L’esecuzione del mandato d’arresto europeo non può andare a discapito dei diritti fondamentali della persona interessata.
Lo ha ribadito la Corte costituzionale con le sentenze n. 177 e 178, depositate il 28 luglio 2023, decidendo due giudizi per i quali la stessa Corte aveva promosso altrettanti rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione.
Il primo caso (sent, 177) riguardava un cittadino italiano affetto da gravi disturbi psichici, la cui consegna era stata richiesta da un tribunale croato. Qui, la questione centrale era la protezione del diritto fondamentale alla salute, a fronte della possibile consegna di una persona affetta da patologie croniche.
Con l'ordinanza n. 216 del 2021, la Corte costituzionale ha sollevato la questione alla Corte di giustizia dell'Unione, chiedendosi se, in ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro potesse rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo. La risposta è stata chiara: in casi eccezionali, le autorità devono richiedere al paese richiedente di trasmettere informazioni relative alle condizioni di detenzione o ospitalità, al fine di tutelare adeguatamente la salute dell'individuo, anche considerando una struttura non carceraria.
Il secondo caso (sent. 178) riguardava un cittadino moldavo, che aveva significativi legami lavorativi, sociali e familiari in Italia, a cui la Romania richiedeva la consegna per scontare una pena detentiva. Qui, il punto cruciale era la possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino extracomunitario stabilmente radicato in Italia, per permettergli di scontare la sua pena in Italia. I giudici bolognesi sollevavano infatti il problema dell'assenza di questa opzione per i cittadini extracomunitari, pur essendo prevista per i cittadini italiani e di altri paesi dell'Unione.
In risposta, la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'incompatibilità con il principio di uguaglianza di una normativa che discrimini il cittadino extracomunitario dal cittadino dell'Unione. In seguito a questa decisione, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato illegittimo l'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, stabilendo che la corte d'appello può rifiutare la consegna di una persona cittadina di uno Stato terzo, che risieda effettivamente in Italia, affinché possa scontare la sua pena nel nostro paese.
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