
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell’11 febbraio 2026, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché norme di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
Il testo, composto da 17 articoli, si presenta come una riforma organica volta a rafforzare gli strumenti di contrasto all’immigrazione illegale e a rendere più rigorosa la gestione dei flussi migratori, nel quadro del nuovo Sistema europeo comune di asilo (CEAS).
Il provvedimento si articola in due parti: una prima sezione contenente norme immediatamente precettive, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale; una seconda parte che conferisce al Governo un’ampia delega per l’adozione, entro sei mesi, dei decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive UE e all’adeguamento ai nuovi regolamenti europei.
Il disegno di legge valorizza le misure di prevenzione alle frontiere, delineando una strategia di difesa dei confini orientata alla riduzione delle partenze e degli ingressi irregolari. Nel dibattito pubblico tale impostazione è stata ricondotta alla formula del cosiddetto “blocco navale”, espressione con cui si fa riferimento al rafforzamento degli strumenti di interdizione e controllo delle rotte marittime.
Tra le novità principali:
Gestione delle crisi e interdizione delle acque territoriali: in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1359, sono disciplinate procedure specifiche per fronteggiare afflussi massicci e strumentalizzati di migranti. In presenza di gravi minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, potrà essere disposta l’interdizione dell’attraversamento delle acque territoriali da parte di determinate navi per un periodo limitato, con possibilità di proroga nei casi e nei limiti previsti dal testo.
Monitoraggio integrato delle frontiere esterne: viene istituito un sistema di sorveglianza rafforzata sulle rotte migratorie, con potenziamento della cooperazione operativa con le agenzie europee, tra cui Frontex, per il controllo dei confini marittimi e terrestri.
Disciplina del trattenimento e CPR: il provvedimento interviene sulla regolamentazione del trattenimento dello straniero nelle more dell’esame della domanda di protezione internazionale e sulle procedure nei centri di permanenza per il rimpatrio, con l’obiettivo dichiarato di rendere più effettiva l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento. In tale ambito sono introdotte restrizioni sull’uso dei telefoni cellulari all’interno dei CPR: la detenzione e l’utilizzo dei dispositivi personali sono consentiti solo secondo modalità e tempi autorizzati dalla direzione del centro, con custodia degli apparecchi da parte del personale. È inoltre previsto il divieto di effettuare riprese audio o video non autorizzate all’interno delle strutture, per ragioni di sicurezza e ordine interno.
Procedura di rimpatrio alla frontiera e decisione unificata: è introdotta una procedura accelerata da svolgersi direttamente presso i valichi o nelle zone di transito, che consente l’allontanamento immediato dei soggetti provenienti da Paesi considerati sicuri o autori di domande manifestamente infondate. Il rigetto della domanda di protezione e la decisione di rimpatrio potranno essere coordinati in un unico percorso procedimentale.
Espulsione giudiziale: si ampliano le ipotesi in cui il giudice, con sentenza di condanna, può disporre l’espulsione o l’allontanamento dello straniero. È inoltre prevista una procedura accelerata per l’esecuzione delle espulsioni nei confronti di stranieri detenuti.
Nel dibattito pubblico il Ddl è stato inoltre collegato al rafforzamento di strumenti esterni di gestione delle procedure, inclusi modelli di trasferimento in strutture collocate fuori dal territorio nazionale, nell’ambito della strategia complessiva di contenimento dei flussi irregolari.
Il Ddl interviene sui presupposti per il riconoscimento della protezione complementare e per l’accesso al ricongiungimento familiare, introducendo criteri più stringenti rispetto al quadro vigente.
Protezione complementare: sono definite con maggiore precisione le condizioni che dimostrano l’effettiva esistenza di vincoli familiari e di integrazione sociale. L’accertamento deve considerare la natura reale dei legami, la durata del soggiorno in Italia e l’eventuale esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese d’origine. È escluso il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati che comportano pericolosità sociale.
Ricongiungimenti familiari: la delega al Governo individua criteri puntuali per l’identificazione dei familiari aventi diritto, al fine di prevenire abusi e riservare l’accesso ai benefici ai soggetti in condizioni di oggettiva vulnerabilità e privi di adeguato sostegno nel Paese di origine.
Le norme immediatamente operative incidono su diversi profili del sistema vigente.
Accoglienza e revoca delle misure: le prestazioni di accoglienza sono condizionate alla permanenza effettiva del richiedente nel centro assegnato. La violazione delle regole di convivenza o la disponibilità di mezzi economici sufficienti comportano la revoca immediata delle misure o l’obbligo di rifusione dei costi sostenuti dallo Stato.
Sanzioni e controlli: vengono inasprite le sanzioni per l’inosservanza degli ordini di allontanamento e potenziati i poteri di accertamento della polizia giudiziaria nei casi di occultamento dell’identità o della nazionalità.
Il disegno di legge definisce il quadro normativo per l’integrazione dell’ordinamento italiano con il nuovo CEAS.
Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per:
il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
l’adeguamento ai Regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348, relativi rispettivamente alle qualifiche per la protezione internazionale e alla procedura comune di protezione;
l’adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1358 sul sistema EURODAC e al Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione (RAMM), con potenziamento della banca dati biometrica e degli strumenti di screening.
Il testo passa ora all’esame del Parlamento. L’iter parlamentare sarà determinante per verificare l’assetto definitivo delle misure e l’effettivo equilibrio tra esigenze di controllo dei flussi, tutela dei diritti fondamentali e rispetto degli obblighi europei.
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