Riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 gradi con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. I limiti di esercizio degli impianti termici, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
Queste alcune delle misure contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale approvato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE).
Lo scopo del piano:
Le misure sono in linea con le indicazioni della Commissione europea, così come recentemente definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022.
Vedi anche:
Scarica il documento in PDF: