Mediazione obbligatoria: l’assenza del chiamato non blocca la procedibilità

Articolo del 28/04/2026

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La Cassazione (n. 9608/2026) chiarisce che, nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, la mancata comparizione della parte chiamata non rende improcedibile la domanda se il procedimento si è svolto con la partecipazione qualificata della parte onerata.

La parte chiamata in mediazione può bloccare il processo semplicemente non presentandosi davanti al mediatore?

La Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, risponde di no.

Il punto è pratico: la condizione di procedibilità non dipende dalla presenza di tutte le parti, ma dall’effettivo esperimento del procedimento. Se la parte onerata compare al primo incontro, personalmente o tramite un rappresentante con poteri sostanziali, la domanda resta procedibile. L’assenza ingiustificata della controparte non paralizza il giudizio, ma rileva sul piano sanzionatorio e probatorio.

La decisione riguarda la mediazione obbligatoria, la mediazione demandata dal giudice, la partecipazione personale della parte e gli effetti della mancata comparizione della parte chiamata.

Il caso nasce da una controversia in materia di locazione abitativa. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma aveva chiesto la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del conduttore, per il mancato pagamento di canoni maturati per diversi anni. Il conduttore si era opposto, contestando gli importi richiesti, eccependo la prescrizione di parte dei canoni e rilevando che, nel procedimento di mediazione disposto dal giudice, l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Il Tribunale aveva escluso l’improcedibilità della domanda, aveva dichiarato risolto il contratto di locazione e aveva condannato il conduttore al pagamento dei canoni non prescritti. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Il conduttore ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la mancata partecipazione della controparte alla mediazione dovesse comportare l’improcedibilità della domanda.

Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità

La disciplina di riferimento è il d.lgs. n. 28 del 2010, che regola la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Nei casi di mediazione obbligatoria o di mediazione demandata dal giudice, il procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Prima di ottenere una decisione nel merito, la parte deve quindi aver esperito il tentativo previsto dalla legge o disposto dal giudice.

Ma cosa vuol dire, concretamente, “esperire” la mediazione?

Secondo la Cassazione, non basta il deposito della domanda di mediazione. Serve che il primo incontro davanti al mediatore si svolga con la comparizione qualificata almeno della parte onerata dell’attivazione.

La Corte richiama l’orientamento avviato da Cass. n. 8473/2019 e confermato, tra le altre, da Cass. n. 28695/2023, Cass. n. 18485/2024 e Cass. n. 14676/2025.

Il principio è questo: alla mediazione devono partecipare le parti, assistite dai rispettivi difensori. La presenza del solo avvocato, se privo di poteri sostanziali, non basta.

Mediazione: non basta la presenza del solo avvocato

La Cassazione insiste su un punto: la mediazione non è un adempimento burocratico.

L’incontro davanti al mediatore serve a verificare se esistono spazi concreti per una soluzione concordata della controversia. Per questo è richiesta una partecipazione sostanziale, non solo formale.

Per le persone fisiche, la partecipazione può avvenire in due modi:

  • con la comparizione personale della parte;

  • oppure tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata.

Per le persone giuridiche, invece, può comparire un soggetto delegato che conosca i fatti di causa e sia munito dei poteri necessari per disporre dei diritti controversi.

La procura non deve necessariamente essere conferita per quella singola controversia, ma deve attribuire poteri effettivi. Il rappresentante deve poter trattare davvero, non limitarsi a presenziare.

Qui sta la distinzione decisiva: l’avvocato assiste la parte, ma non coincide automaticamente con la parte. Gli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevedono che le parti esperiscano la mediazione “con l’assistenza degli avvocati”. Dunque, la parte partecipa; l’avvocato assiste.

Se il difensore interviene senza una rappresentanza sostanziale, la condizione di procedibilità non può dirsi soddisfatta.

Se il chiamato non compare, il processo non si blocca

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda l’assenza della parte chiamata in mediazione.

