
La Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-722/23 e C-91/24) chiarisce che, se il mandato d’arresto europeo è rifiutato per il rischio di trattamenti inumani o degradanti, lo Stato richiesto deve attivare la procedura di riconoscimento della sentenza affinché la pena sia eseguita nel proprio territorio.
Quando uno Stato membro rifiuta di eseguire un mandato d’arresto europeo perché la persona ricercata rischia di subire trattamenti inumani o degradanti nello Stato emittente, può limitarsi a bloccare la consegna?
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza del 4 giugno 2026, nelle cause riunite C-722/23 e C-91/24, risponde di no.
Il rifiuto della consegna tutela i diritti fondamentali della persona ricercata. Ma non può lasciare ineseguita la pena. Per questo lo Stato membro richiesto deve attivarsi, tramite la decisione quadro 2008/909/GAI, affinché la pena detentiva sia riconosciuta ed eseguita nel proprio territorio.
La vicenda nasce da due mandati d’arresto europei emessi per l’esecuzione di pene detentive.
Il primo era stato emesso dalle autorità rumene nei confronti di un cittadino rumeno residente in Belgio, condannato in Romania a quattro anni di reclusione per tratta di esseri umani.
Il secondo era stato emesso dalle autorità greche nei confronti di un cittadino belga residente in Belgio, condannato in Grecia a cinque anni di reclusione.
In entrambi i casi, i giudici belgi avevano rifiutato la consegna. Secondo le autorità belghe, le condizioni di detenzione in Romania e in Grecia potevano esporre le persone ricercate a un trattamento contrario ai diritti fondamentali.
La Corte di cassazione belga ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se, dopo il rifiuto del MAE, le autorità belghe potessero o dovessero far eseguire quelle pene in Belgio.
Il punto di partenza è l’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo cui il sistema del mandato d’arresto europeo non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali.
Se lo Stato richiesto dispone di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati sulle condizioni di detenzione nello Stato emittente, deve verificare se, nel caso concreto, la persona ricercata corra un rischio reale di subire un trattamento vietato dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Se il rischio esiste, l’autorità giudiziaria deve porre fine alla procedura di consegna.
Il MAE, quindi, non può diventare lo strumento per consegnare una persona a condizioni detentive incompatibili con i diritti fondamentali.
Il problema nasce subito dopo: se la consegna viene negata, che fine fa la pena detentiva già irrogata nello Stato emittente?
Per la Corte, il rifiuto del MAE non può produrre un effetto di impunità. Il sistema europeo di cooperazione penale serve anche a evitare che una persona condannata resti sottratta all’esecuzione della pena solo perché si trova nel territorio di un altro Stato membro.
Qui la Corte tiene insieme due esigenze: reinserimento sociale e lotta all’impunità. Non sono obiettivi alternativi. In questo caso si completano: la pena deve essere eseguita proprio perché il reinserimento presuppone una condanna effettivamente scontata.
La persona non può essere consegnata se rischia trattamenti inumani o degradanti. Ma la condanna non può restare sospesa nel vuoto.
La Corte chiarisce un passaggio tecnico decisivo.
Dopo il rifiuto del MAE fondato sull’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, lo Stato richiesto non può applicare in via complementare l’art. 4, punto 6, della stessa decisione quadro.
Questa norma prevede un motivo di non esecuzione facoltativa quando la persona ricercata dimora, risiede o è cittadina dello Stato membro di esecuzione e quest’ultimo si impegna a eseguire la pena secondo il proprio diritto interno.
Ma si tratta di un motivo autonomo, con una funzione propria. Non può essere usato come secondo passaggio dopo che il MAE è già stato rifiutato per rischio di violazione dei diritti fondamentali.
La strada, quindi, non è l’applicazione complementare dell’art. 4, punto 6. È la procedura di riconoscimento della sentenza penale.
Lo Stato che ha rifiutato la consegna deve utilizzare la decisione quadro 2008/909/GAI, relativa al riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
In particolare, deve attivare l’art. 4, par. 5, secondo cui lo Stato di esecuzione può chiedere, di propria iniziativa, allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata dal relativo certificato.
La Corte, in questo contesto, trasforma quella facoltà in un dovere operativo: se il MAE è rifiutato per rischio di violazione dei diritti fondamentali, lo Stato richiesto deve chiedere allo Stato emittente la sentenza di condanna e il certificato, così da consentire il riconoscimento della decisione e l’esecuzione della pena sul proprio territorio.
La richiesta, però, non produce un automatismo assoluto. La decisione quadro 2008/909/GAI precisa che la richiesta dello Stato di esecuzione non obbliga automaticamente lo Stato emittente a trasmettere la sentenza. Tuttavia, anche lo Stato emittente deve esercitare questa prerogativa nel rispetto della leale cooperazione, evitando che il rifiuto della consegna paralizzi l’esecuzione della pena.
La Corte richiama il principio di leale cooperazione.
Le autorità giudiziarie dello Stato emittente e dello Stato richiesto devono dialogare tra loro per evitare che il sistema del mandato d’arresto europeo resti bloccato.
Questo dialogo può passare anche da consultazioni preventive, utili a verificare se vi siano le condizioni per il riconoscimento della sentenza e per l’esecuzione della pena nello Stato richiesto.
Il rifiuto del MAE tutela la persona dal rischio di trattamenti vietati. Il riconoscimento della sentenza consente invece di eseguire comunque la pena.
Sono due passaggi diversi, ma devono essere coordinati.
La Corte affronta anche il tema del consenso della persona condannata.
In linea generale, la trasmissione della sentenza a un altro Stato membro per l’esecuzione della pena richiede il consenso dell’interessato.
Ma non sempre.
Il consenso non è richiesto, ad esempio, quando la persona condannata è cittadina dello Stato membro di esecuzione e vive in quello Stato. Può non essere richiesto anche quando la persona è fuggita o è tornata nello Stato di esecuzione a seguito della condanna pronunciata nello Stato emittente.
Nel caso del cittadino belga residente in Belgio, la Corte segnala quindi la possibile applicazione dell’eccezione relativa al cittadino che vive nello Stato di esecuzione.
Nel caso del cittadino rumeno residente in Belgio, spetta invece al giudice nazionale verificare se egli si sia recato in Belgio dopo la condanna per sottrarsi all’esecuzione della pena.
La sentenza chiarisce che il rifiuto del mandato d’arresto europeo per rischio di trattamenti inumani o degradanti non può trasformarsi in una zona franca.
Se la consegna è negata, lo Stato richiesto deve attivarsi affinché la pena sia comunque eseguita. Ma non lo fa applicando in via complementare l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI. Deve invece usare la decisione quadro 2008/909/GAI, chiedendo allo Stato emittente la trasmissione della sentenza e del certificato.
In pratica: non si consegna la persona se il carcere viola i diritti fondamentali, ma la pena non resta sospesa nel vuoto.
La porta del MAE si chiude. Quella dell’esecuzione nello Stato richiesto deve aprirsi.