordinamento penitenziario, appartiene al perimetro del magistrato di sorveglianza.

Insomma: per il lavoro di pubblica utilità si guarda al giudice dell’esecuzione; per lo sconto di pena, si bussa alla sorveglianza.

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