Secondo la Cassazione, la condizione di procedibilità non richiede che al primo incontro compaiano necessariamente tutte le parti. Richiede che il procedimento si svolga e che vi sia la comparizione qualificata almeno della parte onerata dell’attivazione.

La ragione è concreta: se fosse necessaria anche la comparizione della parte chiamata, questa potrebbe impedire l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Il convenuto diventerebbe così arbitro della procedibilità della domanda altrui.

Perciò la mancata partecipazione della parte chiamata viola un dovere di cooperazione, ma non produce un effetto processuale paralizzante.

La domanda resta procedibile se il procedimento è stato instaurato e la parte onerata compare al primo incontro personalmente o tramite un rappresentante sostanziale.

L’assenza ingiustificata della controparte può invece produrre conseguenze diverse: il giudice può applicare le sanzioni di legge e può trarre argomenti di prova dal comportamento della parte non comparsa, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in combinazione con l’art. 12-bis.

Quando la domanda diventa improcedibile

La Cassazione distingue due ipotesi.

La prima è quella in cui il procedimento di mediazione non viene instaurato oppure, al primo incontro, non partecipa nessuna delle parti. In particolare, se non compare la parte che doveva attivare il procedimento, manca l’effettivo esperimento della mediazione. In questo caso la domanda giudiziale diventa improcedibile.

La seconda ipotesi è quella in cui il procedimento viene instaurato e la parte che lo ha attivato compare davanti al mediatore, mentre l’altra parte non si presenta. In questo caso la domanda è procedibile, ma la parte assente incorre nelle conseguenze previste dalla legge.

Quindi il criterio non è: “sono venuti tutti?”.

Il criterio è diverso: “la mediazione è stata effettivamente esperita dalla parte onerata?”.

Se la risposta è sì, il processo può andare avanti.

L’applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, il procedimento di mediazione disposto dal giudice era stato ritualmente instaurato e si era svolto con la partecipazione della parte istante.

La controparte aveva scelto di non partecipare.

Per la Cassazione, questo non determina l’improcedibilità della domanda. La condizione di procedibilità deve ritenersi avverata, perché il procedimento si è comunque svolto con la comparizione della parte che lo aveva attivato.

I giudici di merito, quindi, hanno correttamente escluso l’improcedibilità.

Il primo motivo di ricorso viene quindi rigettato. Per la Cassazione, nella mediazione obbligatoria o demandata, la condizione di procedibilità è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, non al mero avvio formale e neppure alla partecipazione necessaria di tutte le parti.

La regola pratica per avvocati e parti

La pronuncia consente di ricavare una regola operativa.

Chi è onerato dell’attivazione della mediazione deve curare due passaggi: instaurare il procedimento e comparire al primo incontro in modo qualificato. Questo significa presenza personale oppure presenza di un rappresentante con reali poteri sostanziali.

La parte chiamata, invece, non può impedire la prosecuzione del giudizio con la propria assenza. Se non partecipa senza giustificato motivo, non determina l’improcedibilità della domanda, ma si espone alle conseguenze previste dalla legge.

Cosa ci portiamo a casa

L’ordinanza n. 9608/2026 chiarisce un passaggio pratico della mediazione civile.

La mediazione non è validamente esperita solo perché è stata avviata sulla carta. Serve che il primo incontro si tenga e che vi sia la comparizione qualificata della parte onerata, personalmente o tramite un rappresentante con reali poteri sostanziali.

Allo stesso tempo, la parte chiamata non può bloccare il processo restando a casa. La sua assenza ingiustificata non rende improcedibile la domanda, ma può pesare sul piano delle sanzioni e della valutazione probatoria.

La formula è semplice: chi deve attivare la mediazione deve presentarsi davvero; chi è chiamato dovrebbe presentarsi, ma se non lo fa non tiene in ostaggio il giudizio.

Insomma, in mediazione non basta mandare l’avvocato “a vedere che succede”. E non basta nemmeno non presentarsi per far saltare il processo. Sarebbe troppo facile: una specie di assenza strategica con effetto boomerang.


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