Ordinamento forense, via libera alla riforma dal Consiglio dei Ministri

Articolo del 05/09/2025

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Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 4 settembre 2025, ha approvato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Il testo introduce principi e regole che ridefiniscono in modo significativo la professione di avvocato, rafforzandone il ruolo nel sistema di giustizia.

Libertà, indipendenza e giuramento professionale

La riforma sancisce la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, ripristinando il giuramento professionale. Questi principi rappresentano il fondamento della nuova disciplina, richiamando il ruolo dell’avvocato come garante dei diritti e dello Stato di diritto.

Esclusività delle attività legali

Restano riservate all’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, salvo le competenze di altre professioni regolamentate.

Codice deontologico e segreto professionale

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) avrà la competenza esclusiva di emanare e aggiornare il codice deontologico, con un rafforzamento della tutela del segreto professionale.

Personalità dell’incarico

Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera in forma associata o societaria.

Compensi ed equo compenso

Il testo riafferma il principio della libera pattuizione e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento tra tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

Società professionali e società tra avvocati

La riforma disciplina in dettaglio le forme collettive di esercizio della professione:

  • Le associazioni potranno definirsi “forensi” solo se la maggioranza degli associati è composta da avvocati.

  • Nelle società tra professionisti (STP), gli avvocati potranno svolgere attività di consulenza.

  • Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale, dei diritti di voto e degli utili dovranno spettare ad avvocati iscritti all’albo. I soci non professionisti saranno ammessi solo per funzioni tecniche o di investimento e non potranno ricevere prestazioni professionali dalla società.

Reti professionali

Gli avvocati potranno aderire a reti professionali, anche multidisciplinari, con altri professionisti. Tuttavia, i contratti di rete con attività forensi richiederanno la partecipazione di almeno due avvocati iscritti all’albo.

Monocommittenza e collaborazioni

Le attività svolte in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa saranno inquadrate come prestazioni d’opera professionale intellettuale, per garantire autonomia e indipendenza.

Formazione e specializzazioni

Si conferma l’obbligo di aggiornamento professionale annuale e si razionalizza la disciplina delle specializzazioni forensi.

Incompatibilità e nuove attività compatibili

Il provvedimento rivede le incompatibilità professionali, ampliando le attività compatibili con la professione di avvocato, tra cui:

  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;

  • amministratore di condominio;

  • agente sportivo;

  • attività di docenza e ricerca giuridica.

Avvocati degli enti pubblici

Per gli avvocati degli enti pubblici diventa obbligatoria l’iscrizione all’albo. Le loro prestazioni potranno essere rese esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

Le reazioni dell’avvocatura

Il presidente del CNF, Francesco Greco, ha accolto positivamente la riforma: «Un’opportunità per rendere la professione più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni della società, nel pieno rispetto dei valori costituzionali».


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