
Differenza tra maltrattamenti e stalking dopo la separazione: la Cassazione chiarisce che il criterio decisivo non è la convivenza, ma la permanenza del vincolo coniugale. Se il matrimonio non è sciolto e le condotte sono continue, si applica l’art. 572 c.p.
La Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza n. 7357 del 24 febbraio 2026, affronta un problema ricorrente: come qualificare le condotte violente che continuano anche dopo la cessazione della convivenza.
Nel caso esaminato, le condotte dell’imputato – minacce, aggressioni, controllo ossessivo e comportamenti vessatori – si erano sviluppate in un arco temporale molto ampio, iniziando durante la convivenza e proseguendo anche dopo la separazione di fatto.
La domanda è semplice: siamo di fronte a due reati distinti, maltrattamenti e atti persecutori, oppure a un unico reato?
Il punto di partenza è il rapporto tra i due reati, come chiarito dalla giurisprudenza:
l’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) richiede un rapporto familiare o assimilato, fondato su vincoli di convivenza o su una relazione che genera obblighi di solidarietà;
l’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) tutela invece la libertà morale della persona quando il rapporto è cessato o si colloca fuori dalla sfera familiare.
La Cassazione ribadisce un principio già consolidato: il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, anche se la convivenza è cessata (Cass. n. 20128/2025; Cass. n. 18833/2024; Cass. n. 35564/2023).
La separazione, infatti, elimina alcuni obblighi (come convivenza e fedeltà), ma lascia intatti quelli di rispetto, assistenza morale e collaborazione previsti dall’art. 143 c.c.
Nel caso concreto, la Corte osserva un dato decisivo: le condotte prima e dopo la separazione sono della stessa natura e producono gli stessi effetti.
Si tratta sempre di:
aggressioni verbali e minacce;
comportamenti di controllo e gelosia ossessiva;
violenze fisiche;
produzione di uno stato di ansia e paura nella vittima.
L’unico elemento distintivo individuato dai giudici di merito era il momento temporale (prima o dopo la convivenza). Ma questo criterio, secondo la Cassazione, non è sufficiente, se le condotte restano omogenee.
Se manca una reale cesura nella condotta e il vincolo matrimoniale è ancora in essere, le condotte devono essere lette come un unico percorso vessatorio, riconducibile all’art. 572 c.p.
Ne deriva una conseguenza pratica molto chiara: non si può contestare contemporaneamente maltrattamenti e stalking per il solo fatto che le condotte proseguono dopo la separazione, in assenza di una reale cesura tra i fatti.
La Corte accoglie il ricorso sul punto e afferma che:
non vi sono due reati distinti;
vi è un unico reato di maltrattamenti, esteso anche al periodo successivo alla cessazione della convivenza;
la qualificazione giuridica deve tenere conto della continuità delle condotte e della persistenza del vincolo coniugale.
La sentenza viene quindi annullata con rinvio per una nuova valutazione della gravità complessiva dei fatti.
Il criterio decisivo non è la convivenza, ma il vincolo giuridico e relazionale.
Finché il matrimonio non è sciolto:
il coniuge resta “persona della famiglia”;
le condotte vessatorie, se continue, rientrano nei maltrattamenti;
lo stalking entra in gioco solo quando il rapporto familiare è realmente cessato.
In altre parole: non basta uscire di casa per uscire anche dall’art. 572 c.p. Se il vincolo resta, resta anche la responsabilità penale per maltrattamenti.
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