La Corte di giustizia europea, con la sentenza 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, ha affermato un principio cardine in materia di protezione internazionale: la designazione di un paese terzo come "paese di origine sicuro" deve poter essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.
Secondo la direttiva 2013/32/UE, gli Stati membri possono sottoporre a procedura accelerata le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi considerati "sicuri". In Italia, da ottobre 2024, l'elenco dei paesi sicuri è contenuto in un atto legislativo: tra questi figura anche il Bangladesh.
Due cittadini del Bangladesh, trasferiti in Albania in applicazione del Protocollo Italia-Albania, hanno presentato domanda di asilo da un centro di permanenza, ma la loro richiesta è stata respinta con procedura accelerata, proprio perché provenienti da un paese ritenuto "sicuro". Hanno impugnato la decisione dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, che ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia UE.
Il decreto legge italiano n. 158/2024 ha previsto l'inserimento diretto nell'elenco dei paesi sicuri tramite atto legislativo, senza fornire le fonti informative su cui si basa la valutazione della sicurezza. Questo impedirebbe:
al richiedente di contestare la presunzione di sicurezza;
al giudice nazionale di verificare la fondatezza della designazione.
La Corte ha precisato che:
È ammessa la designazione legislativa, purché sia soggetta a un effettivo controllo giurisdizionale;
Il giudice nazionale deve poter valutare se il paese designato rispetti le condizioni sostanziali previste dall'allegato I della direttiva, anche sulla base di informazioni raccolte autonomamente, purché affidabili e accessibili alle parti;
Le fonti di informazione devono essere pubbliche, accessibili e verificabili, sia per il giudice sia per il richiedente;
Non è consentito designare come sicuro un paese che non lo sia per talune categorie di persone, nemmeno se tale eccezione è indicata.
I giudici nazionali possono disapplicare la presunzione di sicurezza se rilevano che il paese designato non rispetta i criteri sostanziali;
Gli Stati membri devono assicurare un accesso sufficiente alle fonti utilizzate per la designazione;
La designazione è illegittima se il paese terzo non garantisce protezione a tutta la popolazione, senza eccezioni per gruppi o categorie;
Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento UE 2024/1348 (previsto per il 12 giugno 2026), non è ammesso prevedere deroghe per categorie di persone.
La Corte ha tracciato un confine preciso: i paesi sicuri non possono essere designati arbitrariamente, ma solo nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e sindacabili.
La sentenza rafforza la tutela giurisdizionale e limita il ricorso a automatismi nelle procedure d’asilo, riaffermando la centralità del diritto fondamentale al ricorso effettivo.
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