Legge Morandi pubblicata in Gazzetta

Articolo del 06/05/2025

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Pubblicata in Gazzetta la Legge Morandi (Legge 15 aprile 2025 n. 63) recante "Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale".

Il provvedimento nasce con l’intento di offrire una forma di solidarietà concreta alle famiglie delle vittime di tragedie infrastrutturali, come quella del crollo del Ponte Morandi.

Nonostante l’approvazione parlamentare a larga maggioranza, il testo ha sollevato numerose perplessità giuridiche e costituzionali, espresse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera di richiamo allegata all'atto di promulgazione.

Il contenuto della legge

La legge si compone di nove articoli.

Tra le disposizioni principali:

  • Art. 1: riconosce, in coerenza con il principio solidaristico dell'art. 2 Cost., benefici economici in favore dei familiari delle vittime di cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali "di rilievo nazionale".

  • Art. 2: istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture un fondo di solidarietà pari a 7 milioni di euro per il 2025 e 1,5 milioni annui dal 2026, destinato all'erogazione di elargizioni speciali. L'ordine di priorità per l'accesso al beneficio è il seguente: a) coniuge superstite e figli a carico; b) figli (in mancanza del coniuge); c) parte dell’unione civile o convivente di fatto; d) genitori; e) fratelli/sorelle conviventi a carico; f) altri parenti o affini fiscalmente a carico; g) fratelli/sorelle non conviventi.
    È inoltre prevista la possibilità di misure di sostegno al reddito.

  • Art. 3: definisce i soggetti beneficiari: familiari delle vittime e soggetti con invalidità permanente superiore al 50%. Sono esclusi coloro che abbiano concorso alla produzione dell'evento dannoso o al reato connesso.

  • Art. 4: demanda a decreti del Presidente del Consiglio l’individuazione degli eventi dannosi rilevanti ai fini della legge e dei soggetti aventi diritto.

  • Art. 5: riconosce il diritto al collocamento obbligatorio per i beneficiari.

  • Art. 6: stanzia 100.000 euro annui per borse di studio esenti da imposte destinate agli orfani delle vittime.

  • Art. 7: consente la concessione della cittadinanza italiana con requisiti ridotti (5 anni di residenza) a familiari stranieri delle vittime regolarmente residenti.

I rilievi del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge, pur riconosciendo l’importante finalità solidaristica del provvedimento, ha segnalato alcune criticità di rilievo costituzionale:

  1. l’ambito applicativo della legge è discriminatorio, poiché limita i benefici ai soli crolli di infrastrutture di rilievo nazionale, escludendo eventi analoghi che coinvolgano strutture comunali, provinciali o di altro genere, come scuole e ospedali, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
  2. sussiste un trattamento diseguale delle famiglie, in quanto la legge assegna una posizione prioritaria ai coniugi e ai figli, penalizzando i conviventi e le unioni civili, soprattutto in assenza di figli minori, nonostante la giurisprudenza costituzionale imponga parità di trattamento.
  3. un’ulteriore criticità riguarda la delega eccessiva a fonti secondarie: la legge demanda a decreti successivi (DPCM) l’individuazione di eventi e beneficiari, senza fissare criteri chiari nella norma primaria, in contrasto con il principio di legalità.
  4. la limitata copertura finanziaria potrebbe comportare scelte arbitrarie nell’erogazione dei benefici, aggravando le diseguaglianze tra le vittime.

Documenti correlati:

  • LEGGE 15 aprile 2025, n. 63
    Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale (GU n.102 del 5-5-2025

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