Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE per la stabilizzazione

Articolo del 13/05/2026

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La Corte costituzionale (n. 71/2026) dichiara illegittima la norma che collega il superamento della procedura di conferma dei magistrati onorari alla rinuncia ai diritti maturati prima della stabilizzazione, quando tali diritti derivano dal diritto dell’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.

I magistrati onorari possono essere stabilizzati solo se rinunciano ai diritti maturati nel rapporto precedente?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 12 maggio 2026, risponde di no e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La norma prevedeva che il superamento delle procedure valutative di conferma dei magistrati onorari comportasse la rinuncia a ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso. Il problema nasce quando questa rinuncia investe diritti che non dipendono solo dalla legge interna, ma sono conferiti dal diritto dell’Unione europea: in particolare ferie retribuite, previdenza e assistenza.

La Corte chiarisce il punto: la stabilizzazione può essere una misura idonea a rimediare all’abusiva reiterazione degli incarichi. Ma non può diventare il prezzo da pagare per perdere diritti già maturati in base al diritto UE.

Il caso davanti al Consiglio di Stato

La questione nasce in un giudizio davanti al Consiglio di Stato, promosso da alcuni vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale.

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento di una serie di diritti collegati allo svolgimento, per molti anni, delle funzioni onorarie: somme parametrate al trattamento dei magistrati professionali, ferie, tutela assistenziale e previdenziale, risarcimento per l’abusiva reiterazione degli incarichi.

Nel corso del giudizio, due ricorrenti avevano superato la procedura di conferma introdotta dalla legge di bilancio 2022. Proprio per loro diventava decisiva la norma censurata: se la rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, fosse rimasta ferma, le domande relative al rapporto pregresso non avrebbero potuto essere esaminate.

Il Consiglio di Stato ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che quella rinuncia automatica potesse comprimere il diritto di difesa, il giusto processo e il diritto a un ricorso effettivo.

Non basta partecipare: conta il superamento

La sentenza chiarisce un passaggio tecnico.

Il testo dell’art. 29, comma 5, faceva riferimento alla partecipazione alla procedura. La Corte, però, ricostruisce il sistema dei commi 2 e 5 e precisa che la rinuncia non deriva dalla mera partecipazione, ma dal superamento della procedura di conferma oppure, in alternativa, dall’accettazione dell’indennità prevista per chi non partecipa o non la supera.

Il caso deciso riguarda proprio la prima ipotesi: magistrati onorari che partecipano alla procedura, la superano e vengono confermati fino al compimento dei settanta anni.

È in questo perimetro che la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma.

Il parametro integrato tra Costituzione e Carta UE

La decisione dedica una parte ampia al rapporto tra ordinamento interno e diritto dell’Unione.

Il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte di valutare la norma anche alla luce di un parametro integrato: da un lato l’art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire in giudizio; dall’altro l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo.

Per la Consulta questo controllo è possibile. Gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. consentono, in alcune situazioni, di integrare le garanzie costituzionali con quelle del diritto dell’Unione, formando un unico blocco di tutela.

Il punto è semplice: ordinamento nazionale e ordinamento europeo sono sistemi distinti, ma integrati e interdipendenti. Per questo il giudice comune può disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto UE, ma può anche sollevare questione di costituzionalità quando la questione ha un tono costituzionale e richiede una decisione con effetti generali.

Nel caso dei magistrati onorari, l’intervento accentrato è ritenuto opportuno anche perché il contenzioso nazionale ha prodotto esiti divergenti. Una pronuncia della Consulta offre quindi una risposta generale e rafforza la certezza del diritto.

Magistrati onorari e magistrati togati non sono equiparati

La Corte parte dall’art. 106 Cost.

Nel modello costituzionale italiano, le funzioni giudiziarie sono esercitate dai magistrati togati, nominati mediante pubblico concorso, e dai magistrati onorari, ai quali possono essere affidate funzioni attribuite a giudici singoli.

