
La parte civile ha l’interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato?
E può “resistere” nei gradi successivi se impugna l’imputato o il pubblico ministero?
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 40000 depositata il 12 dicembre 2025, chiariscono i confini dell’interesse ad impugnare della parte civile sui fatti circostanziali del reato, e fissano un principio che incide direttamente anche sulla rifusione delle spese nei giudizi di impugnazione.
Il nodo è semplice: le circostanze del reato servono solo a calcolare la pena, oppure possono incidere anche sulla responsabilità civile e sulla quantificazione del danno?
Da questa risposta dipende tutto: se le circostanze incidono solo sulla pena, la parte civile non ha interesse; se invece possono influire sul danno patrimoniale o non patrimoniale, allora la parte civile può avere un interesse concreto a contestare (o difendere) quelle valutazioni.
La questione arriva alle Sezioni Unite da un caso di omicidio: l’imputato è condannato e l’omicidio è ritenuto aggravato dall’aver agito per motivi abietti e futili (art. 61, comma 1, n. 1, c.p.). Le sentenze di merito riconoscono anche le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e dichiarano l’equivalenza con l’aggravante. Le parti civili ottengono la condanna generica al risarcimento e una provvisionale; la liquidazione definitiva è rimessa al giudice civile.
In Cassazione l’imputato non contesta la colpevolezza: discute soprattutto la sussistenza dell’aggravante e, in parte, il bilanciamento tra circostanze. A quel punto si pone un problema pratico: se la parte civile partecipa a un giudizio in cui si discute (formalmente) solo di circostanze, ha diritto alle spese? E prima ancora: ha titolo a stare in quel giudizio?
Per capire la risposta delle Sezioni Unite bisogna tenere insieme tre blocchi di norme.
L’impugnazione è ammissibile solo se c’è legittimazione e soprattutto interesse (art. 568, commi 3 e 4, c.p.p.). L’interesse deve essere attuale e concreto: non basta chiedere una soluzione “più corretta” in astratto.
Questo schema era già stato ribadito, in materie diverse, dalle Sezioni Unite (tra le altre: Guerra, Marinaj, Massaria): l’interesse esiste se dall’accoglimento dell’impugnazione può derivare un risultato utile, anche sul piano extra-penale.
La parte civile esercita nel processo penale l’azione risarcitoria (art. 74 c.p.p.) e, una volta costituita, la sua presenza è “stabile” nel processo salvo revoca o esclusione (principio di immanenza: art. 76, comma 2, c.p.p.).
La parte civile può impugnare ai fini civili (art. 576 c.p.p.), ma l’ammissibilità passa sempre dal filtro dell’interesse (art. 568 c.p.p.).
Quanto agli oneri di allegazione della domanda, la costituzione deve indicare le ragioni della pretesa (art. 78 c.p.p., anche alla luce delle modifiche del D.Lgs. 150/2022), e nel corso del giudizio vanno precisate le conclusioni.
Nel diritto sostanziale, il reato che provoca un danno obbliga al risarcimento (art. 185 c.p.), anche per il danno non patrimoniale (in collegamento con l’art. 2059 c.c.).
Il danno patrimoniale segue i criteri di danno emergente e lucro cessante (art. 1223 c.c.). Il danno non patrimoniale, invece, è spesso liquidato in via equitativa (art. 1226 c.c.) e richiede allegazione e prova secondo l’art. 2697 c.c., anche tramite presunzioni, massime di esperienza e fatto notorio.
Qui si innesta il punto decisivo: nella liquidazione del danno morale e, più in generale, del danno non patrimoniale, la gravità concreta del fatto e l’intensità del dolo possono essere parametri utili per la valutazione equitativa. In questa prospettiva, anche l’accertamento di una aggravante o di una attenuante può incidere sulla rappresentazione giudiziale del fatto e, quindi, sulla misura del risarcimento.
