Prove digitali nel processo penale: recepita la direttiva e-evidence

Articolo del 27/01/2026

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n. 216, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del 12 luglio 2023 e completa il recepimento italiano del pacchetto europeo “e-evidence”.

Il provvedimento rende operativo nel nostro ordinamento il sistema europeo di acquisizione diretta delle prove elettroniche nei procedimenti penali, integrando il quadro delineato a livello UE sugli ordini di produzione e conservazione dei dati digitali.

La finalità del provvedimento è superare i limiti della cooperazione giudiziaria tradizionale, spesso poco efficace rispetto alla natura transnazionale dei servizi digitali, e garantire alle autorità giudiziarie strumenti rapidi e standardizzati per l’accesso alle prove elettroniche.

Ambito soggettivo della disciplina

Il decreto si applica ai prestatori di servizi digitali che offrono servizi nell’Unione europea, come fornitori di comunicazioni elettroniche, piattaforme online, servizi di archiviazione e trattamento dei dati, nonché soggetti che gestiscono nomi di dominio e numerazioni IP. Restano esclusi i servizi finanziari e i prestatori che operano esclusivamente all’interno di un singolo Stato membro.

Non rileva la mera accessibilità tecnica dei servizi dall’Europa: ciò che conta è l’esistenza di un collegamento sostanziale con l’Unione, desumibile dallo stabilimento in uno Stato membro oppure, in mancanza, dal numero significativo di utenti o dall’orientamento delle attività verso il mercato europeo.

Designazione di stabilimenti e rappresentanti legali

Il perno della disciplina è l’obbligo, per i prestatori che operano nell’Unione, di individuare uno stabilimento designato nell’UE oppure di nominare un rappresentante legale incaricato di ricevere ed eseguire gli ordini delle autorità giudiziarie.

L’obiettivo è assicurare l’individuazione di un referente certo e responsabile sul territorio europeo, evitando che l’acquisizione delle prove digitali sia ostacolata dall’assenza di interlocutori giuridicamente identificabili. La designazione deve essere effettiva: allo stabilimento o al rappresentante devono essere attribuiti poteri e risorse adeguati per dare concreta esecuzione agli ordini.

Notifiche e trasparenza

Il sistema si fonda su obblighi di comunicazione verso le autorità nazionali competenti, relativi ai dati di contatto degli stabilimenti designati o dei rappresentanti legali, all’ambito territoriale di competenza e alle lingue utilizzabili per le comunicazioni ufficiali.

Queste informazioni consentono alle autorità giudiziarie di indirizzare correttamente gli ordini di produzione o conservazione dei dati e permettono un controllo effettivo sul rispetto degli obblighi da parte dei prestatori.

Responsabilità e sanzioni

Il decreto introduce un apparato sanzionatorio significativo in caso di inadempimento, con sanzioni amministrative pecuniarie elevate per la mancata designazione dei soggetti responsabili, per l’inosservanza degli obblighi di cooperazione o per irregolarità nelle notifiche.

Un profilo centrale è la responsabilità solidale tra prestatore, stabilimento designato e rappresentante legale: eventuali carenze organizzative interne non possono essere addotte per sottrarsi all’esecuzione degli ordini delle autorità, salvo che la condotta integri un reato. La vigilanza e l’applicazione delle sanzioni sono affidate a un’autorità centrale nazionale, chiamata anche a cooperare con le omologhe autorità degli altri Stati membri.

Garanzie e limiti all’accesso ai dati

Il rafforzamento degli strumenti investigativi è accompagnato da limiti precisi. Il sistema e-evidence non legittima forme di conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati né introduce nuove modalità di intercettazione.

L’accesso è circoscritto alle informazioni già detenute dai prestatori, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle regole sulla protezione dei dati personali. È inoltre prevista la possibilità di sollevare conflitti con obblighi derivanti da ordinamenti di Paesi terzi.

Tipologie di dati rilevanti per le indagini

La disciplina europea considera prove elettroniche non solo i dati presenti su dispositivi o server, ma anche:

  • dati di sottoscrittore e identificativi;

  • traffic data;

  • dati di contenuto, inclusi messaggi, email e file archiviati dai provider.

L’ampliamento della nozione di prova digitale è particolarmente rilevante per la difesa, perché incide direttamente sulle categorie di dati che possono essere oggetto di un ordine europeo e-evidence e rafforza l’esigenza di un controllo puntuale su pertinenza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali.

Effetti sull’attività giudiziaria e difensiva

Per l’autorità giudiziaria, il nuovo assetto consente canali diretti e standardizzati verso i prestatori di servizi, con una riduzione sensibile dei tempi di acquisizione delle prove digitali rispetto ai tradizionali strumenti di cooperazione internazionale.

Per la difesa, il decreto apre un terreno particolarmente delicato. Diventano centrali il controllo sulla legittimità e sulla proporzionalità degli ordini, la verifica delle categorie di dati richiesti – che possono includere dati identificativi, di traffico e contenuti – e il rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati personali.

La rapidità dei nuovi meccanismi impone agli avvocati un approccio più reattivo: eventuali profili di illegittimità o di compressione dei diritti fondamentali devono essere intercettati tempestivamente, anche alla luce dei possibili conflitti con ordinamenti di Paesi terzi.


Documenti correlati:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 216
    Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU n.11 del 15-1-2026)

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