
Chi si prostituisce abitualmente, oltre all'IRPEF, deve pagare anche l'IVA.
Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026.
Secondo la Corte, alla Guardia di Finanza è sufficiente verificare versamenti bancari non giustificati e uno stile di vita compatibile con l’attività di prostituzione.
La vicenda nasce da un accertamento bancario.
L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito un maggior reddito per l’anno 2007 – con procedimenti paralleli per il periodo 2008–2012 – sulla base di versamenti e prelevamenti risultati privi di giustificazione.
L’Ufficio ha quindi contestato redditi non dichiarati e irrogato le sanzioni.
In primo grado, la Commissione tributaria ha riconosciuto la tassabilità del reddito, ma ha annullato le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
In appello, la Commissione ha invece ristabilito le sanzioni, escludendo sia l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia sia l’esistenza di un’incertezza sulla disciplina fiscale della prostituzione.
Il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale.
In particolare, la Cassazione ribadisce alcuni principi consolidati.
L’accertamento bancario legittima il recupero a tassazione dei movimenti non giustificati, senza che l’Ufficio debba individuare preventivamente la categoria reddituale di appartenenza.
Grava sul contribuente l’onere di provare l’irrilevanza fiscale delle singole movimentazioni.
Anche i proventi da attività illecite sono imponibili, secondo un orientamento giurisprudenziale costante, generalmente ricondotto ai redditi diversi.
Diversa è la qualificazione dell’attività di prostituzione.
La Corte ricorda che si tratta di un’attività contraria al buon costume, ma non penalmente illecita, che integra una prestazione di servizi retribuita.
Se svolta in modo abituale e autonomo, l’attività rientra nel lavoro autonomo ai fini IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR 633/1972.
Questa interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che nella causa C-268/99 ha qualificato la prostituzione come attività economica rientrante tra le prestazioni di servizi.
La Cassazione richiama espressamente il proprio precedente Cass. n. 10578/2011, che aveva già affermato l’assoggettabilità a IVA dell’attività di prostituzione, quando svolta autonomamente e abitualmente.
In conclusione, la Corte conferma:
l’imponibilità ai fini IRPEF dei proventi da prostituzione;
l’imponibilità ai fini IVA quando l’attività è esercitata in modo abituale e autonomo;
l’onere probatorio in capo al contribuente in ordine alla non imponibilità o all’occasionalità dei proventi.
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