Liste elettorali, donna sposata può essere identificata senza il cognome del marito?

Articolo del 19/03/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Può una donna sposata essere identificata nelle liste elettorali senza il cognome del marito? La Cassazione (ord. n. 3534/2026) chiarisce che l’identificazione deve avvenire esclusivamente con il nome e cognome della donna, in attuazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

Una donna si reca al seggio per votare. Lo scrutatore legge il suo nome, ma aggiunge anche il cognome del marito. Lei contesta: quello non è il suo cognome. Da qui nasce la causa.

La questione, che arriva fino alla Cassazione è la seguente: nelle liste elettorali è obbligatorio indicare il cognome del marito accanto a quello della donna coniugata?

La risposta della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3534 del 17 febbraio 2026, è negativa: l’identificazione dell’elettore deve avvenire con il solo cognome anagrafico, senza automatismi legati allo stato civile.

Il quadro normativo: dal modello patriarcale al principio di uguaglianza

La disciplina originaria (art. 5 d.P.R. n. 223/1967) prevedeva che, per le donne coniugate o vedove, fosse indicato anche il cognome del marito.

Questa regola nasce in un contesto storico nel quale il cognome maritale rappresentava il centro dell’identità familiare. Nel tempo però il sistema cambia.

  • L’art. 13 della legge n. 120/1999 introduce la tessera elettorale personale, che contiene solo i dati anagrafici dell’elettore

  • Il d.P.R. n. 299/2000 chiarisce che il cognome del marito può essere aggiunto, ma solo come facoltà

  • Le fonti sovranazionali (art. 3 Cost., art. 21 Carta di Nizza, art. 14 CEDU, CEDAW) impongono il rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione

Si crea così un contrasto: da un lato le liste elettorali con un automatismo, dall’altro la tessera elettorale fondata sulla scelta della persona.

L’interpretazione della Cassazione: identità personale e divieto di discriminazione

La Cassazione ricostruisce il percorso normativo. Il punto centrale è semplice: il diritto al nome (art. 6 cod. civ.) e l’identità personale non possono essere compressi da automatismi legati allo stato civile.

In particolare:

  • l’art. 143-bis cod. civ. non impone il cognome del marito, ma consente solo un cognome d’uso

  • il diritto di voto (art. 48 Cost.) è personale e non collegato alla famiglia

  • l’aggiunta automatica del cognome maritale introduce una disparità di trattamento tra uomo e donna

La Corte richiama anche l’evoluzione normativa più recente: il legislatore ha eliminato espressamente l’obbligo di indicare il cognome del marito nelle liste elettorali.

Anche prima della modifica legislativa, la norma doveva essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.

L’applicazione al caso concreto

Nel caso specifico, la donna aveva chiesto di essere identificata esclusivamente con il proprio nome e cognome.

I giudici di merito avevano ritenuto legittima l’aggiunta del cognome del marito, valorizzando:

  • esigenze organizzative della pubblica amministrazione

  • una lettura vincolante dell’art. 143-bis cod. civ.

La Cassazione ribalta questa impostazione.

Le esigenze organizzative non giustificano la compressione dei diritti fondamentali, né esiste un obbligo di utilizzare il cognome del marito nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Da qui il principio di diritto:

nelle liste elettorali e nelle operazioni di voto, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito.

Cosa ci portiamo a casa

La decisione chiarisce un punto operativo:

  • nelle liste elettorali conta solo il cognome anagrafico

  • il cognome del marito è solo una facoltà, non un obbligo

  • ogni prassi amministrativa in senso contrario è incompatibile con i principi di uguaglianza e non discriminazione

In sintesi: al seggio si entra con il proprio nome, non con quello del coniuge.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472