Pubblicata in Gazzetta la Legge Morandi (Legge 15 aprile 2025 n. 63) recante "Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale".
Il provvedimento nasce con l’intento di offrire una forma di solidarietà concreta alle famiglie delle vittime di tragedie infrastrutturali, come quella del crollo del Ponte Morandi.
Nonostante l’approvazione parlamentare a larga maggioranza, il testo ha sollevato numerose perplessità giuridiche e costituzionali, espresse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera di richiamo allegata all'atto di promulgazione.
La legge si compone di nove articoli.
Tra le disposizioni principali:
Art. 1: riconosce, in coerenza con il principio solidaristico dell'art. 2 Cost., benefici economici in favore dei familiari delle vittime di cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali "di rilievo nazionale".
Art. 2: istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture un fondo di solidarietà pari a 7 milioni di euro per il 2025 e 1,5 milioni annui dal 2026, destinato all'erogazione di elargizioni speciali. L'ordine di priorità per l'accesso al beneficio è il seguente: a) coniuge superstite e figli a carico; b) figli (in mancanza del coniuge); c) parte dell’unione civile o convivente di fatto; d) genitori; e) fratelli/sorelle conviventi a carico; f) altri parenti o affini fiscalmente a carico; g) fratelli/sorelle non conviventi.
È inoltre prevista la possibilità di misure di sostegno al reddito.
Art. 3: definisce i soggetti beneficiari: familiari delle vittime e soggetti con invalidità permanente superiore al 50%. Sono esclusi coloro che abbiano concorso alla produzione dell'evento dannoso o al reato connesso.
Art. 4: demanda a decreti del Presidente del Consiglio l’individuazione degli eventi dannosi rilevanti ai fini della legge e dei soggetti aventi diritto.
Art. 5: riconosce il diritto al collocamento obbligatorio per i beneficiari.
Art. 6: stanzia 100.000 euro annui per borse di studio esenti da imposte destinate agli orfani delle vittime.
Art. 7: consente la concessione della cittadinanza italiana con requisiti ridotti (5 anni di residenza) a familiari stranieri delle vittime regolarmente residenti.
Il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge, pur riconosciendo l’importante finalità solidaristica del provvedimento, ha segnalato alcune criticità di rilievo costituzionale:
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