
La Cassazione (n. 11635/2026) chiarisce che il padre collocatario può essere tenuto a versare un assegno alla madre per i tempi di permanenza del figlio presso di lei. Ma la disparità economica non basta: il giudice deve applicare tutti i criteri dell’art. 337-ter c.c.
La Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza 28 aprile 2026, n. 11635, affronta una questione pratica nei giudizi di famiglia: se il figlio vive prevalentemente con il padre, il padre può essere comunque obbligato a versare un assegno di mantenimento alla madre?
La risposta è sì, ma non in automatico.
L’assegno può essere riconosciuto anche a favore del genitore non collocatario, quando serve a garantire al minore condizioni adeguate durante i periodi di permanenza presso quel genitore. Tuttavia, il giudice non può fermarsi alla sola differenza di reddito tra padre e madre. Deve verificare tutti i criteri previsti dall’art. 337-ter c.c..
Nel caso esaminato, il minore vive stabilmente presso il padre.
Il Tribunale aveva disposto l’affido condiviso, fissando la residenza anagrafica e il domicilio del figlio presso l’abitazione paterna. Allo stesso tempo, aveva posto a carico del padre un contributo di 2.000 euro mensili in favore della madre, oltre alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
La Corte d’appello aveva confermato questa regolamentazione, valorizzando soprattutto la forte sproporzione economica tra i genitori.
Il padre ricorre in Cassazione e sostiene che la Corte territoriale abbia applicato male l’art. 337-ter c.c., perché avrebbe considerato quasi solo il dato reddituale, senza valutare in modo completo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, le capacità economiche e lavorative della madre e la valenza economica dei compiti di cura.
La Cassazione richiama l’art. 337-ter c.c., secondo cui ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Quando è necessario, il giudice può prevedere un assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità. Ma l’assegno deve essere determinato considerando più elementi:
le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Le risorse economiche, precisa la Corte, non coincidono solo con il reddito dichiarato. Il giudice deve considerare anche disponibilità monetarie, investimenti, beni mobili e ogni altro elemento economicamente valutabile.
In pratica: non basta leggere la dichiarazione dei redditi. Bisogna capire quale sia la reale capacità economica complessiva dei genitori.
Il punto centrale dell’ordinanza è questo: il fatto che il figlio viva prevalentemente con un genitore non esclude che quel genitore possa essere tenuto a versare un assegno all’altro.
Il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario in via esclusiva o prevalente anche mediante un assegno in favore del genitore non collocatario, per i tempi in cui il figlio resta presso quest’ultimo.
Questo può accadere quando emerge l’interesse del minore a mantenere rapporti costanti con il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità non troppo distanti dalla condizione di vita ordinaria.
Il punto, quindi, non è compensare economicamente il genitore più debole. Il punto è evitare che il figlio, quando si trova presso quel genitore, viva una situazione di forte disagio o incontri ostacoli concreti nell’esercizio del diritto alla bigenitorialità.
Nel caso concreto, però, la Cassazione rileva un errore.
La Corte d’appello aveva confermato l’assegno alla madre valorizzando la notevole sperequazione reddituale tra i genitori e la consistente disponibilità economica del padre.
Secondo la Cassazione, questo dato è rilevante, ma non sufficiente.
Il giudice deve verificare anche gli altri criteri dell’art. 337-ter c.c., a partire dai reali bisogni del minore e dai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
L’assegno perequativo, quindi, non scatta solo perché un genitore è molto più ricco dell’altro. Può essere disposto se, alla luce del caso concreto, serve a garantire al figlio condizioni adeguate e rapporti effettivi con entrambi i genitori.
Per questo la Cassazione accoglie il ricorso del padre sul punto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano per un nuovo esame.
La decisione non dice che l’assegno alla madre sia escluso perché il figlio vive con il padre.
Dice il contrario: l’assegno è possibile.
Ma il giudice deve spiegare perché, nel caso concreto, quel contributo è necessario nell’interesse del minore. Deve valutare bisogni, tenore di vita, tempi di permanenza, risorse economiche complessive dei genitori e compiti di cura.
La sperequazione economica conta, ma non basta da sola.
Nel mantenimento dei figli, il genitore presso cui il minore vive prevalentemente può essere obbligato a versare un assegno all’altro genitore.
Questo accade quando l’assegno serve a rendere effettivo il diritto del figlio a vivere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, anche nei periodi trascorsi presso quello meno abbiente.
Ma il giudice deve motivare in modo concreto. Non basta dire: “uno guadagna molto più dell’altro”.
Perché nel diritto di famiglia l’assegno non segue il genitore. Segue il figlio. Anche quando il bonifico arriva alla madre.