Prescrizione tributi erariali: resta il termine decennale per Irpef, Iva e Ires

Articolo del 21/05/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

La Corte costituzionale (n. 85/2026) conferma che alla riscossione dei tributi erariali si applica il termine ordinario di prescrizione di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c.

La prescrizione dei tributi erariali è di dieci anni oppure deve essere ridotta a cinque anni, come accade per altri crediti pubblici?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, conferma la legittimità del termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile.

Per la riscossione dei crediti tributari erariali, come Irpef, Iva e Ires, non opera automaticamente il termine quinquennale. In mancanza di una diversa previsione di legge, resta applicabile il termine ordinario di dieci anni.

Il caso: l’intimazione di pagamento notificata dopo oltre dieci anni

La questione nasce davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in un giudizio tra Agenzia delle entrate-Riscossione e un contribuente.

Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento per tributi erariali, notificata il 4 agosto 2022. Il precedente atto della procedura di riscossione era stato notificato il 7 aprile 2011.

In primo grado, la Corte di giustizia tributaria di Roma aveva accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine ordinario di prescrizione.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva impugnato la decisione, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata, perché il termine doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione disposta durante l’emergenza pandemica.

Il giudice d’appello ha allora sollevato un problema più generale: è legittimo applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale, anziché quella quinquennale?

Il dubbio del giudice tributario

Il giudice rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 c.c., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica anche alla riscossione dei tributi erariali.

Il dubbio riguardava anche l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione dopo il discarico, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito.

Secondo la Corte di giustizia tributaria, il termine quinquennale sarebbe stato più coerente con la disciplina prevista per l’IMU, per le sanzioni tributarie e per i crediti previdenziali.

Da qui le censure riferite agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

Il problema: perché lo Stato avrebbe dieci anni per riscuotere?

La domanda posta alla Consulta può essere riassunta così: è ragionevole che lo Stato abbia dieci anni per riscuotere Irpef, Iva e Ires, mentre per altri crediti pubblici opera un termine più breve?

Secondo il giudice rimettente, il termine decennale produceva una disparità di trattamento rispetto alla riscossione dell’IMU, soggetta alla prescrizione quinquennale.

Avrebbe inoltre attribuito all’amministrazione statale un vantaggio non giustificato, soprattutto in un sistema nel quale gli atti interruttivi possono essere inviati con strumenti telematici.

Il giudice tributario richiamava anche una presunta tendenza dell’ordinamento ad abbreviare i termini e collegava la durata della prescrizione al principio di ragionevole durata del processo.

La regola: se la legge non dispone diversamente, vale il termine ordinario

La Corte costituzionale parte dall’art. 2946 c.c.: salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, e in particolare secondo le Sezioni Unite civili della Cassazione n. 23397/2016, questo termine si applica anche alla riscossione coattiva dei crediti erariali, quando non esiste una disciplina speciale.

La Consulta qualifica questo orientamento come diritto vivente: non una lettura isolata, ma un indirizzo consolidato.

Il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4), c.c. riguarda invece ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Si riferisce, quindi, alle obbligazioni periodiche o di durata.

Perché Irpef, Iva e Ires non sono come l’IMU

Il primo confronto proposto dal giudice rimettente riguarda l’IMU.

Secondo la Corte costituzionale, però, il paragone non funziona.

I tributi locali, come l’IMU, possono rientrare nello schema dell’obbligazione periodica, perché il rapporto di credito è collegato a una causa debendi di tipo continuativo.

Per i tributi erariali, invece, la situazione è diversa. L’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni impedisce di considerarli prestazioni periodiche in senso tecnico.

Il credito erariale deriva, anno per anno, da una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi.

Per questo tributi erariali e IMU non sono situazioni omogenee. Se le situazioni non sono comparabili, non c’è violazione del principio di eguaglianza.

Il tempo per inviare una PEC non decide la prescrizione

Un altro argomento del giudice rimettente era pratico: oggi l’amministrazione può interrompere la prescrizione rapidamente, anche tramite PEC. Perché allora concederle dieci anni?

La Corte costituzionale separa i piani.

La durata della prescrizione non si determina in base al tempo materiale necessario per inviare un atto interruttivo.

La prescrizione serve a regolare il rapporto tra inerzia del creditore, affidamento del debitore e stabilità dei rapporti giuridici.

Nel caso dei tributi erariali, il legislatore deve bilanciare l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla riscossione con l’affidamento che può maturare nel contribuente quando il fisco resta inattivo.

La Corte non sceglie al posto del legislatore quale debba essere il termine migliore. Verifica soltanto se il bilanciamento legislativo sia manifestamente irragionevole. E, in questo caso, esclude che lo sia.

Accertamento, riscossione e prescrizione non sono la stessa cosa

La Corte respinge anche l’idea che il termine di prescrizione debba allinearsi ai termini previsti per l’accertamento o per altre attività dell’amministrazione.

I termini di decadenza e i termini di prescrizione hanno funzioni diverse.

La decadenza riguarda il potere di compiere un atto entro un certo limite temporale. La prescrizione riguarda l’estinzione del diritto per inerzia del titolare.

Per questo non è irragionevole che il termine di prescrizione per la riscossione sia più lungo del termine previsto per l’accertamento della violazione tributaria.

Sono strumenti diversi, con finalità diverse. Metterli sullo stesso piano rischia di creare confusione.

Nessun parametro utile nella ragionevole durata del processo

La Consulta esclude anche la violazione dell’art. 111 Cost.

Il principio di ragionevole durata del processo riguarda le disposizioni di natura processuale.

La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale.

Per questo l’art. 111 Cost. non è un parametro pertinente per valutare la durata del termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.

L’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 resta fuori dal merito

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni relative all’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999.

Il motivo è tecnico: l’ordinanza di rimessione non spiegava perché quella disposizione fosse applicabile nel giudizio principale.

Mancava, quindi, una motivazione sufficiente sulla rilevanza della questione.

Su questo punto la Corte non entra nel merito.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara in parte manifestamente infondate e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 c.c.

Resta quindi fermo il principio secondo cui alla riscossione dei tributi erariali si applica il termine ordinario di prescrizione di dieci anni, quando non sia prevista una disciplina speciale diversa.

Il termine quinquennale continua a trovare applicazione nei casi in cui la legge o la natura del credito lo giustificano, come per le obbligazioni periodiche. Ma non può essere esteso automaticamente a Irpef, Iva e Ires solo perché altri crediti pubblici seguono una disciplina diversa.

Cosa ci portiamo a casa

La sentenza chiarisce un punto operativo: per i crediti erariali, la prescrizione resta ancorata al termine ordinario di dieci anni.

Non basta richiamare il termine quinquennale previsto per altri crediti. Occorre guardare alla natura del credito, alla disciplina applicabile e alla presenza, o meno, di una norma speciale.

La prescrizione, insomma, non si sceglie a sentimento. E neppure con il cronometro in mano davanti alla PEC dell’Agenzia delle entrate.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472