
La Corte di giustizia UE (C-522/24) chiarisce che l’obbligo vaccinale anti Covid imposto al personale militare, e non al personale civile, non integra una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78.
L’obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 imposto al solo personale militare può essere considerato una discriminazione rispetto al personale civile che lavora nello stesso ambiente?
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 18 giugno 2026, causa C-522/24, risponde di no. Ma attenzione: la Corte non afferma che ogni obbligo vaccinale sia sempre legittimo. Dice una cosa più circoscritta: questa differenza di trattamento non rientra nella discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78 e, in assenza di attuazione del diritto UE, non consente di applicare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il caso nasce in Italia. Un ufficiale superiore del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito viene sospeso dal servizio il 10 gennaio 2022 perché rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, resa obbligatoria per il personale militare dal decreto-legge n. 172/2021, che aveva modificato il decreto-legge n. 44/2021.
L’ufficiale propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il provvedimento di sospensione. Nell’ambito di quel procedimento, il Ministero della Difesa chiede il parere del Consiglio di Stato, che decide di rivolgersi alla Corte di giustizia.
Secondo il ricorrente, la misura produce una discriminazione diretta rispetto al personale civile del Ministero della Difesa, non soggetto allo stesso obbligo pur lavorando nello stesso ambiente. Inoltre, determinerebbe una discriminazione indiretta fondata sulle sue convinzioni personali, perché egli contesta la vaccinazione e si dichiara disponibile a eseguire tamponi ogni 48 ore.
C’è poi il profilo economico e familiare. La sospensione priva l’ufficiale della retribuzione e, secondo la sua prospettazione, incide sui mezzi necessari per il sostentamento proprio, della moglie e delle due figlie minorenni.
Il punto di partenza è la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
La direttiva vieta le discriminazioni fondate su specifici motivi: religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali.
La Corte ricorda che questo elenco è tassativo. La direttiva, quindi, non copre qualsiasi differenza di trattamento tra lavoratori, ma solo quelle fondate su uno dei fattori espressamente indicati.
Nel caso esaminato, la differenza non dipende da religione, convinzioni personali, età, disabilità o orientamento sessuale. Dipende dall’appartenenza a una diversa categoria professionale: personale militare da una parte, personale civile dall’altra.
La categoria professionale, però, non è uno dei motivi protetti dalla direttiva 2000/78.
Di conseguenza, l’obbligo vaccinale previsto solo per i militari non rientra nella nozione di discriminazione diretta vietata dall’art. 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.
La seconda questione riguarda la possibile discriminazione indiretta.
L’ufficiale sostiene che l’obbligo vaccinale incida sulle sue convinzioni personali. La Corte chiarisce però che, ai sensi della direttiva 2000/78, la nozione di religione o convinzioni personali comprende le convinzioni religiose, filosofiche o spirituali. Non comprende ogni opinione individuale.
Nel caso concreto, il rifiuto della vaccinazione non è fondato su una convinzione religiosa, filosofica o spirituale. L’ufficiale richiama documenti scientifici, dubbi sull’efficacia del vaccino, possibili rischi e l’asserita equivalenza tra vaccinazione e tampone.
Per la Corte, questi argomenti contestano le scelte delle autorità italiane in materia di salute pubblica. Sono quindi opinioni in materia sanitaria, non “convinzioni personali” nel senso richiesto dalla direttiva.
Anche la disciplina sulla discriminazione indiretta resta quindi fuori gioco, perché manca un fattore protetto dal diritto dell’Unione.
Resta il tema della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’ufficiale richiama gli articoli 1 e 24 della Carta, relativi alla dignità umana e ai diritti del minore, sostenendo che la sospensione senza retribuzione gli avrebbe impedito di provvedere al sostentamento della famiglia.
La Corte non valuta nel merito la proporzionalità della sospensione. Prima verifica se la normativa nazionale attui il diritto dell’Unione.
La risposta è negativa.
L’art. 51 della Carta prevede che le sue disposizioni si applichino agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto UE. Poiché la vicenda non rientra nell’ambito della direttiva 2000/78 e non emerge un collegamento con altre norme dell’Unione, la Carta non è applicabile.
In altre parole: se la questione resta fuori dal perimetro del diritto UE, la Carta non può essere usata come parametro autonomo per sindacare la normativa nazionale.
La Corte dichiara che l’art. 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 non osta a una normativa nazionale che impone ai militari una vaccinazione obbligatoria come requisito per lavorare, anche se il personale civile nello stesso ambiente non è soggetto allo stesso obbligo.
La differenza di trattamento si fonda infatti sull’appartenenza a una categoria professionale, motivo non previsto dalla direttiva.
La Corte aggiunge che l’art. 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva non osta a tale normativa neppure sotto il profilo della discriminazione indiretta, quando il rifiuto del vaccino si basa su opinioni in materia di salute pubblica e non su convinzioni religiose, filosofiche o spirituali.
Infine, gli articoli 1 e 24 della Carta non sono applicabili, perché la normativa nazionale non attua il diritto dell’Unione.
La sentenza distingue tre piani.
Primo: non ogni differenza di trattamento tra lavoratori è una discriminazione vietata dal diritto UE. Serve un collegamento con uno dei fattori protetti dalla direttiva 2000/78.
Secondo: la categoria professionale non è, da sola, un fattore di discriminazione protetto da quella direttiva.
Terzo: il dissenso rispetto a una scelta sanitaria pubblica può essere un’opinione, anche argomentata, ma non diventa automaticamente una convinzione personale rilevante ai fini della normativa antidiscriminatoria europea.
Il punto pratico è semplice: davanti al giudice non basta dire “sono trattato diversamente”. Bisogna prima individuare il fattore protetto. Senza quello, la porta del diritto antidiscriminatorio europeo resta chiusa. Anche se si prova a bussare con il tampone in mano.
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