Peculato: l’home banking non sposta la competenza territoriale

Articolo del 08/04/2026

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Nel peculato commesso dal delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si trova il conto corrente della procedura da cui le somme vengono distratte. La Cassazione (n. 9180/2026) chiarisce che l’uso dell’home banking non sposta il luogo di consumazione del reato, perché l’appropriazione si perfeziona dove si realizza il mutamento del titolo di disponibilità del denaro.

L’uso dell’home banking sposta la competenza territoriale nel reato di peculato?

La Cassazione, sez. VI penale, con la sentenza n. 9180 depositata il 10 marzo 2026, risponde di no.

Se il delegato alla vendita trasferisce somme dal conto della procedura al proprio conto personale, il reato si consuma nel luogo in cui si trova il conto corrente della procedura, non dove viene impartito l’ordine di bonifico e neppure dove il denaro arriva.

Nel caso esaminato, l’imputato era stato nominato delegato alla vendita in procedure esecutive immobiliari pendenti davanti ai Tribunali di Napoli e Varese. Le somme ricavate dalle vendite confluivano su conti correnti aperti a Napoli. Successivamente, mediante bonifici eseguiti con home banking, gran parte di quelle somme era stata trasferita su un conto personale acceso presso un istituto bancario di Torre Annunziata. La difesa sosteneva quindi che la competenza spettasse a quel Tribunale, facendo leva sul luogo da cui i bonifici erano stati disposti o su quello in cui le somme erano state accreditate.

Quando si consuma il peculato

La Corte richiama il principio per cui il peculato si consuma nel momento in cui si realizza l’appropriazione del denaro. Questo momento coincide con l’interversione del titolo del possesso, cioè con il passaggio da una disponibilità collegata alla funzione esercitata a una disponibilità personale del bene.

Nel caso concreto, il delegato aveva la disponibilità delle somme proprio in ragione dell’incarico ricevuto. Poiché il denaro era depositato sui conti delle procedure, è lì che si realizza il fatto decisivo: le somme vengono sottratte alla loro destinazione propria e orientate verso un uso personale.

Per la Cassazione, dunque, il mutamento del titolo di disponibilità non si verifica nel luogo da cui parte il bonifico, ma in quello in cui si trova il denaro che viene distratto.

Perché l’home banking non sposta la competenza territoriale

Secondo la sentenza, l’home banking non cambia nulla. Il luogo da cui viene inviato l’ordine non coincide con quello di consumazione del reato, perché l’effetto appropriativo si produce sul conto in cui le somme sono custodite e gestite.

Non rileva neppure il conto personale di destinazione. L’accredito finale è solo la conseguenza dell’atto appropriativo già compiuto. Per questa ragione la Cassazione conferma la competenza del Tribunale di Napoli e rigetta l’eccezione difensiva.

Nessun richiamo utile a frode informatica o truffa

La Corte esclude anche il richiamo ai criteri elaborati in materia di frode informatica o di truffa contrattuale con accredito bancario. Si tratta di fattispecie diverse, nelle quali possono assumere rilievo il luogo del profitto o, in mancanza di un preciso luogo fisico, i criteri sussidiari di cui all’art. 9 c.p.p.

Nel peculato, invece, conta il luogo in cui si realizza l’interversione appropriativa del denaro già nella disponibilità dell’agente per ragioni del suo incarico.

Perché non è abuso d’ufficio

La Cassazione dichiara inammissibile anche il motivo con cui la difesa cercava di ricondurre il fatto all’ormai abrogato abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.. Qui, infatti, non c’è una distrazione del denaro verso un diverso fine pubblico, ma una vera e propria appropriazione personale delle somme.

Per lo stesso motivo, la Corte esclude che il caso possa essere letto alla luce dell’art. 314-bis c.p.: la nuova fattispecie non riduce l’ambito del peculato quando il soggetto si appropria direttamente del denaro di cui ha disponibilità.

Cosa ci portiamo a casa

La regola fissata dalla sentenza è chiara: nel peculato avente a oggetto somme depositate su un conto corrente, la competenza territoriale si individua nel luogo in cui si trova il conto da cui il denaro viene distratto. L’uso dell’home banking non sposta il foro competente.

In pratica, il clic può avviare il bonifico, ma non sposta il giudice competente.


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