Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 4 settembre 2025, ha approvato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Il testo introduce principi e regole che ridefiniscono in modo significativo la professione di avvocato, rafforzandone il ruolo nel sistema di giustizia.
La riforma sancisce la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, ripristinando il giuramento professionale. Questi principi rappresentano il fondamento della nuova disciplina, richiamando il ruolo dell’avvocato come garante dei diritti e dello Stato di diritto.
Restano riservate all’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, salvo le competenze di altre professioni regolamentate.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) avrà la competenza esclusiva di emanare e aggiornare il codice deontologico, con un rafforzamento della tutela del segreto professionale.
Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera in forma associata o societaria.
Il testo riafferma il principio della libera pattuizione e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento tra tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.
La riforma disciplina in dettaglio le forme collettive di esercizio della professione:
Le associazioni potranno definirsi “forensi” solo se la maggioranza degli associati è composta da avvocati.
Nelle società tra professionisti (STP), gli avvocati potranno svolgere attività di consulenza.
Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale, dei diritti di voto e degli utili dovranno spettare ad avvocati iscritti all’albo. I soci non professionisti saranno ammessi solo per funzioni tecniche o di investimento e non potranno ricevere prestazioni professionali dalla società.
Gli avvocati potranno aderire a reti professionali, anche multidisciplinari, con altri professionisti. Tuttavia, i contratti di rete con attività forensi richiederanno la partecipazione di almeno due avvocati iscritti all’albo.
Le attività svolte in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa saranno inquadrate come prestazioni d’opera professionale intellettuale, per garantire autonomia e indipendenza.
Si conferma l’obbligo di aggiornamento professionale annuale e si razionalizza la disciplina delle specializzazioni forensi.
Il provvedimento rivede le incompatibilità professionali, ampliando le attività compatibili con la professione di avvocato, tra cui:
amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;
amministratore di condominio;
agente sportivo;
attività di docenza e ricerca giuridica.
Per gli avvocati degli enti pubblici diventa obbligatoria l’iscrizione all’albo. Le loro prestazioni potranno essere rese esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.
Il presidente del CNF, Francesco Greco, ha accolto positivamente la riforma: «Un’opportunità per rendere la professione più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni della società, nel pieno rispetto dei valori costituzionali».
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