La differenza non è formale. I magistrati professionali accedono alla funzione mediante concorso, svolgono l’attività in via esclusiva e sono chiamati a funzioni senza limitazioni generali di materia. I magistrati onorari, invece, non sono assunti mediante concorso, non sono lavoratori dipendenti secondo il modello costituzionale interno e svolgono una funzione tendenzialmente occasionale e concorrente.

Da qui una conseguenza: la Costituzione esclude l’equiparazione piena tra magistratura professionale e magistratura onoraria.

Il pubblico concorso è collegato ai principi di eguaglianza, imparzialità, indipendenza della magistratura e separazione del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato.

La sentenza, quindi, non dice che i magistrati onorari devono avere lo stesso status dei magistrati togati. Dice una cosa diversa: quando, in concreto, un magistrato onorario rientra nella nozione di lavoratore secondo il diritto UE, non può essere privato dei diritti che quel diritto gli riconosce.

La prassi si è allontanata dal modello costituzionale

La Corte osserva che, nel tempo, legislatore e prassi si sono allontanati dal modello costituzionale originario.

Per far fronte alla mole di lavoro degli uffici giudiziari e alla richiesta di una giustizia più celere, le funzioni attribuite ai magistrati onorari sono state ampliate. Inoltre, gli incarichi sono stati più volte prorogati, pur essendo nati come incarichi temporanei.

Nella prassi, molti magistrati onorari sono stati utilizzati in modo non occasionale, sulla base di circolari del CSM e direttive dei capi degli uffici.

Questo spiega il contenzioso: molti magistrati onorari hanno sostenuto di avere svolto, di fatto, un’attività assimilabile a un rapporto di lavoro e hanno chiesto tutele economiche, previdenziali, assistenziali e risarcitorie.

Il quadro è aggravato anche dal rilievo europeo della vicenda: la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione sulla disciplina italiana della magistratura onoraria, prima con riguardo al sistema complessivo e poi, per i magistrati onorari “di lungo corso”, anche in relazione alle norme sulla rinuncia alle pretese pregresse.

Cosa dice la Corte di giustizia

La Consulta richiama le decisioni della Corte di giustizia sui magistrati onorari: UX, PG, Peigli, M.M. e Pelavi.

Da questa giurisprudenza emerge un criterio chiaro: la qualifica interna di “onorario” non basta. Occorre guardare alla realtà del rapporto.

Secondo il diritto dell’Unione, può essere considerato lavoratore chi svolge prestazioni reali ed effettive, non marginali né accessorie, ricevendo un compenso avente carattere remunerativo. Per i magistrati onorari possono rilevare, tra gli altri indici, l’assoggettamento alle tabelle dell’ufficio, agli ordini di servizio, ai provvedimenti organizzativi del CSM, l’obbligo di reperibilità e la responsabilità disciplinare.

Se questi elementi ricorrono, il magistrato onorario può rientrare nella nozione di lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione.

In tal caso vengono in gioco:

  • il diritto alle ferie retribuite;

  • il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e a tempo parziale;

  • il diritto a una tutela previdenziale e assistenziale.

La sentenza Peigli assume un rilievo specifico, perché nasce proprio dal rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato nel giudizio da cui proviene la questione costituzionale. In quella decisione, la Corte di giustizia ha affermato che il diritto UE osta a una disciplina nazionale che esclude, per magistrati onorari in situazione comparabile, ogni diritto all’indennità durante il periodo feriale e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria.

Resta però fermo un limite: il trattamento non deve essere identico a quello dei magistrati professionali. Le diverse modalità di accesso, le diverse qualifiche richieste e la diversa complessità delle funzioni costituiscono una ragione oggettiva di differenziazione.

Stabilizzazione sì, rinuncia generalizzata no

La Corte distingue due piani.

Il primo riguarda l’abusiva reiterazione degli incarichi a termine. Su questo piano, la stabilizzazione può essere una misura idonea a sanzionare l’abuso e a cancellarne le conseguenze. Proprio per questo, non è necessario cumulare stabilizzazione e risarcimento del danno da precarizzazione.

