
Può configurarsi un rapporto di lavoro subordinato tra conviventi more uxorio quando uno dei due presta attività nello studio professionale dell’altro?
La questione è frequente nella prassi: la convivenza attiva una presunzione semplice di gratuità della prestazione, perché l’attività resa nell’ambito del rapporto affettivo si presume svolta affectionis vel benevolentiae causa. Tuttavia, questa presunzione può essere superata. Occorre capire a quali condizioni.
In presenza di convivenza more uxorio, la prestazione lavorativa resa in favore del partner è assistita da una presunzione semplice di gratuità.
Tale presunzione può essere superata mediante prova della sussistenza dei requisiti del lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., secondo le regole sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..
La subordinazione si caratterizza, in via tipica, per l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione), ma può essere accertata anche attraverso una pluralità di indici sintomatici, valutati nel loro insieme.
La verifica richiede un accertamento concreto e progressivo.
Prestazione lavorativa effettiva e continuativa
È necessario dimostrare che l’attività sia effettiva, utile e stabilmente inserita nell’organizzazione: ad esempio mansioni di segreteria, gestione pratiche, attività ripetitive funzionali allo studio.
La sola presenza nei locali o un generico aiuto non sono sufficienti.
Corrispetto e non liberalità
La presenza di pagamenti nel tempo, anche formalmente qualificati come prestazioni autonome, costituisce un elemento rilevante.
Occorre verificare se tali somme rappresentino la controprestazione dell’attività lavorativa oppure una semplice elargizione riconducibile al legame affettivo.
Indici di subordinazione
Nel contesto di convivenza l’eterodirezione può non manifestarsi in forme rigide, ma devono emergere elementi oggettivi, quali:
inserimento stabile nell’organizzazione;
utilizzo sistematico degli strumenti dello studio;
assenza di rischio economico;
svolgimento di compiti per conto del titolare;
documenti che richiamano istituti tipici del lavoro dipendente (ferie, mensilità aggiuntive, T.F.R., contributi).
Gli indici devono essere valutati in modo complessivo e non isolatamente.
Coerenza del quadro probatorio
Testimonianze convergenti e riscontri documentali rafforzano la ricostruzione. Elementi solo indiretti o de relato possono non essere sufficienti su fatti specifici, come la prova di un licenziamento orale.
La qualificazione come lavoro subordinato non è configurabile quando, all’esito di una valutazione complessiva:
manca prova di una prestazione effettiva e continuativa;
i pagamenti non risultano collegati all’attività lavorativa;
non emergono indici organizzativi significativi;
il quadro probatorio è frammentario o incoerente.
In tali ipotesi, la presunzione di gratuità non risulta superata.
Nel caso esaminato da Cass., sez. lav., ord. 4 febbraio 2026, n. 2281, relativo a un’attività svolta per anni all’interno di uno studio legale tra conviventi more uxorio, il giudice di merito ha ritenuto superata la presunzione di gratuità valorizzando:
la percezione continuativa di compensi sotto diverse qualificazioni formali;
l’inserimento stabile nella struttura organizzativa;
documenti richiamanti istituti tipici del lavoro subordinato;
riscontri testimoniali coerenti.
La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivazione immune da vizi, ribadendo che l’accertamento della subordinazione costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente.
In presenza di convivenza more uxorio, l’onere probatorio è particolarmente rigoroso perché opera una presunzione semplice di gratuità.
La verifica deve concentrarsi su:
effettività e continuità della prestazione;
collegamento tra pagamenti e attività lavorativa;
indici oggettivi di inserimento organizzativo;
eventuali documenti che richiamano istituti tipici del lavoro subordinato;
coerenza complessiva del quadro probatorio.
Solo quando tali elementi risultano convergenti e documentati, la presunzione può essere superata e il rapporto qualificato come lavoro subordinato.
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