Obbligo vaccinale Covid, le tre sentenze della Consulta che lo "salvano"

Articolo del 10/02/2023

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La Corte costituzionale, con tre sentenze depositate il 9 febbraio 2023, ha "salvato" l'obbligo vaccinale introdotto dalle norme anti-covid, ritenendo inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari.

La Corte, con la sentenza n. 14, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana riguardo all'obbligo vaccinale per il personale sanitario per prevenire l'infezione da COVID-19. La Corte ha stabilito che l'obbligo vaccinale è una misura ragionevole e proporzionata alla luce della situazione epidemiologica e delle prove scientifiche disponibili, e che il legislatore ha il compito di bilanciare il diritto alla salute dell'individuo con quello degli altri. La Corte ha anche affermato che il rischio di eventuali effetti collaterali sulla salute non rende il trattamento sanitario obbligatorio costituzionalmente illegittimo, ma potrebbe costituire il titolo per un indennizzo. La Corte ha inoltre sottolineato che l'obbligatorietà del vaccino lascia al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o meno all'obbligo.

La sentenza n. 15 ha stabilito che l'obbligo vaccinale per il personale sanitario per la prevenzione dell'infezione da COVID-19 è legittimo e non rappresenta una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. La Corte ha affermato che questa normativa offre un ragionevole contemperamento fra del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività. Il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale comporta la temporanea impossibilità di svolgere le mansioni lavorative che implicano contatti interpersonali. La scelta di non prevedere un obbligo di assegnazione a mansioni diverse per i lavoratori sanitari non vaccinati è stata giudicata giustificata dal maggiore rischio di contagio. La Consulta ha inoltre ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni secondo cui, durante la sospensione dal lavoro, non sono dovuti compensi o retribuzione, né un assegno alimentare superiore alla metà dello stipendio.

La sentenza n. 16 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge 44 del 2021, in merito alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso di una psicologa che era stata sospesa per questo motivo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce che la competenza per le controversie riguardanti i diritti soggettivi, come il diritto di esercitare la professione sanitaria, appartiene al giudice ordinario e non al tribunale amministrativo regionale. La sospensione è automatica in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, stabilito dalla legge come requisito essenziale.

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