
La Corte costituzionale (n. 52/2026) dichiara non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento sulla perequazione automatica delle pensioni per il 2023 e il 2024: il sistema di rivalutazione “a blocchi” non viola gli artt. 3, 36 e 38 Cost. e rientra nella discrezionalità del legislatore nel bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica.
La perequazione delle pensioni può essere calcolata con il sistema “a blocchi” invece che “a scaglioni”?
A questa domanda risponde la Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento contro l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 e l’art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023, che hanno disciplinato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2023 e 2024.
La questione nasce in un giudizio promosso contro l’INPS da un titolare di pensione di vecchiaia, che chiedeva la ricostituzione del proprio trattamento applicando il sistema a scaglioni anziché quello a blocchi. Secondo il giudice rimettente, il criterio introdotto dalle leggi di bilancio per il 2023 e il 2024 produce effetti peggiorativi per il pensionato, perché applica una sola aliquota all’intero importo del trattamento, invece di applicare aliquote diverse alle singole fasce.
Da qui il dubbio di costituzionalità: il sistema contestato determinerebbe un effetto di allineamento tra pensioni collocate in classi diverse, con possibili fenomeni di appiattimento e, in alcuni casi limite, anche di sorpasso, cioè il superamento di una pensione originariamente più alta da parte di una inizialmente inferiore.
Secondo il Tribunale di Trento, questa disciplina sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza delle pensioni, ricavabili dagli artt. 36 e 38 Cost., oltre che con il principio di uguaglianza e di non contraddizione di cui all’art. 3 Cost.
Il ragionamento del rimettente è questo: se la pensione è collegata, in origine, alla quantità e qualità del lavoro prestato o alla contribuzione versata, un meccanismo che finisce per avvicinare o allineare trattamenti diversi rischia di alterare quella proporzione. A ciò si aggiunge il cosiddetto effetto di trascinamento, perché le rivalutazioni successive vengono calcolate su un importo già ridotto rispetto a quello che si avrebbe con il sistema a scaglioni.
Nel ricostruire il quadro costituzionale, la Consulta ricorda anzitutto che la perequazione automatica è uno strumento tecnico diretto a preservare nel tempo l’adeguatezza delle pensioni rispetto all’inflazione. Ma questo non significa che la rivalutazione debba essere riconosciuta ogni anno a tutti i trattamenti nello stesso modo, né nella stessa misura.
La Corte ribadisce così un principio già affermato nella propria giurisprudenza: il legislatore conserva un ampio margine di discrezionalità nella modulazione della perequazione, purché restino rispettati i criteri di ragionevolezza e il necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica.
Applicando questi criteri al caso concreto, la Corte riconosce che il sistema a blocchi comporta effettivamente conseguenze peggiorative rispetto al sistema a scaglioni e può produrre effetti di allineamento tra trattamenti diversi. Tuttavia, osserva che i differenziali entro i quali questi effetti si verificano si assestano su valori esigui e, proprio per questo, non bastano da soli a mettere in dubbio la compatibilità della disciplina con gli artt. 36 e 38 Cost.
La sentenza richiama proprio questo punto: i margini economici nei quali può prodursi l’allineamento si collocano entro una forbice ristretta, tanto che l’esempio valorizzato dal giudice rimettente riguarda due pensioni separate da un differenziale di poco superiore a 65 euro, mentre il differenziale massimo considerato dall’INPS è di circa 68 euro. Per la Corte, si tratta di valori esigui, che non bastano da soli a far ritenere violati gli artt. 36 e 38 Cost.
Quanto agli effetti di sorpasso, la Consulta sottolinea inoltre che il legislatore li ha sterilizzati mediante specifiche clausole di salvaguardia, che evitano il superamento dell’assegno collocato nella fascia superiore, pur determinando in alcuni casi un esito finale di allineamento.
Il punto centrale della decisione è che il sistema censurato si inserisce in una logica di rallentamento della dinamica perequativa, già più volte sperimentata dal legislatore e già ritenuta compatibile con la Costituzione dalla giurisprudenza costituzionale.
Per gli anni 2023 e 2024, segnati da forte inflazione e da un quadro economico-finanziario difficile, il legislatore ha scelto un modello più penalizzante rispetto a quello a regime, ma comunque idoneo a garantire la rivalutazione anche ai trattamenti più elevati, sia pure in misura ridotta. Secondo la Corte, questo dato conta molto: non si è in presenza di alcuna misura di blocco della rivalutazione, ma di un rallentamento della dinamica perequativa, giustificato anche dai risparmi di spesa documentati nelle relazioni tecniche alle leggi di bilancio.
La Consulta aggiunge che l’effetto di trascinamento, cioè il protrarsi negli anni della minore crescita del trattamento, è connaturato agli strumenti di raffreddamento della perequazione e, da solo, non rende manifestamente irragionevole la scelta legislativa.
Per queste ragioni la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Cosa ci portiamo a casa? Che la perequazione pensionistica non è un automatismo intoccabile nella sua formula tecnica. La Costituzione tutela l’adeguatezza delle pensioni, ma non impone un unico metodo di calcolo della rivalutazione. Il legislatore può quindi scegliere anche il sistema a blocchi, se il sacrificio imposto resta contenuto, se gli effetti distorsivi rimangono marginali e se la misura si inserisce in un bilanciamento non manifestamente irragionevole con le esigenze della finanza pubblica. In altre parole, il sistema può essere discusso sul piano dell’opportunità, ma per la Consulta resta dentro il perimetro della Costituzione.
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