Prova testimoniale: l’inverosimiglianza delle circostanze non giustifica il rigetto

Articolo di Carmine Lattarulo del 16/06/2026

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In tema di ammissione delle prove testimoniali, l’inverosimiglianza delle circostanze dedotte non giustifica il rigetto della prova quando sia astrattamente possibile che tali circostanze possano risultare vere.

Lo ha stabilito la Seconda Sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 18664 del 9 giugno 2026.

Sintesi del caso

La vicenda riguarda la qualificazione giuridica del sottotetto di un edificio condominiale: la società costruttrice lo rivendica come bene di proprietà esclusiva, mentre i giudici di merito (Tribunale di Imperia e Corte d’appello di Genova) lo hanno ritenuto bene condominiale.

La società aveva frazionato il sottotetto in due porzioni e le aveva vendute; uno dei subacquirenti aveva contestato la proprietà della venditrice, da cui l’azione di accertamento della proprietà esclusiva proposta dalla società nei confronti del condominio e dei condomini. La società lamenta il mancato riconoscimento dell’acquisto per usucapione, deducendo che la Corte d’appello ha negato la sussistenza del possesso utile senza ammettere le prove testimoniali articolate.

I capitoli di prova miravano a dimostrare, tra l’altro: esistenza di una porta d’accesso al sottotetto chiusa con serratura, con chiavi in possesso esclusivo della società; uso esclusivo del sottotetto da parte della società dal 1977 in poi, anche dopo il cambio serratura del 2002; necessità, per l’amministratore, di chiedere autorizzazione e chiavi per accedere; mancata opposizione del condominio alle vendite del sottotetto e coinvolgimento dei subacquirenti nella gestione condominiale.

Sull’ammissione della prova testimoniale

La Cassazione censura la motivazione della Corte d’appello perché l’inverosimiglianza delle circostanze dedotte non giustifica il rigetto della prova testimoniale, quando esse sono astrattamente possibili; i capitoli, pur usando l’espressione “possesso esclusivo”, descrivono fatti concreti (chiavi, uso, modalità di accesso), non valutazioni tecniche; quindi non è corretto respingerli come se fossero mere deduzioni difensive; è improprio confrontare, ai fini dell’ammissibilità, la “maggiore specificità” della prova contraria: la valutazione comparativa di verosimiglianza non è il criterio corretto per decidere se ammettere o meno la prova orale.

Sul piano processuale, la Corte richiama i giudici di merito a maggiore rigore quando negano l’ammissione di prove testimoniali: non è sufficiente ritenere i fatti “poco verosimili”; occorre verificare se essi siano astrattamente idonei a provare il diritto dedotto.


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