
La Corte costituzionale (n. 87/2026) chiarisce che il giudice dell’esecuzione può applicare una pena sostitutiva quando, per effetto della mancata impugnazione della condanna con rito abbreviato, la pena detentiva viene ridotta entro i limiti previsti dalla legge.
Il giudice dell’esecuzione può applicare una pena sostitutiva quando riduce di un sesto la condanna pronunciata con rito abbreviato non impugnato?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 21 maggio 2026, risponde di sì.
Se la pena, dopo lo sconto, rientra nei limiti previsti per le pene sostitutive, il giudice non deve fermarsi al calcolo aritmetico. Può anche verificare se, ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, al posto del carcere sia applicabile una sanzione sostitutiva più adatta al caso concreto.
La questione nasce davanti al Tribunale di Nola, chiamato ad applicare la disciplina introdotta dalla riforma della giustizia penale del 2022.
Nel caso concreto, il condannato aveva riportato una pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dopo la mancata impugnazione della sentenza, il giudice dell’esecuzione ha applicato la riduzione di un sesto e ha rideterminato la pena in tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 15.000 di multa.
A quel punto la pena detentiva è scesa sotto il limite di quattro anni, previsto per la detenzione domiciliare sostitutiva e per la semilibertà sostitutiva. Il problema è quindi chiaro: il giudice dell’esecuzione può solo ridurre la pena oppure può anche valutare la sua sostituzione?
Gli articoli 442, comma 2-bis, c.p.p. e 676, comma 3-bis, c.p.p. prevedono lo sconto di pena per il condannato che non impugna la sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato. Non dicono però espressamente cosa accade se, dopo quello sconto, la pena rientra nei limiti delle pene sostitutive.
Nel procedimento specifico era stata chiesta la detenzione domiciliare sostitutiva. Il Tribunale evidenziava anche alcuni elementi favorevoli: il condannato era agli arresti domiciliari presso i genitori, non risultavano violazioni della misura, era giovane, da poco padre e non emergevano condizioni ostative ai sensi dell’art. 59 della legge n. 689/1981.
Da qui il dubbio di legittimità costituzionale per possibile contrasto con i principi di ragionevolezza e di funzione rieducativa della pena.
Le pene sostitutive consentono al giudice di sostituire la pena detentiva breve con misure diverse dal carcere, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
I limiti cambiano a seconda della misura:
fino a quattro anni per semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva;
fino a tre anni per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
fino a un anno per la pena pecuniaria sostitutiva.
La logica della riforma è ridurre il ricorso al carcere per pene brevi, quando una misura diversa può risultare più coerente con la rieducazione del condannato e con il suo reinserimento sociale.
La scelta, però, non è automatica. Il giudice deve valutare il caso concreto: deve verificare se la pena sostitutiva sia idonea al percorso rieducativo e, allo stesso tempo, alla prevenzione del rischio di nuovi reati, anche mediante prescrizioni adeguate.
La decisione si colloca nel solco della sentenza n. 208/2024, con cui la Corte costituzionale era già intervenuta sugli stessi articoli 442, comma 2-bis, c.p.p. e 676, comma 3-bis, c.p.p..
In quel caso, la Corte aveva riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione quando la pena scendeva sotto soglia solo dopo la riduzione di un sesto.
La sentenza n. 87/2026 completa quel percorso: se la pena finale scende sotto soglia in sede esecutiva, il giudice deve poter valutare anche gli effetti che derivano dalla nuova misura della pena.
La Corte costituzionale dichiara la questione non fondata.
Non serve, secondo la Consulta, una pronuncia di illegittimità costituzionale. La disciplina può già essere letta in modo conforme alla Costituzione: quando il giudice dell’esecuzione riduce la pena di un sesto, può anche applicare una pena sostitutiva, se la pena finale rientra nei limiti previsti e ricorrono gli ulteriori presupposti.
La Corte valorizza la finalità della riforma del 2022: potenziare il ricorso a sanzioni diverse dalla detenzione. Le pene detentive di breve durata possono infatti produrre effetti desocializzanti e ostacolare, invece che favorire, l’obiettivo costituzionale della rieducazione.
Sarebbe quindi irragionevole consentire al giudice dell’esecuzione di ridurre la pena, ma impedirgli di valutare se quella stessa pena, ormai scesa sotto soglia, possa essere sostituita.
Il punto decisivo è il momento in cui la pena viene rideterminata.
Prima dello sconto di un sesto, la pena può essere superiore ai limiti per le pene sostitutive. Dopo lo sconto, invece, può rientrare in quei limiti.
In quel momento il giudice dell’esecuzione non prende solo atto di una pena già definita. Applica una riduzione prevista dalla legge e ridetermina concretamente la pena da eseguire.
Qui entra in gioco la logica dei poteri impliciti: quando la legge attribuisce al giudice il potere di incidere sulla pena, gli attribuisce anche i poteri necessari per dare conseguenza alla nuova misura della pena. Se la pena rideterminata entra nel perimetro delle pene sostitutive, il giudice può valutare anche quella possibilità.
La Corte collega questa soluzione al principio del minimo sacrificio della libertà personale: la restrizione della libertà deve restare nei limiti in cui sia effettivamente necessaria e proporzionata alla tutela degli interessi protetti dalla legge penale.
La decisione non trasforma la pena sostitutiva in un diritto automatico del condannato.
Il condannato può accedervi solo se ricorrono le condizioni sostanziali e processuali previste dalla legge. Il giudice deve valutare la misura più idonea, considerando la personalità del condannato, la natura del reato, il rischio di recidiva e le esigenze di reinserimento.
Quando la decisione non richiede solo una riduzione matematica della pena, ma anche valutazioni discrezionali sulla sostituzione, il procedimento deve svolgersi con il contraddittorio tra le parti, nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p.. Si applicano, in quanto compatibili, anche le regole sulle pene sostitutive, compreso l’art. 545-bis c.p.p.
La sostituzione della pena detentiva non cancella l’esigenza di tutela della collettività. Serve a bilanciare prevenzione di nuovi reati, rieducazione del condannato e limitazione della libertà personale solo quando necessaria.
La sentenza n. 87/2026 chiarisce che lo sconto di pena per la mancata impugnazione della condanna con rito abbreviato può aprire la strada alle pene sostitutive anche in sede esecutiva.
In pratica, quando il giudice dell’esecuzione riduce la pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., deve verificare non solo il nuovo quantum, ma anche se da quel nuovo quantum derivano effetti ulteriori sul trattamento sanzionatorio.
La regola è questa: se lo sconto fa scendere la pena sotto soglia, la partita non si chiude con la calcolatrice. Si apre una domanda più concreta: serve ancora il carcere, oppure la legge consente una pena sostitutiva?
E, per una volta, anche in esecuzione, la domanda non è solo “quanto manca”, ma “come deve essere eseguita la pena”.
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