Prescrizione sospesa anche tra conviventi di fatto

Articolo del 26/01/2026

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Anche nei rapporti tra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione relativo ai diritti che un convivente vanta nei confronti dell’altro.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione ai soli coniugi.

Secondo la Consulta, l’ordinamento non può imporre al titolare del diritto, inserito in un rapporto affettivo stabile, l’alternativa tra interrompere la prescrizione con atti dal contenuto contenzioso – idonei a incrinare la fiducia e l’equilibrio della relazione – oppure perdere il diritto per decorso del termine. Una simile alternativa viola gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale

La pronuncia trae origine da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Firenze, chiamato a decidere sulle pretese restitutorie avanzate da una ex convivente nei confronti dell’altro partner.

Nel caso concreto, l’attrice aveva versato al compagno euro 63.713,00, utilizzati per lavori di miglioria su un immobile di esclusiva proprietà del convenuto. In data 16 marzo 2006, quest’ultimo aveva riconosciuto per iscritto il debito, qualificandolo come prestito e impegnandosi alla restituzione, con esclusione espressa della natura di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c..

Dopo oltre un decennio di vita comune, la convivenza era cessata il 3 novembre 2016. Solo successivamente la creditrice aveva inviato atti di messa in mora e promosso l’azione giudiziale. Il convenuto, pur ammettendo la ricezione della somma e la ricognizione del debito, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine decennale fosse spirato il 16 marzo 2016, prima di ogni atto interruttivo.

Il giudice a quo ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., ritenendo irragionevole l’esclusione dei conviventi di fatto dall’ambito di applicazione della sospensione della prescrizione.

La decisione della Corte: violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

La Corte costituzionale ha accolto le censure fondate sugli artt. 2 e 3 Cost., dichiarando inammissibili quelle riferite all’art. 117 Cost..

Secondo la Consulta, l’evoluzione giurisprudenziale e normativa, culminata nella legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, ha ormai riconosciuto alla convivenza stabile piena dignità di formazione familiare, tutelata dall’art. 2 della Costituzione.

Su tale base, la Corte ha affermato che la ratio dell’art. 2941 c.c. – finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità della relazione familiare – non riguarda esclusivamente il matrimonio, ma opera allo stesso modo anche nei rapporti di convivenza di fatto.

In particolare, «sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile», non è esigibile «l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca». Tanto per i coniugi quanto per i conviventi di fatto, non è ammissibile imporre «l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro», alternativa che la Corte riconduce a una lesione dell’art. 2 Cost. e a una irragionevole disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost.

Convivenza non registrata e prova a posteriori

Un ulteriore chiarimento di rilievo pratico riguarda la prova della convivenza. La Corte ha precisato che la sospensione della prescrizione si applica anche alle convivenze di fatto non registrate.

Ai fini dell’operatività dell’istituto, è sufficiente che l’inizio e la cessazione della stabile convivenza possano essere provati con certezza a posteriori, senza che sia necessario un requisito formale preventivo. La registrazione anagrafica prevista dalla legge n. 76 del 2016 ha funzione meramente probatoria e agevolativa, ma non costituisce una condizione imprescindibile.

Ambito soggettivo della pronuncia

La Corte ha infine chiarito che il riferimento ai «conviventi di fatto», utilizzato nel dispositivo, va inteso alla luce della definizione legislativa contenuta nell’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016. Ne consegue che la sospensione della prescrizione si applica:

  • alle convivenze stabili tra persone di sesso diverso;

  • alle convivenze stabili tra persone dello stesso sesso.

Proprio per tale ragione, la Consulta ha escluso la necessità di intervenire sull’art. 1, comma 18, della medesima legge.

Effetti applicativi

La decisione incide in modo significativo sul contenzioso civile relativo ai diritti patrimoniali tra conviventi:

  • il termine di prescrizione resta sospeso per tutta la durata della convivenza di fatto;

  • il decorso riprende dalla cessazione del rapporto;

  • gli atti interruttivi compiuti dopo la fine della convivenza possono risultare tempestivi, anche se sarebbero stati tardivi secondo l’interpretazione previgente.

La sentenza n. 7 del 2026 si inserisce così in un percorso di progressiva equiparazione, sul piano della tutela dei diritti, tra matrimonio e convivenza stabile, quando la disciplina è funzionale alla protezione del legame affettivo e della dimensione familiare in senso sostanziale.


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