
L'imputato per traffico di influenze illecite rimane escluso dalla sospensione del procedimento con messa alla prova.
Lo conferma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2 novembre 2026, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., sollevate per presunta violazione dei principi di uguaglianza e rieducazione della pena e per contrasto con la legge delega.
La vicenda nasce davanti al Tribunale di Pescara, dove un imputato per traffico di influenze illecite e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente chiede di essere ammesso alla messa alla prova.
L'imputato presenta un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e ottiene il parere favorevole del pubblico ministero.
Il problema è che i due reati contestati, puniti rispettivamente con la reclusione fino a quattro anni e sei mesi e fino a cinque anni, non rientrano tra quelli per i quali la legge consente la messa alla prova.
Il giudice solleva quindi una questione di legittimità costituzionale: è ragionevole escludere questi delitti quando altri reati, anche puniti con pene più elevate, possono beneficiare dell'istituto?
L'art. 168-bis, primo comma, cod. pen. consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.
Il legislatore utilizza quindi un criterio misto: il limite della pena edittale e l'individuazione di specifici reati.
La riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. n. 150/2022, ha ampliato il catalogo dei delitti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, estendendo indirettamente anche l'accesso alla messa alla prova.
La prima questione riguarda l'art. 76 Cost.
La legge delega n. 134/2021 prevedeva l'estensione della messa alla prova a «ulteriori specifici reati» puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni e idonei a percorsi risocializzanti o riparatori.
Secondo il giudice rimettente, il legislatore delegato avrebbe dovuto includere anche i due delitti contestati all'imputato.
La Consulta non condivide questa interpretazione.
La delega non impone di innalzare il limite generale da quattro a sei anni, né di ammettere alla messa alla prova tutti i reati puniti con pena massima non superiore a sei anni.
Affida invece al legislatore delegato il compito di selezionare specifiche fattispecie, valutandone l'idoneità ai percorsi risocializzanti o riparatori.
Il secondo problema riguarda il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 Cost.
La messa alla prova è consentita per alcuni reati puniti più severamente, come la ricettazione, e per diversi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui la violenza o minaccia, la resistenza e l'oltraggio a pubblico ufficiale.
Perché, allora, escludere il traffico di influenze illecite?
La Corte chiarisce che non basta confrontare le pene previste per i diversi reati.
Per stabilire se esiste una disparità di trattamento occorre verificare che le fattispecie siano effettivamente comparabili, considerando la loro struttura, le condotte punite e i beni giuridici tutelati.
Il traffico di influenze illecite è un reato di pericolo astratto che mira a prevenire la corruzione, reprimendo la mercificazione delle relazioni con i pubblici agenti prima che si realizzi un eventuale patto corruttivo.
La ricettazione, invece, presuppone un precedente reato e tutela interessi differenti. Anche i delitti di oltraggio, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale presentano caratteristiche strutturali e offensive diverse.
Quanto alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la Corte sottolinea la sua stretta affinità con la turbata libertà degli incanti prevista dall'art. 353 cod. pen., anch'essa esclusa dalla messa alla prova.
La Consulta distingue così il caso dal precedente sul piccolo spaccio (sentenza n. 90/2025), nel quale aveva dichiarato illegittima l'esclusione dalla messa alla prova. In quella occasione, infatti, il trattamento più rigoroso riguardava un reato meno grave rispetto a una fattispecie sostanzialmente omogenea.
Neppure la legge n. 114/2024, che ha ristretto l'ambito applicativo del traffico di influenze illecite, modifica questa conclusione: gli interventi legislativi sui reati contro la pubblica amministrazione non impongono automaticamente l'estensione della messa alla prova.
Resta la questione dell'art. 27, terzo comma, Cost.
La messa alla prova consente all'imputato di intraprendere un percorso rieducativo e riparativo prima dell'eventuale condanna, con l'estinzione del reato in caso di esito positivo.
Ma, secondo la Consulta, questa finalità non comporta un diritto di accesso all'istituto per qualsiasi reato astrattamente compatibile con attività riparatorie.
La messa alla prova persegue infatti anche finalità sanzionatorie e deflattive. Il legislatore può quindi delimitarne l'applicazione tenendo conto della condotta incriminata, del bene giuridico protetto e del trattamento sanzionatorio.
Neppure la presenza di un programma di trattamento favorevole consente di superare i limiti stabiliti dalla legge: le condizioni personali dell'imputato possono essere valutate soltanto dopo aver accertato che il reato contestato rientri tra quelli ammessi alla messa alla prova.
Con la sentenza n. 180/2026, la Corte costituzionale dichiara:
inammissibili le questioni relative agli artt. 346-bis e 353-bis cod. pen. e all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.;
non fondate le questioni relative all'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost.
L'inammissibilità riguarda disposizioni che non disciplinano direttamente i limiti generali di accesso alla messa alla prova: in particolare, modificare il catalogo dell'art. 550 cod. proc. pen. estenderebbe ai due delitti anche la disciplina della citazione diretta a giudizio.
Resta quindi confermata l'esclusione dalla messa alla prova per il traffico di influenze illecite e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Documenti correlati:
Testo integrale di Corte Costituzionale, Sentenza n.180 del 02/11/2026
Spaccio di lieve entità: incostituzionale l’esclusione dalla messa alla prova – Corte cost., sent. n. 90/2025.
Favoreggiamento reale: legittima l’esclusione dalla messa alla prova – Corte cost., sent. n. 157/2025.
Traffico di influenze illecite: la riforma del reato non è incostituzionale – Corte cost., sent. n. 185/2025.