
Il contratto oscuro e ambiguo comporta l’annullamento della polizzavita a contenuto finanziario e il risarcimento del danno.
Lo ha stabilito la Cassazione, sez. III civile, con la sentenza n. 34927 del 31 dicembre 2025.
La responsabilità viene ancorata non al collocamento concreto operato dal broker, né alle scelte di investimento dell’asset manager, ma alla predisposizione della documentazione contrattuale standard da parte della compagnia.
La sentenza riguarda una polizza vita a contenuto finanziario ("unit linked"), in cui il premio unico era investito in fondi di investimento scelti tramite asset manager esterno e con intermediazione di un broker indipendente.
L’assicurata, dopo aver esercitato il riscatto e aver subito la perdita quasi totale del capitale per azzeramento degli "attivi sottostanti", agisce contro la compagnia lamentando:
nullità del contratto ex art. 21 TUF per mancanza di contratto quadro;
in subordine, risoluzione per inadempimento agli obblighi informativi, prima e durante il rapporto.
Il punto chiave della decisione è che la responsabilità viene ancorata non al collocamento concreto operato dal broker, né alle scelte d’investimento dell’asset manager, ma alla fase di predisposizione della documentazione standard da parte della compagnia. Questo sposta il fuoco dall’“atto di vendita” all’“architettura documentale” del prodotto.
La compagnia sosteneva che, in quanto soggetto assicurativo, trovassero applicazione esclusivamente il Codice delle assicurazioni e i regolamenti IVASS, e non il TUF e il Regolamento Consob n. 16190/2007.
La Cassazione respinge tale tesi su tre basi:
neutralità del canale distributivo: la tutela del contraente dipende dalla natura del prodotto finanziario-assicurativo, non dal soggetto che lo colloca (Cass. 26079/2025);
obblighi informativi: convergenza di TUF e Codice delle assicurazioni sugli obblighi di raccogliere le informazioni sul cliente (profilatura); spiegare le caratteristiche del contratto (non basta far firmare il modulo);
dovere generale di chiarezza contrattuale: il dovere di parlar chiaro discende direttamente dagli artt. 1175 e 1375 c.c., a prescindere dalle discipline speciali. Vale “tanto per la multinazionale finanziaria quanto per il venditore di saponette”.
La Cassazione censura l’impostazione del giudice di merito, definendo la motivazione un “pastiche di norme e principi tra loro incompatibili”, e ribadisce la distinzione tra responsabilità precontrattuale e responsabilità contrattuale.
La violazione dei doveri precontrattuali comporta il solo risarcimento del danno, e non la risoluzione del contratto, salvo l’annullamento per vizio del consenso se espressamente domandato; la violazione degli obblighi contrattuali può invece condurre all’adempimento o alla risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c.
Nel caso di specie, la condotta accertata – documenti contrattuali oscuri e ambigui – è collocata cronologicamente prima della stipula e integra pertanto una violazione degli obblighi precontrattuali ex art. 1337 c.c., che legittima il solo risarcimento del danno.
La Corte formula il seguente principio di diritto:
“La predisposizione, da parte dell’assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all’annullamento della polizza per dolo incidente e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., pronuncia che ha per presupposto la violazione dei patti contrattuali, e non degli obblighi precontrattuali.”
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