
La Corte costituzionale (n. 132/2026) dichiara illegittimo l’art. 37 c.p.p. nella parte in cui non consente alla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice dell’udienza prevista dall’art. 409, comma 2, c.p.p.
La persona offesa che si oppone alla richiesta di archiviazione può ricusare il giudice quando vi sono ragioni per dubitare della sua terzietà e imparzialità?
La risposta è sì.
Con la sentenza n. 132 del 21 luglio 2026, la Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 37 c.p.p. nella parte in cui non riconosce questa facoltà alla persona offesa che partecipa all’udienza prevista dall’art. 409, comma 2, c.p.p.
Il caso riguardava i familiari di un uomo ucciso da un viceispettore di polizia. Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione del procedimento ritenendo configurabile la legittima difesa.
Il GIP designato a decidere era lo stesso che, in una precedente ordinanza cautelare adottata in un diverso procedimento, aveva già espresso valutazioni sulla condotta del viceispettore ritenute dalle persone offese potenzialmente pregiudicanti.
Dopo aver proposto opposizione all’archiviazione, i familiari avevano quindi chiesto la ricusazione del giudice. La Corte d’appello di Catanzaro l’aveva però dichiarata inammissibile perché, secondo il diritto vivente, la persona offesa non è una parte processuale.
La Cassazione aveva sollevato la questione con riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost. e all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.
La Consulta accoglie la questione sulla base dell’art. 111 Cost., mentre dichiara assorbiti gli altri parametri.
Per la Corte, la disciplina vigente non tiene conto del crescente ruolo riconosciuto alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari.
La persona offesa, infatti, svolge una funzione di supporto e controllo sull’operato del pubblico ministero. L’opposizione all’archiviazione serve a segnalare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini.
Con l’opposizione, la persona offesa chiede la prosecuzione delle indagini, indicando l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Se l’opposizione non è inammissibile, il giudice fissa l’udienza camerale e instaura il contraddittorio.
Secondo la Corte costituzionale, è incongruo riconoscere alla persona offesa il diritto di interloquire con il giudice sull’archiviazione e, nello stesso tempo, impedirle di contestarne la terzietà e l’imparzialità.
La garanzia del giusto processo non dipende dalla formale qualità di parte. Rileva, invece, che la persona offesa eserciti una facoltà prevista dalla legge e partecipi a una fase giurisdizionale davanti a un giudice chiamato a decidere.
La Corte dichiara quindi illegittimo l’art. 37 c.p.p. nella parte in cui non consente alla persona offesa opponente di ricusare il giudice dell’udienza ex art. 409, comma 2, c.p.p.
La sentenza amplia la legittimazione soggettiva alla ricusazione, ma non modifica le relative cause, i termini e le forme.
La richiesta non è dunque automaticamente fondata: spetta al giudice competente verificarne l’ammissibilità e il merito.
La pronuncia non attribuisce inoltre alla persona offesa la generale qualità di parte processuale e non riconosce un potere di ricusazione in ogni fase del procedimento. Interviene soltanto nella specifica fase aperta dall’opposizione alla richiesta di archiviazione.
La persona offesa che si oppone all’archiviazione:
partecipa al contraddittorio davanti al GIP;
può contestare l’incompletezza delle indagini;
può ricusare il giudice nei casi previsti dall’art. 37 c.p.p.
La regola è semplice: chi ha diritto di interloquire con il giudice deve poter anche contestarne la mancanza di terzietà e imparzialità.
Perché il contraddittorio funziona solo se il giudice resta sopra le parti.
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