Pubblico in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 coordinato con la legge di conversione 27 maggio 2025 n. 78, che rinvia l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale.
La norma, volta a garantire un'adeguata copertura contro i danni causati da calamita naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni), proroga i termini per l'adeguamento delle imprese, modulandoli in base alla loro dimensione:
1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
31 dicembre 2025 per piccole e micro imprese;
31 marzo 2025 per le grandi imprese, con applicazione delle conseguenze (ad esempio sull'accesso a finanziamenti pubblici) solo dopo 90 giorni (cioè dal 30 giugno 2025).
Le definizioni dimensionali sono allineate alla Raccomandazione 2003/361/CE e alla direttiva (UE) 2023/2775, e sono riprese anche nel decreto ministeriale n. 18/2025.
Tra le novità più rilevanti introdotte dalla legge di conversione:
Il valore da assicurare è definito:
per gli immobili: valore di ricostruzione a nuovo;
per i beni mobili: costo di rimpiazzo;
per i terreni: costo di ripristino.
Le limitazioni su scoperto/franchigia (massimo 15% del danno) e premi proporzionali al rischio non si applicano alle grandi imprese e alle società del gruppo che abbiano stipulato una polizza globale.
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, monitorerà i premi assicurativi per prevenire speculazioni.
Gli immobili abusivi o non sanati non possono essere assicurati e non danno diritto ad alcun contributo o indennizzo pubblico in caso di danni.
Se l'imprenditore assicura beni di proprietà di terzi, l'indennizzo spetta al proprietario, ma l'impresa può trattenere fino al 40% dell'importo a titolo di lucro cessante per interruzione dell'attività.
L'obbligo assicurativo, previsto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss., legge n. 213/2023), riguarda tutti i beni materiali impiegati nell'attività d'impresa (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali), anche se non di proprietà, salvo che siano già coperti da assicurazione analoga.
In caso di violazione o elusione dell'obbligo assicurativo, l'IVASS può irrogare una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro.
Infine, per agevolare le imprese nella scelta della polizza più adatta, è in fase di sviluppo un portale di comparazione dei contratti assicurativi a cura di IVASS.
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