Le Sezioni Unite richiamano anche il tema degli effetti del giudicato penale nel civile (art. 651 c.p.p.) e il dibattito sulla nozione di “fatto” che fa stato nel giudizio risarcitorio: se il “fatto” è ricostruzione storico-dinamica comprensiva delle modalità, allora anche alcuni profili circostanziali possono riverberarsi nel processo civile.
Le Sezioni Unite prendono posizione su un contrasto.
Da un lato, c’era l’idea che le circostanze incidano solo sulla pena e quindi non interessino la parte civile.
Dall’altro, c’era l’idea opposta: le circostanze contribuiscono a definire il disvalore concreto del fatto e possono riflettersi sul danno, soprattutto non patrimoniale.
La Cassazione sceglie la seconda impostazione, ma con due precisazioni operative:
Interesse sì, ma solo quando la circostanza incide sul danno. Se la circostanza è rilevante per la dimensione del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), allora la parte civile può avere interesse a impugnare quel punto della sentenza.
Interesse no quando si discute solo di pena. Se la questione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio (per esempio: misura/specie della pena, bilanciamento tra circostanze come puro tema di dosimetria, continuazione, indulto, confisca), la parte civile resta fuori: non c’è un vantaggio civilistico collegato.
Le Sezioni Unite distinguono due situazioni:
Se la parte civile impugna una sentenza di condanna limitatamente alle circostanze, deve spiegare perché quella diversa ricostruzione è utile alla sua domanda risarcitoria: l’interesse va reso concreto secondo l’art. 568 c.p.p.
Se invece la parte civile resiste all’impugnazione proposta da imputato o PM, non le si può imporre un onere aggiuntivo di allegazione: l’interesse a resistere discende dal fatto che la sentenza le ha già dato una risposta favorevole sulle statuizioni civili. In sostanza, chiede di conservare il risultato ottenuto.
Per le Sezioni Unite della Cassazione, la parte civile può avere un concreto interesse a impugnare la sentenza anche con riferimento alle circostanze aggravanti o attenuanti, quando la loro presenza o assenza contribuisce a definire la gravità del fatto e può riflettersi sulla quantificazione del danno, patrimoniale o non patrimoniale. In questi casi, la questione circostanziale non resta confinata alla sola determinazione della pena, ma incide sul contenuto dell’accertamento rilevante ai fini risarcitori.
Al contrario, quando le circostanze rilevano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, senza alcuna incidenza sulla dimensione del danno, la parte civile non ha un interesse giuridicamente apprezzabile a impugnare.
È questa la chiave di lettura da tenere presente quando, in appello o in Cassazione, l’oggetto del giudizio sembra riguardare “solo” le circostanze del reato.
Due conseguenze operative emergono in modo chiaro.
Chi impugna deve collegare la circostanza al danno.
Tradotto: non basta dire “l’aggravante doveva essere riconosciuta” o “l’attenuante non doveva essere concessa”. Serve spiegare perché quella diversa qualificazione del fatto produce (almeno in prospettiva) un effetto sul quantum risarcitorio, specie sul danno non patrimoniale.
Nel caso deciso, l’imputato impugna e le parti civili resistono. La Cassazione rigetta il ricorso e riconosce la rifusione delle spese solo a chi l’aveva chiesta espressamente.
Questo dettaglio è pratico: la liquidazione non è automatica “d’ufficio”. Se si vogliono le spese nel giudizio di legittimità, conviene formularne richiesta in modo chiaro nelle conclusioni.
Alla luce della sentenza, si ricava che:
la parte civile può discutere di aggravanti e attenuanti nei giudizi di impugnazione, ma solo quando quelle circostanze hanno un riflesso sul danno patrimoniale o non patrimoniale.
se il tema è solo la pena, la parte civile non ha interesse.
se la parte civile impugna, deve rendere visibile l’“utilità” civilistica della sua iniziativa.
se la parte civile resiste all’impugnazione altrui, l’interesse è già nella sentenza favorevole.
In altre parole: nel processo penale le circostanze non sono solo “contabilità della pena”. Quando incidono sul modo in cui il fatto viene qualificato nella sua gravità concreta, possono incidere anche sul tavolo del risarcimento.
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