Il secondo piano riguarda i diritti sostanziali conferiti dal diritto dell’Unione. Qui la stabilizzazione non può sostituire tutto.

La Corte di giustizia, nella sentenza Pelavi, aveva già chiarito che una normativa nazionale non può subordinare la conferma dei magistrati onorari alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite derivante dal diritto UE. La Corte costituzionale valorizza questo principio e lo applica al perimetro della questione sottoposta al suo esame: non solo ferie, ma anche previdenza e assistenza.

La ragione è lineare: la stabilizzazione rimedia all’abuso dei contratti a termine, ma non può cancellare diritti diversi, maturati in base al diritto dell’Unione durante il rapporto pregresso.

Perché la norma viola il diritto di azione

Secondo la Corte, la rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, era una contropartita legale della stabilizzazione.

Il magistrato onorario veniva posto davanti a una scelta: ottenere la conferma fino ai settanta anni oppure conservare la possibilità di coltivare le proprie pretese pregresse.

Per la Consulta, questa alternativa è sproporzionata quando riguarda diritti conferiti dal diritto UE. Non basta dire che il magistrato onorario poteva rinunciare alla stabilizzazione e continuare il giudizio. Lo spazio decisionale era comunque troppo compresso, perché la conferma era proprio il rimedio predisposto per cancellare l’illecito europeo della reiterazione degli incarichi.

Così costruita, la norma impediva di agire in giudizio o di proseguire le azioni già avviate per tutelare diritti di derivazione unionale.

Da qui la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte assorbe invece le ulteriori censure riferite all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU.

Il legislatore poteva quantificare, non azzerare

Un passaggio centrale della sentenza riguarda lo spazio di discrezionalità del legislatore.

La Corte non nega che il legislatore possa determinare il contenuto economico dei diritti spettanti ai magistrati onorari. Anzi, afferma che avrebbe potuto farlo.

Il legislatore avrebbe potuto stabilire criteri per quantificare i diritti relativi a ferie retribuite, previdenza e assistenza, tenendo conto dei compensi effettivamente percepiti, dell’attività svolta, della sua quantità e qualità, e della differenza costituzionale tra magistrati onorari e magistrati professionali.

Ciò che non poteva fare era imporre una rinuncia totale.

In altre parole: la discrezionalità legislativa consente di misurare il diritto, non di cancellarlo.

Cosa succede ora

La Corte richiama il legislatore a intervenire.

Dovranno essere dettati criteri per quantificare il contenuto economico dei diritti di derivazione unionale relativi al periodo precedente la stabilizzazione, con particolare attenzione al periodo anteriore alla riforma del 2017.

Questi criteri dovranno essere commisurati all’attività qualitativa e quantitativa svolta e alla circostanza che, di regola, l’attività del magistrato onorario non ha carattere esclusivo.

Nel frattempo, spetta al giudice comune verificare caso per caso se ricorre un rapporto di lavoro secondo il diritto dell’Unione.

Se la verifica è positiva, il giudice dovrà quantificare il contenuto economico dei diritti relativi a ferie, assistenza e previdenza, rispettando il principio della non equiparabilità del trattamento dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali.

Cosa ci portiamo a casa

La sentenza n. 71 del 2026 fissa un punto netto: il superamento della procedura di conferma dei magistrati onorari non può comportare la rinuncia ai diritti conferiti dal diritto dell’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.

La stabilizzazione può chiudere il problema dell’abusiva reiterazione degli incarichi. Non può, però, chiudere anche la porta del giudice sui diritti unionali maturati nel rapporto pregresso.

Il legislatore potrà quantificare quei diritti in modo proporzionato e differenziato rispetto ai magistrati professionali. Il giudice comune, nelle more, dovrà verificare in concreto la natura del rapporto e quantificare il contenuto economico dei diritti, se ne ricorrono i presupposti.

In sintesi: lo Stato può stabilizzare, può differenziare, può quantificare. Ma non può dire: “ti confermo, però prima rinunci ai diritti”. Nel diritto, come nei traslochi, non tutto quello che è vecchio si può buttare via.


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